REGIONE ABRUZZO
LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 1978, N. 78 INTERVENTI
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO.
FINALITÀ DELLA LEGGE.
ART.
1
La Regione e gli enti indicati nella presente legge
promuovono e programmano, nell'ambito delle rispettive
competenze, interventi che finanziano le strutture
e i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al
fine di concorrere a rendere effettivo il diritto
allo studio e di perseguire le seguenti finalità:
- la gratuità della scuola dell'obbligo;
- la destinazione collettiva degli interventi;
- lo sviluppo della scolarizzazione, rimovendo in
particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale
che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico;
- la prioritaria estensione della scuola materna statale
e a tempo pieno.
Per l'attuazione dei fini che si prefigge, la Regione
persegue la gestione sociale della scuola, mediante
l'attribuzione delle forme di intervento, previste
dalla presente legge, alle componenti sociali di base,
quali i Comuni e loro consorzi.
DESTINATARI.
ART. 2
I servizi e gli interventi di cui alla presente legge,
sono destinati e ripartiti, in corrispondente eguale
misura pro-capite, agli alunni delle scuole ed istituti
statali o autorizzati al rilascio di titoli di studio
riconosciuti dallo stato ed agli alunni delle scuole
materne statali e non statali, purché ammessi
gratuitamente a beneficiare di tali servizi ed interventi.
FORME DI INTERVENTO.
ART. 3
I Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative
ad essi attribuite ai sensi del D.P.R. n. 616 del
1977 in materia di diritto allo studio, attuano, in
forma singola od associata, le seguenti forme di intervento
in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate
nel rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni
staccate o sedi coordinate:
a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni
frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché
degli alunni in disagiate condizioni economiche delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti
di trasporto con mezzi in proprietà, in uso
o appalto ai Comuni e, in mancanza, in rimborsi totali
o parziali delle spese di viaggio o in altre facilitazioni
o provvidenze.
All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti i
consigli di istituto interessati, l'uso di automezzi
in proprietà degli stessi al fine di razionalizzare
ed economicizzare il servizio.
Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione
del trasporto in modo da favorire una distribuzione
delle sedi scolastiche nel territorio ed il superamento
delle pluriclassi per assicurare una maggiore efficacia
del processo educativo;
b) assicurazione degli alunni delle scuole materne
ed elementari per eventuali infortuni connessi alle
attività scolastiche e parascolastiche;
c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi
sostitutivi per gli alunni che frequentano le scuole
materne e le scuole elementari e medie ove si effettuano
corsi di sostegno, di recupero o doposcuola o di attività
scolastiche integrative;
d) mensa scolastica e materiale didattico per gli
alunni che frequentano le scuole elementari e medie
che effettuano la sperimentazione del tempo pieno
autorizzata nei modi di legge;
e) interventi di assistenza medico-psichica e per
minorati psicofisici ed invalidi;
f) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri
e pubblicazioni di uso collettivo per le biblioteche
di classe e di istituto, nonché di libri di
testo di uso individuale per gli allievi che frequentano
le scuole dell'obbligo in condizioni di particolare
disagio economico.
Il contributo per l'acquisto di libri di testo di
uso individuale, di cui al comma precedente, non può
essere superiore al cinquanta per cento della spesa
e viene determinato con i criteri di cui al successivo
art.5;
g) istituzione di servizi di mense scolastiche o di
servizi sostitutivi convenzionati in favore degli
alunni in disagiate condizioni economiche degli istituti
secondari di secondo grado che si trovino in condizioni
di difficoltà, per il rientro nella propria
abitazione, in ragione della distanza o degli orari
scolastici;
h) interventi per:
1) posti gratuiti nei convitti annessi agli istituti
tecnici e professionali statali;
2) posti semigratuiti in istituti convenzionati per
gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado;
3) posti gratuiti e semigratuiti nei convitti nazionali.
Tale intervento è riservato agli studenti in
disagiate condizioni economiche tenendo conto del
merito, della capacità e della distanza della
sede della scuola da quella dell'abituale residenza,
purché non usufruiscano di altra analoga provvidenza
da parte della Regione.
L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti per
la prima volta alla classe che frequentano, è
annualmente regolamentato, ai sensi del comma precedente
e con i criteri di cui al successivo art.5, dall'amministrazione
comunale territorialmente competente.
La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti per
gli anni successivi è determinata con i criteri
e modalità di cui ai commi precedenti.
Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti in
virtù di leggi regionali, non potranno beneficiare
di altri interventi previsti dalla presente legge;
i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano
corsi statali sperimentali di scuola media e di alunni
che frequentano i corsi statali di educazione popolare.
Gli interventi di cui sopra concorrono alla realizzazione
dei corsi mediante la fornitura di materiale didattico,
scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso
spese di viaggio per gli studenti lavoratori che,
per la frequenza dei corsi di scuola media, si servono
di mezzi pubblici;
l) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
delle scuole elementari;
m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività
integrative scolastiche a favore degli alunni delle
scuole elementari statali.
Della mensa scolastica, di cui alle precedenti lettere
c) e d), può usufruire anche il personale preposto
all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante
il suo svolgimento, purché concorra al costo
del servizio.
Gli interventi di cui alle precedenti lettere a),
b) e g), da attuare in favore degli alunni delle scuole
ed istituti statali, sono effettuati mediante il concorso
finanziario da parte degli studenti tenendo conto
delle loro condizioni economiche e, per quelli delle
scuole secondarie, anche delle loro capacità
e meriti scolastici.
ART. 4
I Comuni e loro consorzi, nell'adempimento delle funzioni
loro attribuite, garantiscono la gestione sociale
della scuola, tenuto conto, nel quadro delle finalità
stabilite dalla presente legge, delle esigenze prospettate
dagli organi collegiali della scuola, quali i distretti
scolastici, i consigli di circolo e di istituto e
degli enti gestori, ai quali ultimi può anche
essere affidata l'attuazione di determinate forme
di intervento.
COMPITI DEI COMUNI.
ART. 5
I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite nel
quadro dei criteri e modalità stabiliti dalla
presente legge e dal piano annuale regionale. In particolare:
a) deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di ogni
anno, alla Giunta regionale, il programma ed il piano
degli interventi da realizzare nell'anno solare successivo,
sulla scorta delle esigenze prospettate dagli organi
collegiali scolastici e dagli enti gestori.
Nel programma, oltre alle finalità ed agli
obiettivi che l'ente si prefigge di attuare, debbono
essere chiaramente indicati, per tipi di scuola:
1) le forme di intervento da effettuare ed i modi
di realizzazione delle stesse;
2) il numero degli alunni che frequenteranno, in base
alle iscrizioni effettuate, le scuole ubicate nel
territorio di competenza del Comune;
3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione
dei benefici distinti per tipo di intervento, tenuto
conto delle condizioni socioeconomiche e dei requisiti
di cui al precedente art.3.
Per la compilazione del piano i Comuni si avvarranno
di appositi attestati, da allegare al piano stesso,
rilasciati dalle locali autorità scolastiche
e dagli enti gestori, contenenti i dati di cui ai
precedenti punti 2) e 3).
b) determinano, sentiti gli organi collegiali della
scuola e gli enti gestori, i criteri e le modalità
per l'ammissione alle varie forme di intervento definendo
altresì le richieste condizioni di
disagio economico e stabilendo la partecipazione al
costo dei servizi da parte degli alunni di condizioni
economiche più abbienti.
c) attuano una ricomposizione organica del piano e
realizzano una adeguata articolazione degli interventi
specificando, nell'ambito dei programmi e dei finanziamenti
approvati dalla Regione, la priorità delle
forme di intervento e i fondi da destinare alle diverse
forme di assistenza integrandoli, se del caso, con
interventi aggiuntivi ed integrativi a carico dei
propri bilanci.
d) emanano direttive per realizzare una migliore funzionalità
dei servizi ed assicurare la più ampia partecipazione
alla fruizione degli stessi.
e) trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla
Giunta regionale una relazione sulle attività
svolte nell'anno precedente con allegati prospetti
di informazione statistica sui risultati raggiunti
nell'esercizio delle funzioni attribuite proprie e
di quelle relative agli enti preposti alla gestione
delle singole materie.
Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione
un prospetto riassuntivo delle spese sostenute in
ordine ai contributi ricevuti.
PIANO ANNUALE REGIONALE.
ART. 6
La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti,
ai sensi del precedente articolo e delle domande pervenute
per i fini di cui al successivo art.8, elabora il
piano annuale regionale per l'attuazione del diritto
allo studio e lo sottopone alla approvazione del Consiglio
regionale.
Il piano di cui al comma precedente indica le finalità
da raggiungere e la ripartizione dei fondi da assegnare,
sulla base delle disponibilità finanziarie
dei bilanci regionali annuali e pluriennali, per la
realizzazione degli interventi programmati.
La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano
annuale, comunica agli enti interessati, entro la
fine di ogni anno, la misura dei contributi per l'attuazione
degli interventi disposti per l'anno solare successivo,
in modo da consentire la ricomposizione organica dei
piani annuali di cui all'art.5 e la programmazione
dei loro interventi aggiuntivi ed integrativi anche
per i fini di cui al successivo art.8.
FORME DI INTERVENTO ATTUATE DALLA REGIONE.
ART. 7
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
attua le seguenti forme di intervento mediante erogazione
di contributi a favore:
a) dei Comuni e loro consorzi per l'acquisto di scuolabus;
b) delle opere universitarie.
ACQUISTO SCUOLABUS.
ART. 8
La Regione, al fine di agevolare la attuazione del
trasporto gratuito degli alunni di cui al precedente
art.3, può concedere ai Comuni, o loro consorzi,
contributi in conto capitale per l'acquisto di scuolabus.
Gli enti interessati devono presentare domanda al
Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno
di ogni anno.
Alla domanda vanno allegati:
a) deliberazione, ratificata dal comitato di controllo,
dalla quale si evinca il costo complessivo e le caratteristiche
del mezzo da acquistare, l'impegno a carico del bilancio
comunale della spesa eccedente l'eventuale contributo
regionale;
b) carta topografica della zona con l'indicazione
dell'itinerario che lo scuolabus dovrebbe percorrere;
c) relazione illustrativa contenente l'indicazione
del numero di scuolabus già in possesso dell'ente,
del numero degli alunni da trasportare e delle rispettive
località di provenienza ed ogni altro elemento
di valutazione atto ad acclarare l'effettiva necessità
dell'uso dell'automezzo.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e
nei limiti dei fondi annualmente individuati nel piano
di cui al precedente art.6, approva i criteri di ripartizione,
indica gli enti assegnatari, determina la percentuale
di cui al comma precedente e quantifica l'importo
dei contributi da assegnare a ciascun ente.
INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE UNIVERSITARIE.
ART. 9
Con successivi atti, da adottare in attuazione della
emananda normativa statale prevista dall'art.44, terzo
comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno
disciplinati gli interventi della Regione in materia
di diritto allo studio degli studenti universitari.
NORME GENERALI.
ART. 10
La Giunta regionale verifica l'attuazione delle finalità
della presente legge e provvede alla vigilanza in
ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare
in aderenza agli indirizzi sopra fissati.
Il componente la Giunta preposto al settore diritto
allo studio è autorizzato ad adibire il personale
del settore medesimo alle funzioni di vigilanza di
cui al comma precedente.
ART. 11
I contributi versati da altri enti, associazioni e
persone fisiche debbono intendersi integrativi delle
somme stanziate con la presente legge.
I fondi accreditati per il conseguimento delle finalità
della presente legge, non possono essere in alcun
caso distratti dagli scopi per i quali sono stati
erogati.
ART. 12
Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate
né impegnate dai Comuni sono computate per
l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti
agli stessi enti ed in aumento di quelle spettanti
agli altri enti nella ripartizione dei fondi stanziati.
ART. 13
I Comuni e loro consorzi beneficiari dei contributi
previsti dalla presente legge, trasmettono annualmente
agli organi di controllo di cui alla L.R. 14 agosto
1972, n. 13, entro il 31 gennaio, il rendiconto finanziario
delle spese sostenute.
NORME TRANSITORIE.
ART. 14
Nella prima applicazione della presente legge, i piani
e le domande previsti dai precedenti articoli debbono
essere inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge sul
Bollettino Ufficiale della Regione e debbono essere
riferiti al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1979.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, sulla base dei piani e delle
domande di cui al comma precedente e nei limiti degli
stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale provvede,
con il piano annuale regionale previsto dal precedente
articolo 6, a ripartire ed assegnare agli enti interessati,
i contributi relativi allo anno solare 1979.
ART. 15
Per gli interventi relativi all'attuazione del diritto
allo studio per il periodo 1° settembre - 31 dicembre
1978 sono prorogate le leggi regionali n. 18 del 2
aprile 1978 e n. 30 del 21 giugno 1978.
I fondi disponibili nel bilancio regionale per l'esercizio
1978 oltre quelli trasferiti ai Comuni ai sensi dell'art.7
della L.R. 21 giugno 1978, n. 29 e dell'art.4 della
L.R. 21 giugno 1978, n. 30 sono ripartiti e assegnati
dalla Giunta regionale, tenendo conto, nei limiti
delle forme d'intervento attuate nell'anno scolastico
1977-1978 anche delle istituzioni di nuove classi,
corsi o tipi di scuola, per:
a) gli interventi previsti dalle leggi regionali di
cui al comma precedente;
b) la concessione di contributi per l'acquisto di
scuolabus da assegnare con le modalità previste
dai commi 2, 3 e 4 del precedente art.8;
c) rimborso totale o parziale delle spese di viaggio
agli alunni della scuola secondaria di secondo grado
in disagiate condizioni economiche, che frequentano
scuole situate nel territorio regionale.
La competenza di tale intervento spetta ai Comuni
di residenza degli alunni limitatamente al periodo
ottobre-dicembre 1978.
Eventuali fondi disponibili, dopo la concessione di
contributi relativi alle forme di intervento di cui
ai punti a), b) e c) del presente articolo, sono ripartiti
tra tutti i Comuni della Regione in rapporto diretto
alle somme assegnate per i singoli interventi nel
periodo aprile-giugno 1978.
Per il periodo gennaio-giugno 1979 i piani dei Comuni
di cui al precedente articolo 5 possono contemplare,
unitamente alle forme di intervento già attuate
per il periodo settembre-dicembre 1978, le altre forme
di intervento previste dalla presente legge.
ART. 16
La Giunta regionale, per il periodo gennaio-giugno
1978, provvede all'erogazione di contributi in favore
dell'ente le scuole per i contadini, per la gestione
di scuole materne, nei limiti di lire 9.600.000.
I contributi di cui al comma precedente vengono assegnati
in ragione di 1/8 per ciascuna delle otto sezioni
di scuola materna, ubicate nel territorio regionale,
che nel semestre gennaio-giugno 1978 hanno effettivamente
funzionato.
NORME FINANZIARIE
ART. 17
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.16
della presente legge, valutato in lire 9.600.000 per
il periodo gennaio-giugno 1978, si provvede introducendo
nello stato di previsione del bilancio 1978 le seguenti
variazioni:
- Cap. 1565 "Interventi transitori per assicurare
il diritto allo studio, ecc."
- in diminuzione per competenza e per cassa lire 9.600.000;
- Cap. 251 "Sussidio alla fondazione scolastica,
le scuole per i contadini, ecc."
- in aumento per competenza e per cassa lire 9.600.000.
All'onere derivante dall'applicazione dell'art.15
della presente legge, valutato in lire 1.773.400.000
per il 1978, si provvede con fondi stanziati al cap.
1565 dello stato di previsione della spesa del bilancio
per l'esercizio 1978.
All'onere derivante dall'applicazione dei rimanenti
articoli della presente legge, per l'anno 1979 e seguenti,
le leggi di bilancio determinano ai sensi dell'art.10
della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81, l'entità
della spesa relativa, osservando i limiti quantitativi
del bilancio pluriennale.
NORME FINALI
ART. 18
La presente legge è dichiarata urgente ed entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Dalla stessa data cessano di avere applicazione nel
territorio regionale tutte le norme concernenti l'assistenza
scolastica ed il diritto allo studio che siano incompatibili
con quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
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REGIONE MOLISE
LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 2000, N. 1 RIORDINO
DELLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI E ISTITUZIONE
DI UN SISTEMA DI PROTEZIONE SOCIALE E DEI DIRITTI
SOCIALI DI CITTADINANZA.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Oggetto
1. La Regione Molise, al fine di concorrere alla realizzazione
di un organico sistema di protezione sociale, in conformità
all'articolo 4 dello Statuto e dei principi di sussidiarietà,
efficienza, economicità ed adeguatezza, disciplina
le funzioni in materia di servizi sociali e, in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59. e del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, conferisce ai Comuni ed agli
Enti locali i compiti di erogazione dei servizi e
delle prestazioni sociali, nonché i compiti
di progettazione e di realizzazione della rete dei
servizi sociali.
2. Ai sensi dell'art. 128 del decreto legislativo
di cui al comma 1, per "servizi sociali"
si intendono tutte le attività relative alla
predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti
ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate
a rimuovere ed a superare le situazioni di bisogno
e di difficoltà che la persona umana incontra
nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate
dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di amministrazione della
giustizia.
3. Il sistema dei servizi sociali della Regione è
finalizzato a realizzare una rete di protezione sociale,
di opportunità e di garanzie volte al pieno
sviluppo umano e al benessere della comunità,
al sostegno dei progetti di vita delle persone e delle
famiglie.
4. La Regione riconosce la particolare importanza
dell'attività dei soggetti del volontariato,
della cooperazione sociale e, comunque, di tutti gli
altri soggetti non lucrativi, nonché delle
reti anche informali di auto aiuto del singolo e delle
famiglie, favorendone lo sviluppo attraverso l'agevolazione
alla partecipazione e al perseguimento delle finalità
stabilite dalla presente legge.
5. La Regione riconosce il ruolo dei soggetti privati
che svolgono attività assistenziali, anche
a fini di lucro, in conformità alle disposizioni
nazionali e regionali vigenti in materia.
6. Sono disciplinati dalla presente legge anche il
coordinamento e l'integrazione con il sistema dei
servizi sanitari e dei servizi educativi, ai sensi
dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art.2 Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni sociali i cittadini
italiani residenti nella regione, nonché gli
stranieri, gli apolidi e le persone occasionalmente
o temporaneamente presenti sul territorio regionale
qualora si trovino in condizioni di difficoltà
tali da non consentire l'intervento da parte dei servizi
della Regione o dello Stato di appartenenza, salvo
rivalsa in base alla normativa vigente.
Art.3 Finalità e principi
1. Il sistema di assistenza sociale è finalizzato
a realizzare una rete di opportunità e di garanzie
orientate allo sviluppo umano ed al benessere della
comunità, al sostegno dei progetti di vita
delle persone e delle famiglie, all'esercizio di una
cittadinanza attiva, favorendo al massimo la permanenza
dei cittadini fragili nel proprio ambiente di vita.
2. L'ordinamento dei servizi sociali si informa, in
via prioritaria, ai seguenti principi:
a) universalità degli interventi diretti alle
generalità della popolazione;
b) centralità dell'azione promozionale volta
a sviluppare l'autonomia sociale dei singoli e della
comunità;
c) valorizzazione e sostegno delle reti sociali primarie,
in primo luogo la famiglia, quale ambito di relazioni
significative per la crescita, lo sviluppo e la cura
della persona;
d) valorizzazione delle risorse promosse dalla solidarietà
sociale e dall'autorganizzazione dei cittadini e delle
loro forme associative.
Art.4 Funzioni sociali e diritti sociali di cittadinanza
1. La presente legge, nei termini previsti dallo Statuto
regionale e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che
attribuisce alla Regione i compiti di indirizzo e
coordinamento in materia di funzioni sociali, con
particolare riferimento alla definizione delle attività
ed agli ambiti territoriali di gestione dei servizi,
nonché all'integrazione degli stessi con le
attività sanitarie, disciplina:
a) le funzioni amministrative relative al settore
organico dei servizi sociali spettanti al Comune,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, salvo quanto espressamente attribuito ad altri
soggetti dalla legge statale e regionale secondo le
rispettive competenze;
b) le funzioni relative alla organizzazione ed alla
erogazione dei servizi trasferite al Comune ai sensi
del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
c) ogni altra funzione sociale attribuita o delegata
al Comune con legge dello Stato o della Regione e
le funzioni assistenziali spettanti alle Province.
2. In relazione a quanto previsto dalla legge 15 marzo
1997, n. 59, sul coordinamento delle politiche sociali
ambientali e territoriali, ai fini di migliorare la
qualità della cittadinanza gli interventi di
cui al comma 1 si coordinano con le attività
in materia di istruzione, formazione e avviamento
al lavoro, con le politiche di pianificazione urbana
ed ambientale, e comunque con tutti gli interventi
di programmazione socio-economica regionali e locali.
3 Propedeutico al sistema di protezione sociale è
il godimento dei diritti sociali di cittadinanza;
agli effetti della presente legge si intendono come
diritti sociali di cittadinanza:
a) L'eguaglianza di opportunità, intese come
risorse, a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
b) l'informazione e la consulenza al cittadino sui
percorsi assistenziali e sui servizi offerti dalla
rete di protezione sociale;
c) il rispetto della dignità della persona
con riferimento alle esigenze di riservatezza delle
informazioni che riguardano la sua condizione;
d) concrete opportunità per la costituzione
del nucleo familiare, ivi compreso la libertà
di procreazione consapevole e responsabile e i diritti
del nascituro secondo le disposizioni delle leggi
405/ 1995 e 194/1978;
e) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni
in tempi compatibili con i bisogni;
f) la possibilità di fruire, nell'ambito del
sistema di protezione sociale, di più percorsi
assistenziali alternativi, favorendo nella maniera
più ampia la scelta del cittadino.
4. Per la conoscenza dei servizi e dei diritti sociali
di cittadinanza, gli Enti preposti alle attività
disciplinate dalla presente legge provvedono ad azioni
informative e promozionali nei confronti dei cittadini,
particolarmente per coloro che si trovano in fasce
di svantaggio sociale.
TITOLO II - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art.5 Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi socio-assistenziali hanno natura
solidaristica e sono rivolti a persone, famiglie ed
aree interessate dai processi di emarginazione ed
esclusione sociale, mediante azioni di supporto integrative
e/o sostitutive di funzioni proprie della rete sociale
primaria.
2. Gli interventi socio-assistenziali in particolare
comprendono: i servizi domiciliari, gli interventi
di sostegno economico, i servizi per l'alloggio, i
servizi semi residenziali e residenziali, gli interventi
di accoglienza, sostegno e tutela sociale dei minori,
degli anziani, dei portatori di handicap e dei soggetti
con disagio e svantaggio sociale.
3. Le attività ed i servizi di cui ai commi
precedenti sono realizzati:
a) attraverso una distribuzione in rete, che integra
i livelli di offerta da parte di istituzioni pubbliche
ed organizzazioni di utilità sociale, che contribuiscono
alle finalità della presente legge;
b) la predisposizione di un progetto personalizzato
che contemperi prestazioni locali con emolumenti economici
erogati dallo Stato in percorsi assistenziali integrati.
4. I Comuni singoli o associati, secondo le disposizioni
della presente legge, sono tenuti all'erogazione delle
prestazioni assistenziali con criteri di trasparenza
ed equità, anche in relazione a quanto stabilito
dalla legge 241/1990. Il cittadino a cui non viene
data alcuna risposta assistenziale può presentare
esposto al Presidente della Giunta Regionale, ricorso
alla Prefettura, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica o ricorso agli organi giurisdizionali
dello Stato preposti alla tutela dei diritti soggettivi.
Art.6 Interventi di diritto allo studio
1. Gli interventi di diritto allo studio hanno lo
scopo di facilitare la frequenza delle scuole di ogni
ordine e grado attraverso la rimozione di cause economiche
e ambientali, nonché di integrare le attività
scolastiche con azioni promozionali nel campo educativo,
del recupero didattico, dell'orientamento professionale
e dell'avviamento al lavoro.
2. Per favorire il diritto allo studio la Regione,
per quanto di competenza, i Comuni e gli Organi della
scuola attivano tutti i collegamenti necessari con
gli interventi sociali e con le attività sanitarie
e socio-sanitarie di carattere medico, psicologico
e pedagogico.
3. Le prestazioni in materia, per quanto compatibili
con le indicazioni della presente legge, sono disciplinate
dalla legge regionale 13 gennaio 1975, n. 1, modificata
ed integrata dalla legge regionale 10 dicembre 1975,
n. 46.
Art.7 Servizi domiciliari
1. I servizi domiciliari si configurano come sistema
coordinato di prestazioni socio-assistenziali, socio-educativi
e sanitarie finalizzate all'aiuto alla persona, rese
nell' ambiente di vita e di lavoro.
2. Gli interventi domiciliari sono prioritariamente
effettuati a favore di persone che vivono in condizione
di dipendenza e di famiglie o nuclei di convivenza
che provvedono all'assistenza e alla cura di soggetti
non autosufficienti.
Art.8 Interventi di sostegno economico
1. Gli interventi di sostegno economico sono diretti
a persone, famiglie e nuclei di convivenza sprovvisti
delle risorse necessarie a soddisfare i bisogni fondamentali
della vita quotidiana e comprendono:
a) contributi economici continuativi;
b) contributi economici straordinari per situazioni
di emergenza individuale o familiare;
c) contributi per il diritto allo studio.
2. Attraverso apposite convenzioni con la FINMOLISE
e/o istituti di credito e sulla base di piani di restituzione
concordati, possono essere altresì concesse
anticipazioni e "prestiti d'onore" senza
interessi, in favore di famiglie, con o senza figli,
in gravi e temporanee difficoltà finanziarie
o che intendono provvedere ad interventi straordinari
per l'abitazione di cui al successivo articolo 9.
3. I finanziamenti per le anticipazioni ed i prestiti
d'onore sono reperiti dagli stanziamenti previsti
nella presente legge e da altri stanziamenti derivati
da norme regionali e nazionali finalizzati all'orientamento
professionale ed all'occupazione.
4. Sono altresì disciplinate da apposite direttive
della Giunta Regionale i contributi economici erogati
per facilitare il rientro degli emigranti.
Art.9 Servizi per l'alloggio
1. I Comuni, per far fronte a stati di bisogno abitativo
di soggetti cui siano accertate particolari condizioni
di disagio e svantaggio sociale con riferimento all'età,
alle condizioni di salute, sociali ed economiche,
all'esistenza di reti familiari, provvedono:
a) ad interventi di manutenzione e di adeguamento
di alloggi;
b) alla concessione di contributi per l'installazione
di servizi ad uso domestico;
c) all'integrazione parziale o totale dei canoni di
locazione;
d) alla stipula di convenzioni anche tramite gli Istituti
Autonomi Case Popolari (IACP) con soggetti privati
proprietari di immobili da destinare ad abitazioni.
2. Secondo i criteri previsti dalla vigente normativa
possono essere costituite da più Enti (Comuni,
Comunità Montane, Istituti Autonomi Case Popolari)
"società miste" per effettuare le
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
alloggi e delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
residenziali.
Art.10 Servizi residenziali
1. I servizi residenziali comprendono attività
assistenziali, parzialmente tutelari, di promozione
e socializzazione, dirette a persone con parziale
o totale dipendenza, per cicli diurni o a tempo pieno.
Detti servizi, in relazione alle caratteristiche dell'utenza,
possono integrare gli interventi di assistenza domiciliare,
essere luogo di cura, socializzazione e di promozione
culturale della persona.
2. In relazione alle prestazioni offerte, alla tipologia
degli ospiti ed al personale addetto alle attività
assistenzia1i, i servizi residenziali si classificano
come segue:
a) Centro diurno
b) Comunità alloggio
c) Residenza socio-assistenziale
d) Residenza protetta
e) Residenza sanitaria assistenziale
3. I servizi di cui alle lettere d) e), unitamente
alle prestazioni sociali, offrono anche prestazioni
sanitarie tramite proprio personale o con personale
messo a disposizione dalle Aziende Sanitarie, attraverso
specifiche intese con le stesse stipulate.
4. Le modalità di accesso degli ospiti alle
strutture residenziali, le tariffe dalle stesse praticate,
il concorso alla spesa da parte degli ospiti, gli
standards di personale, i requisiti organizzativi,
edilizi e tecnologici sono stabiliti da apposita direttiva
del Consiglio regionale da emanarsi entro 120 giorni
dalla data di approvazione della presente legge.
5. La direttiva prevista al precedente comma provvede
anche a disciplinare la partecipazione degli ospiti
alla gestione sociale della struttura e ad applicare,
per quanto compatibili, i principi della carta dei
servizi sanitari di cui al DPCM 19 maggio 1995, ivi
compresa la individuazione di indicatori di umanizzazione
e di miglioramento della qualità assistenziale.
Art.11 Emergenza assistenziale
1. Sono definite prestazioni di "emergenza assistenziale"
le attività finalizzate ad offrire sostegno
domiciliare ed immediata accoglienza, tramite strutture
e/o risorse di tipo residenziale, a persone che per
qualsiasi motivo ne abbiano necessità. In particolare
tali interventi sono rivolti:
a) ai minori per i quali si deve disporre un immediato
allontanamento dall'ambiente familiare ai sensi dell'art.
333 del Codice civile, nonché della legge 184/1983;
b) agli adulti, ai minori ed ai genitori in situazioni
di grave difficoltà sociale, ivi compreso gli
ex detenuti degli istituti penitenziari;
c) alle donne sole e con figli, vittime di maltrattamenti,
violenza ed abuso sessuale o comunque necessitanti
di protezione abitativa.
2. Tra le prestazioni di emergenza assistenziale sono
ricomprese anche le azioni socio-assistenziali che
la legge 354/1975 demanda agli Enti locali, a favore
di detenuti ristretti negli Istituti penitenziari
del Molise e dei loro nuclei familiari.
Art.12 Tutela sociale dei minori e della famiglia
1. I Comuni provvedono agli interventi di tutela sociale
in favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, a norma delle leggi vigenti, per non-idoneità
temporanea della famiglia e per situazioni di abbandono
materiale e morale.
2. Gli interventi di tutela sociale dei minori, qualora
non siano già indicati da provvedimenti giudiziari,
consistono nell'appoggio personale e nell'affido familiare
e/o a strutture di accoglienza per garantire al minore
la protezione ed il sostentamento quotidiano e vengono
illustrati in apposito progetto personalizzato alla
cui redazione provvede il personale di assistenza
sociale dei Comuni, in collaborazione con lo psicologo
ed il personale medico dell'Azienda Sanitaria, coinvolgendo
nelle scelte il minore stesso.
3. Sono ricompresi nelle prestazioni di tutela sociale
dei minori anche gli interventi di diritto allo studio
di cui al precedente articolo 6.
Art.13 Azioni per l'assistenza ai disabili
1. I Comuni, d'intesa con i servizi di recupero e
di riabilitazione delle Aziende Sanitarie Locali,
assicurano, in armonia con la legislazione vigente
in materia e nell'ambito degli interventi assistenziali
di cui ai precedenti articoli, attività di
sostegno e di appoggio familiare ai disabili provvedendo
a forme di integrazione tra attività socio-assistenziali
e sanitarie.
2. Il Piano sociale regionale indica, tra quelli previsti
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, gli obiettivi
prioritari di intervento nei confronti dei disabili
ed individua i settori dell'integrazione sociale con
particolare riferimento a:
a) inserimento scolastico e formazione professionale;
b) inserimento al lavoro, anche con forme protette
di mediazione economica e tecnica concretizzate in
interventi di "tutoraggio" per agevolare
l'addestramento professionale ed il collocamento al
lavoro;
c) mobilità sul territorio intesa, tra l'altro,
come possibilità di fruizione dei mezzi pubblici
o utilizzazione di forme di trasporto agevolate.
3. I Comuni si attivano altresì per ogni utile
provvedimento finalizzato a garantire, nell'interesse
della persona disabile, la gestione delle risorse
finanziarie e patrimoniali della stessa.
TITOLO III - SOGGETTI ISTITUZIONALI
Art. 14 Il Comune
1. Il Comune è titolare delle funzioni in materia
di assistenza sociale e concorre alla formazione degli
atti di programmazione regionale in materia socio-assistenziale
e socio-sanitaria, promuove l'attivazione ed il raccordo
di tutte le risorse pubbliche, private, del privato
sociale, del volontariato e di mutuo aiuto, per la
realizzazione di un sistema articolato e flessibile
di
prestazioni e servizi, quale emanazione territoriale
della "rete" di protezione sociale organizzata
ai sensi della presente legge in favore della comunità.
2. Per raggiungere i fini indicati al precedente comma,
i Comuni provvedono alla gestione tecnica ed amministrativa
delle attività socio-assistenziali dotandosi
di apposita "struttura organizzativa" e
di personale qualificato con professionalità
adeguata, secondo le indicazioni della legge 142/1990
e del DLGS 29/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. In mancanza di proprie dotazioni organiche e/o
in attesa di costituirle, i Comuni provvedono alla
gestione tecnica delle attività socio-assistenziali,
utilizzando, tramite apposite intese-quadro disciplinate
dalla Giunta Regionale, il personale di servizio sociale
delle Aziende Sanitarie, di altri Enti Pubblici e
degli Enti di utilità sociale. Allo scopo,
possono essere previste anche apposite intese con
l'Università e la Scuola di formazione del
personale di assistenza sociale.
4. Qualora si tratti di Comuni inferiori ai 1000 abitanti
e/o di Comuni montani, le attività socio-assistenziali,
per favorire una miglior efficacia-efficienza e compatibilità
di spesa, sono gestite utilizzando le forme associative
tra i Comuni, di cui alla citata legge 142/ 1990.
5. Di norma, le forme associative sono realizzate
per ambiti territoriali definiti "distretti",
corrispondenti ai distretti sanitari o alle Comunità
Montane. Nel caso il distretto sanitario ricomprenda
più Comuni di quelli che intendono associarsi
per la gestione della materia sociale, possono costituirsi.
all'interno dello stesso distretto sanitario. più
"unità distrettuali sociali".
Art. 15 La Regione
1. La Regione, nell'ambito degli indirizzi e degli
obiettivi generali della programmazione e con il concorso
dei Comuni, delle Province, di altre Istituzioni pubbliche,
quali l'Università e dei soggetti privati,
adotta il Piano socio-assistenziale regionale a carattere
triennale, comprendente piani annuali di attuazione.
2. La Regione provvede inoltre:
a) a ripartire le risorse del Fondo sociale regionale
secondo le modalità previste all'articolo 27
della presente legge;
b) a verificare l'attuazione del Piano, da parte dei
soggetti pubblici e privati, con riferimento agli
obiettivi, alle priorità, allo stato dei servizi,
alla qualità degli interventi, al sistema informativo,
alla ricerca ed ai progetti sperimentali;
c) a curare l'assistenza tecnica agli enti gestori
degli interventi di cui alla presente legge;
d) ad emanare atti di indirizzo e di coordinamento
e linee guida, per esigenze di omogeneità all'interno
territorio regionale. Gli atti di indirizzo e le linee
guida sono particolarmente utilizzate per la definizione
degli assetti organizzativi e di gestione della materia
socio-assistenziale, nonché per la definizione
degli "ambiti territoriali" ottimali alla
gestione dei servizi domiciliari e residenziali di
carattere socio-sanitario.
3. Per gli adempimenti indicati ai commi 1 e 2 la
Regione provvede ad un riassetto dell'Assessorato
"Sanità e Sicurezza Sociale" riorganizzando,
in particolare, le competenze sanitarie e socio-assistenziali
in due aree di attività: "Pianificazione
ed interventi socio-assistenziali" ed "Organizzazione
e programmazione socio-sanitaria".
Art. 16 La Provincia
1. Nelle materie di cui alla presente legge ed ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142, la Provincia concorre alla elaborazione
del Piano regionale socio-assistenziale triennale.
2. Le attività in oggi gestite dalle Province
in materia di illegittimi, ciechi e sordomuti sono
trasferite con la presente legge ai Comuni che provvedono,
di norma, alla loro gestione in maniera associata.
3. Le Province, d'intesa con la Regione, i Comuni
e le Comunità Montane, promuovono forme di
assistenza tecnica e di collaborazione con i medesimi
Enti Locali, particolarmente per le attività
trasferite, provvedendo, se del caso, al trasferimento
o al comando del personale addetto a tali attività
ai Comuni, secondo le procedure stabilite dalla normativa
in materia di pubblico impiego.
Art.17 Coordinamento e integrazione della attività
sociali con i servizi sanitari
1. L'integrazione delle prestazioni socio-assistenziali
con le attività sanitarie si effettua in maniera
prevalente per gli interventi delle seguenti aree:
a) "materno infantile", particolarmente
per la prevenzione, il consultorio familiare, la medicina
scolastica, lo sviluppo psico-fisico del minore e
dell'adolescente;
h) "handicap e salute mentale", particolarmente
per le azioni di recupero e integrazione sociale,
scolastica e lavorativa, ivi compreso il sostentamento
fisico, l'assistenza diurna e residenziale nei confronti
di coloro che richiedono misure di protezione ambientale
e la rimozione delle barriere architettoniche e culturali;
c) "dipendenti da droghe, alcool o sostanze psicotrope",
per il recupero psico-fisico e la disassuefazione
dalla dipendenza, nonché per le azioni di reinserimento
e protezione sociale indicate alla lettera b);
d) "anziani", per tutte le azioni atte a
rimuovere cause di disagio e di non autosufficienza,
anche economica, per favorire la permanenza nell'ambiente
di vita o, qualora il soggetto sia completamente privo
di autonomia e di supporti familiari, o altri supporti
agli stessi assimilati, provvedere all'ospitalità
in idonee strutture residenziali.
2. In termini di produttività, efficacia e
funzionalità, l'ambito territoriale ottimale
per effettuare l'integrazione socio-sanitaria è
il "distretto". Qualora i distretti sanitari
individuati dal Piano sanitario siano territorialmente
più estesi di quelli sociali, possono confluire
nel Distretto socio-sanitario anche più unità
distrettuali sociali di cui al comma 4 del precedente
articolo 13.
3. La Regione, nel riparto del Fondo Sociale, incentiva
i Comuni associati.
Art. 18 Modalità per l'attuazione della gestione
integrata socio-sanitaria
1. Le forme di gestione integrata in relazione a quanto
disciplinato dal DLGS 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, nonché dalla legge 142/1990,
possono effettuarsi:
a) tramite l'adozione di accordi di programma, per
gli interventi, individuati al precedente articolo
16, tra i Comuni e le Aziende Sanitarie, stabilendo
procedure operative e protocolli assistenziali; integrati,
in cui sono definite per ciascun Ente le prestazioni
offerte e gli. oneri a proprio carico, nonché
le modalità di erogazione della prestazione
da parte delle diverse figure professionali e la verifica
congiunta sulla qualità e sugli esiti. Nelle
procedure e/o nel protocollo assistenziale, deve essere
individuato il responsabile del procedimento;
b) con la costituzione di istituzioni o di società
miste di gestione tra Azienda Sanitaria e Comuni,
ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di altra
normativa nazionale e regionale in materia societaria;
c) tramite delega delle attività socio-assistenziali
dai Comuni alle Aziende Sanitarie, con oneri a carico
dei Comuni, ivi compresi quelli relativi al personale,
e con specifica contabilizzazione di tali attività
da parte dell'Azienda Sanitaria che assume la gestione
delle attività sociali dopo l'acquisizione
delle disponibilità finanziarie dai Comuni.
2. Tenuto conto del rilievo che le autonomie locali
hanno assunto con la legge 142/1990, ribadito dalla
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono ritenute più
funzionali e di garanzia per la salvaguardia del profilo
delle attività sociali le forme di gestione
socio-sanitaria indicate alle lettere a) e b) del
precedente comma.
Art.19 Enti ed organismi di utilità sociale
e soggetti privati
1. Ai sensi della normativa nazionale e della presente
legge, sono considerati Enti ed Organizzazioni di
utilità sociale che concorrono, previa autorizzazione
al funzionamento, a realizzare la rete di protezione
sociale, i seguenti organismi:
a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
b) enti morali;
c) fondazioni;
d) associazioni senza fini di lucro e Associazioni
di mutuo aiuto;
e) associazioni di volontariato;
f) cooperative sociali;
g) organizzazioni "no profit".
2. Purché autorizzati all'esercizio di specifiche
attività socio-assistenziali, possono concorrere
alla rete di protezione sociale anche i soggetti privati
a scopo di lucro.
3. I Comuni singoli o associati e le Comunità
Montane, per la realizzazione delle attività
e dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare,
con gli Enti di cui al comma 1 e qualora ritenuto
opportuno anche con soggetti privati indicati al comma
2, apposite convenzioni, accordi e contratti, per
prestazioni complesse, per singole prestazioni ad
in-tegrazione dell'attività pubblica e per
sperimentazioni.
Art. 20 Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
concorrono in via prioritaria, rispetto agli organismi
di utilità sociale, al raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi previsti dalla presente
legge.
2. A tal fine, la Regione, ai sensi delle funzioni
delegate dal DPR 15 gennaio 1972, n. 9, in materia
di vigilanza e controllo di dette Istituzioni, provvede
a disciplinare intese-quadro con i Comuni singoli
o associati per la gestione di servizi socio-assistenziali
e sociosanitari.
3. Il Piano regionale triennale dei Servizi socio-assistenziali,
qualora sia richiesto dagli indirizzi programmatori
e di compatibilità della spesa, disciplina
le procedure per l'estinzione, l'assorbimento e/o
la concentrazione ed il raggruppamento delle II.PP.AA.BB.
Art. 21 Autorizzazione e accreditamento delle strutture
e dei servizi socio-assistenziali
1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi socio-assistenziali,
gestiti da Enti e da organismi di utilità sociale
o da soggetti privati, è rilasciata dal Comune
in cui hanno sede le attività. Nel caso le
stesse siano realizzate nel territorio di più
Comuni, provvede il Comune in cui è ubicata
la sede legale dell'organismo o del soggetto privato,
sentiti i Comuni interessati.
2. Per gli aspetti igienico-sanitari il Comune si
avvale dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria.
3. L'accreditamento è procedura aggiuntiva
all'autorizzazione e consiste nel possesso di requisiti
superiori ai requisiti minimi richiesti per l'autorizzazione,
nonché nell'accettazione dei principi di miglioramento
continuo della qualità assistenziale.
4. Per l'autorizzazione e l'accreditamento la Regione
provvede ad apposite Commissioni, composte da professionalità
sociali, esperti del campo educativo e pedagogico,
professionalità mediche e dell'area psicologica,
infermieristica e della riabilitazione. Le Commissioni,
per le attività autorizzative, di verifica
e controllo, si avvalgono di appositi strumenti di
valutazione.
Art. 22 Carta dei servizi sociali1. Al fine di tutelare
le posizioni soggettive .deg1i utenti delle prestazioni
offerte dalla rete integrata dei servizi, entro 12
mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale adotta lo schema generale di riferimento
della "Carta dei servizi sociali". Entro
sei mesi dalla pubblicazione del suddetto schema generale,
ciascun ente erogatore di servizi adotta una Carta
dei servizi sociali, dandone adeguata pubblicità
agli utenti.
2. Nella Carta dei servizi sono definiti anche i criteri
per l'accesso ai servizi, le loro modalità
di funzionamento, le procedure di reclamo per la tutela
degli utenti stessi e dei soggetti che rappresentano
i loro diritti.
TITOLO IV - STRUMENTI E MEZZI DI PROGRAMMAZIONE
Art. 23 Piano triennale socio-assistenziale regionale
1. Il Piano triennale socio-assistenziale regionale
è lo strumento di programmazione e di governo
del sistema dei servizi e della rete di protezione
sociale. La Regione tramite il Piano provvede a definire
gli indirizzi, gli obiettivi e le priorità
sociali, nonché i criteri di attuazione degli
interventi sociali e le modalità di finanziamento.
2. Il Piano individua i principali fattori di sviluppo
e di rischio come elementi di orientamento per gli
interventi dei piani settoriali nelle materie di competenza
regionale.
3. Il Piano regionale è articolato in indirizzi
generali per l'organizzazione e la gestione delle
funzioni sociali, progetti obiettivo e azioni programmatiche,
con particolare riferimento a sperimentazioni e innovazioni,
sia nei modelli gestionali che nell'introduzione di
nuovi servizi.
4. Il Piano triennale è articolato in piani
annuali in cui si prevedono obiettivi e azioni da
portare a termine in tempi ravvicinati. Nel Piano
annuale, in relazione alle verifiche effettuate, possono
essere previsti aggiustamenti e integrazioni al Piano
triennale.
5. Il Piano triennale individua criteri ed indicatori
volti a favorire la promozione ed il controllo dell'efficacia
e della qualità degli interventi.
Art. 24 Osservatorio sociale regionale
1. E' istituito con il concorso dell'Università,
degli Enti pubblici, di Enti ed organizzazioni di
utilità sociale a cui è affidata la
rete dei servizi socio-assistenziali, nonché
di altri organismi di ricerca, istituzioni culturali
e sociali, un Osservatorio regionale dei fenomeni
sociali, per offrire dati quantitativi e qualitativi
sui problemi sociali della Regione.
2. L'Osservatorio provvede alla elaborazione di indicatori
sui bisogni della regione con particolare riferimento
alla povertà, ai problemi della famiglia e
dei minori, alla scolarità, all'integrazione
sociale dei portatori di handicap, di patologie psichiatriche,
all'emarginazione ed al disagio sociale. Tali indicatori
sono utilizzati come base documentale e statistica
per la costruzione e la definizione del Piano socio-assistenziale.
3. Tenuto conto del rapporto tra bisogni e attività
della rete di protezione sociale, ivi compresa la
valutazione costi/benefici, l'Osservatorio si avvale
anche della collaborazione dei Comuni, delle Comunità
Montane e delle Province, provvedendo, d'intesa con
la Regione, ad attività formative per gli operatori
di tali Enti.
4. La Giunta Regionale, con specifico provvedimento,
provvede, entro 60 giorni dalla data di approvazione
della presente legge, alla costituzione dell'Osservatorio
dei fenomeni sociali indicando nel medesimo atto anche
le modalità di integrazione dello stesso con
strutture analoghe già funzionanti, particolarmente
con l'Osservatorio epidemiologico e con il Sistema
informativo sanitario, e affidando compiti di coordinamento
rispetto ad organismi analoghi già esistenti.
Art.25 Compartecipazione al costo dei servizi
1. L'accesso alle prestazioni socio-assistenziali
è garantito a tutti i cittadini e/o ai soggetti
presenti sul territorio regionale secondo quanto previsto
all'articolo 2.
2. Può essere richiesto, in relazione al reddito
personale e familiare, a chi fruisce di prestazioni
socio-assistenziali un concorso ai costi del servizio
reso; per determinare l'ammontare di tale concorso
si tiene conto degli indicatori di reddito contenuti
nel "Rapporto della Commissione d'indagine sulla
povertà e sull'emarginazione" di cui alla
legge 22 novembre 1990, n. 354.
3. Il Piano triennale dei servizi socio-assistenziali
disciplina le modalità ed i criteri del concorso
finanziario al costo dei servizi. In via transitoria,
fino all'approvazione del Piano, la Giunta Regionale,
con riferimento agli indicatori di cui al secondo
comma dell'articolo 27, provvede con apposito atto
a fornire indicazioni ai Comuni ed agli Enti che gestiscono
prestazioni socio-assistenziali.
Art. 26 Vigilanza e controllo
1. La vigilanza ed il controllo sulle attività
e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie
pubbliche, private accreditate o autorizzate, è
esercitata dal Sindaco del Comune in cui si svolgono
le prestazioni, che si avvale per l'istruttoria tecnica
di una Commissione di verifica e revisione di qualità
(VRQ), costituita dalla Giunta Regionale secondo i
principi della revisione e del miglioramento continuo
della qualità.
2. La Commissione, nominata dalla Giunta Regionale,
è formata da 7 esperti nelle discipline di
"Servizio Sociale", "Organizzazione
e Personale", "Economia e finanza",
"Epidemiologia e Medicina Sociale", "Cure
infermieristiche e Riabilitazione". La Segreteria
della Commissione è affidata a funzionari regionali.
3. Per analizzare e valutare le diverse realtà
locali, la Commissione può avvalersi, d'intesa
con gli Organi dell'Amministrazione e della Direzione,
anche del personale dei Comuni e delle Aziende Sanitarie.
4. In caso di gravi o reiterate inadempienze il Sindaco
sospende il funzionamento dei servizi e/o delle strutture;
se le inadempienze sono a carico di soggetti privati,
anche "no profit", il Sindaco, sentito il
Distretto e d'intesa con la Regione, quando trattasi
di strutture accreditate, può sospendere o
revocare l'autorizzazione. Unitamente alle procedure
di sospensione delle attività o di revoca delle
autorizzazioni al funzionamento, possono essere applicate
anche sanzioni economiche.
5. Qualora un Comune non provveda agli adempimenti
in materia di vigilanza e di controllo, secondo le
modalità stabilite al presente articolo, i
poteri sostitutivi sono esercitati dalla Regione.
Art. 27 Fondo sociale regionale
1. Per il finanziamento delle attività socio-assistenziali,
in attesa della riforma del sistema fiscale regionale,
è costituito un fondo regionale composto dai
trasferimenti finanziari dello Stato in materia di
assistenza sociale e diritto allo studio, già
confluiti nel "Fondo Comune" di cui all'articolo
8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e alla legge
1 febbraio 1989, n. 40, successivamente disciplinato
dai commi 1/14 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Tenuto conto che le attività socio-assistenziali
sono di competenza primaria dei Comuni, i finanziamenti
regionali hanno finalità sussidiaria, particolarmente
per la prima fase di applicazione della presente legge,
al fine di consentire ai Comuni, all'interno dei propri
bilanci, un riordino delle destinazioni finanziarie
in favore degli interventi sociali.
3. Per le attività socio-sanitarie i finanziamenti
regionali, provenienti dal fondo sanitario, si integrano
con gli stanziamenti previsti dalla presente legge
e con i fondi messi a disposizione dai Comuni.
4. Il fondo sociale regionale è articolato
come segue:
a) una quota pari al 70% destinata ai Comuni singoli
o associati, in termini complementari ai loro bilanci
per la gestione delle attività socio-assistenziali
e di assistenza scolastica, con particolare finalizzazione
a minori, anziani, disabili, soggetti a emarginazione
e disagio sociale;
b) una quota pari al 20% per investimenti in conto
capitale relativi alla ristrutturazione ed alla nuova
edificazione di presidi residenziali a carattere sociale
(per raggiungimento degli standards), nonché
per l'ammodernamento e la ristrutturazione delle sedi
distrettuali di accesso alla rete di protezione sociale;
c) una quota pari al 10% per interventi di formazione,
studio e ricerca, e per sperimentazioni innovative.
5. La ripartizione del fondo sociale avviene secondo
le modalità indicate al successivo articolo
28.
Art.28 Criteri di ripartizione e gestione del Fondo
sociale regionale
1. Il fondo sociale viene ripartito entro il 30 aprile
dell'esercizio finanziario di competenza, sulla base
delle risultanze economiche e della capacità
di spesa dei Comuni singoli o associati, desunta da
pre-consuntivi inviati alla Giunta Regionale entro
il 31 gennaio di ciascun anno.
2. I criteri per la ripartizione del fondo relativo
alle attività di cui alla lettera a) del precedente
articolo 27 sono effettuati attraverso quota capitaria
"ponderata" per ciascun abitante secondo
i seguenti indicatori:
- indice di natalità;
- indice di mortalità;
- indice di vecchiaia;
- indice di nuzialità;
- indice ISTAT sui consumi del Comune;
3. Per il primo riparto del fondo la distribuzione
derivante dagli indicatori di cui al precedente comma,
si integra con una valutazione dell'offerta di servizi
e della capacità di spesa dei Comuni. Per il
biennio successivo, si procede, se del caso, ad un
riequilibrio delle assegnazioni che consenta la prosecuzione
delle attività in essere, senza pregiudicare
l'attivazione di nuovi interventi nelle zone carenti.
4. Ai Comuni che provvedono alla gestione delle attività
socio-assistenziali su base associativa distrettuale,
è attribuito un incentivo pari al 20% della
somma complessiva dei finanziamenti da destinarsi
al singolo Comune.
5. La ripartizione delle quota di cui alla lettera
b), del precedente articolo 27, è effettuata
secondo i progetti di fattibilità presentati
dai Comuni alla Giunta Regionale; i finanziamenti
in conto capitale sono attribuiti per opere edilizie
in misura non superiore al 70% del costo complessivo
dell'opera. Ai progetti presentati da Comuni associati
e destinati alla popolazione dell'intero distretto,
detta aliquota viene incrementata del 10%.
6. I progetti per i finanziamenti in conto capitale
devono essere presentati alla Giunta Regionale entro
il 30 ottobre di ciascun anno.
7. I finanziamenti destinati a formazione, ricerca
e sperimentazione vengono "concertati" dalla
Giunta Regionale con i Comuni e l'Osservatorio sociale
entro il 31 gennaio di ciascun anno ed erogati unitamente
ai finanziamenti di cui al comma 1.
8. In carenza del Piano triennale dei servizi socio
assistenziali, la Giunta Regionale, per l'applicazione
di quanto previsto ai precedenti commi, provvede ad
emanare direttive, atti amministrativi e circolari.
Art. 29 Norma transitoria e abrogazione delle leggi
regionali preesistenti
1. In attesa dell'approvazione del primo Piano triennale
dei servizi socio-assistenziali, la Giunta Regionale
adotta "indirizzi per il piano socio-assistenziale"
finalizzati ad orientare le attività dei Comuni,
il primo riparto dei finanziamenti e l'operatività
degli organismi che provvedono alla predisposizione
del Piano stesso.
2. Sono abrogate le seguenti leggi regionali: n. 14/1972;
n. 22/1972; n. 1/1975.
3. Le leggi regionali che in maniera non difforme
regolano settori disciplinati dalla presente normativa
restano in vigore per quanto compatibili con il modello
organizzativo previsto dalla presente legge e gli
interventi in essere vengono ricondotti alle attività
socio-assistenziali e di diritto allo studio di cui
ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13.
Art.30 Norma finale
1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come
legge della Regione Molise.
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