La
Consulta provinciale degli Studenti CPS è
un organismo istituzionale di rappresentanza studentesca su base
provinciale, la cui attività è disciplinata dal
D.P.R. 567/96 così come modificato e integrato dai D.P.R.
156/99, 105/01, 301/05 e 268/07. È composta da due studenti
per ogni istituto secondario di secondo grado della provincia.
I rappresentanti che la compongono sono eletti da tutti i loro
compagni della scuola di appartenenza e restano in carica, a seguito
delle modifiche apportate con il D.P.R. 268/07, per due anni.
Le CPS hanno una sede appositamente attrezzata messa a disposizione
dallUfficio Scolastico Provinciale di competenza e dispongono
di fondi propri che possono essere spesi solo dagli studenti che
la compongono. La quota prevista è almeno il 7% dei fondi
provinciali destinati alle scuole per le attività degli
studenti in base ai D.P.R. 567/96, D.P.R. 156/99, D.P.R. 105/2001,
D.P.R. 301/05 e il D.P.R. 268/07.
Le
funzioni delle Consulte sono:
-
assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte
le scuole di istruzione secondaria di secondo grado della provincia;
- ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari;
- formulare proposte che superino la dimensione del singolo istituto;
- stipulare accordi con gli enti locali, la regione, le associazioni
di volontariato e le organizzazioni del mondo del lavoro;
- formulare proposte ed esprimere pareri allUSP, agli enti
locali competenti e agli organi collegiali territoriali circa
questioni attinenti alle problematiche studentesche;
- istituire uno sportello informativo per gli studenti, con particolare
riferimento alle attività integrative, allorientamento
e allattuazione dello Statuto delle studentesse e degli
studenti;
- progettare, organizzare e realizzare attività anche a
carattere transnazionale;
- designare due studenti allinterno dellorgano provinciale
di garanzia regionale previsto dallart. 5 del D.P.R. 249/98,
così come sostituito dal D.P.R. n° 235 del 21 novembre
2007.
Ogni
Consulta a norma del 3° comma dellart. 6
è tenuta a dotarsi di un regolamento, elegge al suo interno
un Presidente e può lavorare in commissioni di lavoro tematiche
e/o territoriali. LUSP mette a disposizione della CPS, oltre
ad una sede appositamente attrezzata, il supporto organizzativo
e la consulenza tecnico scientifica per il suo funzionamento,
compito svolto nella maggior parte dei casi da un docente comandato
presso lUfficio Scolastico Provinciale che diviene referente
per le attività della Consulta. Il Ministero dellIstruzione,
dellUniversità e della Ricerca ha previsto inoltre
un apposito Ufficio di coordinamento per le attività delle
Consulte e degli studenti che opera allinterno della Direzione
Generale per lo Studente, lIntegrazione, la Partecipazione
e la Comunicazione. I Presidenti delle Consulte, nel corso degli
anni, si sono riuniti periodicamente in Conferenza nazionale,
dove hanno avuto lopportunità di scambiare informazioni,
dideare progetti integrati, di discutere dei problemi comuni
delle CPS e di confrontarsi con il Ministro formulando pareri
e proposte. Il regolamento di modifica ha sancito la trasformazione
della Conferenza nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali
degli Studenti in Consiglio nazionale dei Presidenti delle Consulte
provinciali degli studenti, organo consultivo del Ministro, sede
permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello
nazionale. Il Consiglio si dota di un regolamento interno al quale
è demandata la determinazione delle modalità organizzative
e gestionali di funzionamento del Consiglio e la pianificazione
del numero minimo di adunanze per anno scolastico, adunanze che
possono essere convocate anche dal Ministro stesso. Il Consiglio
nazionale si organizza in commissioni di lavoro territoriali e/o
tematiche.
In
più di 10 anni di lavoro le Consulte hanno realizzato numerose
attività, come:
-
convegni nazionali, provinciali e regionali;
- la Giornata nazionale dellArte e della Creatività
studentesca in tutte le province italiane;
- trasmissioni televisive;
- giornali studenteschi provinciali;
- corsi di formazione per gli studenti e i loro rappresentanti
sulle politiche giovanili;
- la partecipazione allelaborazione dei piani di dimensionamento
delle scuole a livello provinciale;
- attività di educazione alla pace e di solidarietà
internazionale;
- attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
(D.P.R. 249/98 così come modificato dal D.P.R. 235/07))
- proposte di progetti per le attività integrative e complementari
(D.P.R. 567/96);
- contribuito allattivazione degli Organi di Garanzia e
alla designazione degli studenti al loro interno;
- sportelli informativi e di servizio per gli studenti;
- instaurato un dialogo con gli Enti Locali e le Amministrazioni
Periferiche;
- contribuito alla promozione e allapprovazione di leggi
regionali per il diritto allo studio;
- realizzato attività e iniziative di promozione e utilizzo
dei nuovi linguaggi e delle nuove tecnologie;
- contribuito a stimolare il coinvolgimento degli studenti nellelaborazione
dei Piani dellOfferta Formativa;
- organizzato campagne di prevenzione contro le droghe;
- ideato concorsi per gli studenti;
- collaborato per la realizzazione del Portale nazionale delle
Consulte.
Numerosi
pareri delle CPS sono stati accolti dal ministero, ad esempio
su: lo Statuto delle studentesse e degli studenti, le modifiche
del D.P.R. 567/96, lautonomia scolastica, le modifiche degli
organi collegiali e il progetto di rappresentanza studentesca
nazionale.
Scheda
esplicativa D.P.R. 567/96 come modificato e integrato dai D.P.R.
156/99, 105/01, 301/05 e 268/07
Il
D.P.R. 567/96 è il regolamento che disciplina la materia
oggetto della direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione,
n. 133 del 3 aprile 1996. In esso sono contenute le norme che
regolano le iniziative complementari e le attività integrative
nelle istituzioni scolastiche.
Le
innovazioni più importanti riguardano:
·
Iniziative complementari: si inseriscono negli obiettivi
formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività
può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini
della valutazione complessiva dello studente. (art. 1)
· Attività integrative: sono finalizzate
ad offrire occasioni extracurricolari per la crescita umana e
civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo
libero. (art. 1)
·
Scuole aperte: gli istituti devono predisporre
almeno un locale attrezzato quale ritrovo dei giovani dopo la
fine delle lezioni, al pomeriggio, durante i giorni festivi e
nel periodo di interruzione estiva. (art. 2)
· Scuola e territorio: gli istituti devono favorire
tutte le attività che realizzano la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio.
Le collaborazioni per attività educative, culturali, ricreative
e sportive possono essere realizzate con associazioni, regioni,
enti locali, enti pubblici, enti e soggetti privati. (art. 3)
· Ruolo del comitato studentesco: le iniziative
previste da questo regolamento, compreso limpiego delle
risorse finanziarie necessarie, sono proposte dal comitato studentesco
o da almeno 20 studenti o da associazioni studentesche e deliberate
dal Consiglio dIstituto. Il comitato studentesco gestisce
la realizzazione delle attività; deve dotarsi di un regolamento
interno e può: dividersi in commissioni, esprimere un gruppo
di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e
realizzare attività di autofinanziamento. (art. 4)
· Convenzioni. Si possono stipulare convenzioni
per la realizzazione delle attività non gestite direttamente
dalla scuola. Anche le associazioni studentesche possono fare
convenzioni con le scuole. (art. 5)
· Consulta provinciale degli studenti: composta
da due studenti per istituto in ogni provincia eletti dai loro
compagni, dura in carica due anni ed ha il compito di assicurare
il più ampio confronto fra gli studenti, ottimizzare ed
integrare in rete le attività integrative e complementari
e formulare proposte di intervento che superino la dimensione
del singolo istituto. (art. 6)
· Giornata nazionale dellarte e della creatività
studentesca: indetta sulla base dellart. 7, è
di fatto divenuto un appuntamento annuale fisso durante il quale
le scuole sono aperte al pubblico e gli studenti organizzano manifestazioni
e iniziative ed espongono lavori, anche nelle vie e nelle piazze,
per sottolineare il valore dellattività educativa
e formativa attraverso la libera espressione dellarte e
della loro creatività.
Le
disposizioni contenute nel D.P.R. 567/96 si sono rivelate rivoluzionarie
allinterno del mondo scolastico: le Consulte provinciali,
la scuola aperta il pomeriggio con spazi autogestiti,
la disponibilità di fondi gestiti dagli studenti, un nuovo
ruolo dei giovani e spazi di partecipazione molto più ampi
si sono rivelate innovazioni importanti. Allo stesso tempo la
complessità dellambito ha reso necessarie alcune
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96. Gli studenti delle
scuole e quelli delle Consulte provinciali hanno dato un apporto
significativo allampia discussione che si è sviluppata
sullargomento, decisivi i contributi giunti dalle assemblee
distituto, dalle riunioni locali e nazionali delle Consulte
e dalle associazioni. In particolare le modifiche e le integrazioni
alla disciplina si sono rese necessarie per risolvere alcuni problemi
di organizzazione e per rendere più omogeneo il livello
qualitativo nazionale.
Esse
riguardano:
· Il superamento delle attività extrascolastiche:
tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche
sulla base di progetti educativi diventano proprie della scuola,
tantè che uno degli effetti che ciò comporta
è la copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato.
(integrazione allart. 1)
· La possibilità di utilizzare docenti per finalità
di sostegno alle iniziative previste dal D.P.R. 567/96 e a quelle
ad esso collegate. (integrazione allart. 4)
· La possibilità per le associazioni studentesche
di costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dellistituto
del testo degli accordi, previsto allart. 36 del codice
civile. (integrazione allart. 5)
· Le Consulte provinciali degli studenti: i rappresentanti
sono eletti, con le stesse modalità dellelezione
dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio distituto
e durano in carica due anni. Entro 15 giorni dalla elezione dei
rappresentanti di Consulta, il Dirigente dellUfficio Scolastico
Provinciale deve convocare la prima riunione della consulta che
deve, inoltre, dotarsi di un regolamento ed eleggere un presidente
ed un consiglio di presidenza. Per la sostituzione degli eletti
venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti
di eleggibilita', anche per aver conseguito il diploma, si procede
alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino
i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento
delle liste si procede ad elezioni suppletive. Le consulte appartenenti
ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale
rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente
ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento
il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale
adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate
la composizione e le modalità organizzative. La Consulta
deve designare i rappresentanti degli studenti nellorgano
di garanzia regionale previsto dallo Statuto delle studentesse
e degli studenti.
· Disposizioni finanziarie: possono essere coperti
tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione di attività
complementari e integrative, compresi i rimborsi spese per i partecipanti
alle iniziative e per i rappresentanti delle consulte. Una quota
non inferiore al 7% dei fondi provinciali destinati alla realizzazione
delle attività previste dal D.P.R. 567/96 è utilizzabile
dalla consulta provinciale