REGIONE CALABRIA
LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 27 NORME PER
L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO AL LO STUDI.
Art.
1 (Obiettivi)
1.Al fine di concorrere all'attuazione degli art.
3 e 34 della Costituzione e dell'art. 56 dello Statuto
regionale, in applicazione del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la Regione
disciplina con la presente legge le modalità
di esercizio delle funzioni attribuite ai Comuni e
promuove interventi idonei a rendere effettivo il
diritto allo studio, favorendo il raccordo dello sviluppo
della ricerca scientifica, culturale e del l'innovazione
tecnologica al sistema formativo regionale.
2.I servizi e gli interventi previsti dalla presente
legge perseguono le seguenti finalità di:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socio-culturale
che determinano il condizionamento precoce, limitano
la frequenza della scuola materna e lo assolvimento
dell'obbligo scolastico, causando abbandoni, ripetenze
o fenomeni di disadattamento e di emarginazione;
b) favorire il compimento dell'obbligo da parte degli
adulti e l'accesso dei lavoratori ai vari gradi di
istruzione; c) favorire il proseguimento degli studi
da parte degli alunni capaci e meritevoli, ma di disagiate
condizioni economiche; d) assicurare la piena funzionalità
educativa delle scuole ubicate nelle aree interne
o in zone depresse, predisponendo adeguati servizi
collettivi;
e) assicurare ai minori portatori di handicap l'inserimento
nelle normali strutture scolastiche garantendo loro
l'assolvimento dell'obbligo scolastico ed ogni possibile
facilitazione per la frequenza delle scuole di istruzione
secondaria superiore;
f) favorire la qualificazione del sistema scolastico,
sostenendo la sperimentazione e l'innovazione educativa
e didattica, incentivando un più stretto collegamento
tra i vari ordini di scuole e tra la scuola e la realtà
sociale;
g) fornire adeguati supporti all'attività di
orientamento della scuola e dei distretti scolastici,
sia in relazione alle scelte di indirizzo dopo il
compimento dell'obbligo scolastico, sia in ordine
ai processi di transizione della scuola al lavoro;
h) concorrere all'elevamento del livello culturale
medio della popolazione, sostenendo organici progetti
di promozione educativa e culturale.
3.La Regione predispone, inoltre interventi:
- per il sostegno di progetti di sperimentazione didattica
ed educativi proposti dagli organi scolastici competenti;
- per la realizzazione di progetti sperimentali finalizzati
al raccordo tra scuola, F.P. e mondo del lavoro;
- per il sostegno di progetti volti al raccordo tra
scuola dell'infanzia e scuola elementare nel quadro
del potenziamento degli asili nido.
4.La Regione cura il coordinamento dei servizi per
l'attuazione del diritto allo studio con i servizi
sociali, sanitari, culturali e sportivi.
5.Per l'attuazione dei servizi di cui alla presente
legge deve essere perseguito il coordinamento e l'integrazione
con gli analoghi servizi previsti dalla legge regionale,
relativa al diritto allo studio universitario, per
realizzare la massima economicità ed efficienza.
Art. 2 (Programmazione)
1.Per il perseguimento delle finalità di cui
al precedente art. 1, la Regione indice, con periodicità
triennale, la conferenza sulle politiche per l'attuazione
del diritto allo studio, ai fini dell'individuazione
di priorità e di obiettivi da realizzare con
apposito piano triennale.
2.La conferenza esamina inoltre l'incidenza sociale
degli interventi effettuati nel settore e l'attuazione
degli interventi in rapporto alla disponibilità
delle risorse.
3.La conferenza, indetta nel mese di settembre, è
presieduta dall'Assessore regionale alla Pubblica
Istruzione; ad essa partecipano gli Enti locali, la
Sovrintendenza scolastica, l'IRRSAE, i Provveditorati
agli Studi, i Consigli scolastici provinciali, i Distretti
scolastici, le Università della Calabria e
le istituzioni scolastiche. La conferenza avanza proposte
sul coordinamento dei servizi previsti dalla presente
legge con quelli socio-sanitari e culturali, nel più
ampio quadro della programmazione economica regionale.
4.La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi
della programmazione triennale generale e sulla base
delle indicazioni fornite dalla conferenza regionale
e del parere espresso dalla
Consulta di cui al successivo art. 20 e delle proposte
presentate dai Comuni e dalle Province, formula entro
il mese di dicembre il programma triennale degli interventi
di competenza, definendo la politica regionale di
sviluppo dei servizi, secondo bacini di utenza e di
strutture.
5.La priorità nella destinazione delle risorse
è rivolta al riequilibrio delle aree territoriali.
6.Per l'espletamento delle funzioni amministrative
la Giunta regionale assegna all'Ufficio un organico
di 5 dipendenti regionali individuati sulla base di
un'apposita graduatoria redatta dalla Giunta regionale,
che tenga conto dei requisiti di provata qualificazione
professionale.
Art. 3 (Istituzione dell'Ufficio regionale di ricerca
sui processi formativi).
1.È istituito nell'ambito del dipartimento
per i servizi sociali un "Ufficio regionale di
ricerca sui processi formativi"; esso si avvale,
sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione
di istituti e dipartimenti universitari di centri
di ricerca regionali e nazionali; stabilisce collegamenti
con l'IRRSAE e con gli organi collegiali delle scuole
di ogni ordine e grado.
2.Sono compiti dell'Ufficio:
1) rilevare le carenze edilizie e strutturali relative
ai vari ordini di scuola, definendo gli indicatori
necessari per la priorità negli interventi;
2) procedere, di concerto con i competenti organi
statali, alla rilevazione dei tassi di evasione presenti
nella scuola dell'obbligo;
3) fornire indirizzi e supporti tecnici ai Comuni
anche per progetti di attività extrascolastiche
e di educazione continua e/o ricorrente;
4) proporre interventi formativi nelle aree urbane
e nelle aree interne a più alto indice di degrado
sociale;
5) produrre pubblicazioni ed ogni altro materiale
utile alle attività didattiche degli operatori
scolastici e del sistema formativo nonché sussidi
in favore di soggetti portatori di handicap, avvalendosi
dell'apporto di enti specializzati nel settore;
6) individuare iniziative in materia di orientamento
professionale in collegamento con l'osservatorio regionale
sul mercato del lavoro;
7) censire le offerte formative presenti nel territorio
regionale e costituire un archivio dei dati raccolti;
8) fornire consulenze agli organi collegiali della
scuola per progetti di sperimentazione didattica e
di innovazione educativa, di concerto con l'IRRSAE.
3.L'Ufficio si avvale di:
a) tre esperti con provata qualificazione scientifica
sui problemi del diritto allo studio e dei processi
formativi; b) un esperto in scienze statistiche;
c) un esperto in informatica;
d) un rappresentante dell'Assessorato ai Lavori Pubblici;
e) un rappresentante dell'Assessorato al Lavoro;
f) un rappresentante dell'Assessorato alla Sanità;
g) un rappresentante all'Assessorato ai Servizi Sociali;
h) un rappresentante dell'Assessorato ai Trasporti.
4.Il rapporto della Regione con gli esperti di cui
alle lett. a), b), e c) è di consulenza professionale
ed è regolato da apposita convenzione che ha
durata triennale, salvo riconferma.
Art. 4 (Tipologia degli interventi)
1.A favore degli alunni delle scuole materne, della
scuola elementare e media di I e II grado sono attuati
i servizi di mensa e di trasporto.
2.Per gli alunni della scuola elementare la fornitura
dei libri di testo è gratuita ed avviene secondo
le procedure indicate dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616.
3.Agli alunni della scuola media, in condizioni di
particolare disagio economico, viene fornita l'intera
dotazione di pubblicazioni indicate dagli organi scolastici;
l'attribuzione è effettuata dalla biblioteca
di classe in uso gratuito a titolo di comodato.
4.Agli alunni portatori di handicaps è fornito
in relazione ad esigenze di carattere economico e
familiare, ogni servizio e strumentazione tecnica
idonea a facilitarne la frequenza e l'apprendimento.
5.Interventi sono inoltre previsti per favorire la
qualificazione del sistema scolastico e formativo
attraverso:
a) il sostegno delle esperienze di tempo pieno e prolungato,
delle attività integrative, di progetti di
sperimentazione programmati dai competenti organi
scolastici ai sensi del disposto della legge 4 agosto
1977, n. 517 e del D.P.R 31 maggio 1974, n. 419;
b) il sostegno a progetti di innovazione educativa,
anche per attività extra scolastiche, regolarmente
deliberati dai competenti organi scolastici e di norma
legati a specificità del territorio;
c) il sostegno per la costituzione di laboratori scientifici,
di informatica, cineteche, audiovideoteatrali, attività
sportive e musicali;
d) la realizzazione di attività di educazione
permanente e ricorrente;
e) facilitazioni agli adulti per la frequenza dei
corsi per l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
f) il sostegno ad ogni altra iniziativa volta al perseguimento
delle finalità di cui all'art. 1.
6.La Regione assicura il reinserimento scolastico
sociale e culturale dei figli degli emigrati attraverso
interventi educativi ed integrativi della scuola e
della società, avvalendosi anche dei finanziamenti
previsti dalla CEE nel settore specifico e nel rispetto
di quanto stabilito dalla legge regionale n. 5 del
16-5-1981.
Art. 5 (Destinatari degli interventi)
1.Gli interventi volti a facilitare lo accesso, la
frequenza e la qualificazione del sistema scolastico
e formativo sono attuati in favore degli alunni del
le scuole statali e non statali e dei frequentanti
i corsi per adulti comprese le persone in stato di
detenzione, nonchè i minori ospiti di case
di rieducazione ed i minori appartenenti a comunità
di nomadi.
2.Le istituzioni scolastiche non statali, che operano
senza fini di lucro, usufruiscono dei benefici derivanti
dagli interventi di cui ai primi quattro commi del
precedente art. 4, da parte dei Comuni.
3.Tali istituzioni si uniformano agli obiettivi educativi,
all'orario e calendario scolastico delle corrispondenti
scuole statali, nonchè prevedendo la costituzione
degli organi collegiali della scuola ai sensi del
D.P.R. 616/1974.
4.Le istituzioni scolastiche non statali usufruiscono
dei servizi previsti nella lett. c) di cui al precedente
articolo sulla base di apposite convenzioni stipulate
con gli Enti locali, cui sono tenute a fornire rendicontazioni
annuali, secondo la normativa vigente.
Art. 6 (Contribuzione dell'utenza)
1.Gli utenti dei servizi di mensa e di trasporto concorrono
al costo dei servizi con contributi rapportati alle
condizioni economiche familiari sulla base delle fasce
di reddito individuate dai Comuni.
2.Sono esentati dal contribuire al costo dei servizi
coloro che frequentano la scuola materna e dell'obbligo
le cui famiglie siano di disagiate condizioni economiche.
3.Possono inoltre essere esentati dalla contribuzione
gli studenti capaci e meritevoli della scuola secondaria
superiore ed artistica e dei corsi per adulti volti
al conseguimento di titoli di studio, che versino
in condizioni economiche disagiate.
4. Il piano regionale annuale stabilisce i criteri
per l'individuazione delle fasce di reddito e delle
fasce di contribuzione.
Art. 7 (Interventi per studenti capaci e meritevoli)
1.Gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche
all'interno della regione sia dell'obbligo che della
scuola media di II grado non presenti nel Comune di
residenza e raggiungibili con eccessivo disagio per
mancanza di linee di collegamento o per tempi di percorrenza,
possono usufruire di posti gratuiti o semigratuiti
in convitti o pensionati compresi quelli nazionali
o ricevere contributi a totale o parziale rimborso
delle spese sostenute per lo alloggio e il vitto fuori
della propria residenza.
2.I benefici di cui al precedente comma sono attribuiti
per concorso che viene bandito annualmente dal Comune
sede della istituzione scolastica. Il bando di concorso
determina la condizioni ed i requisiti di reddito
di merito ed i criteri di priorità in base
alle distanze della scuola dalla sede di residenza.
Il beneficio viene confermato annualmente sulla base
dell'esito positivo degli studi fino al compimento
del corso legale; Possono essere previste eccezioni
in casi di particolare condizione di disagio.
3.Gli interventi di cui al primo comma sono disposti
con priorità in favore degli alunni degli istituti
professionali di Stato.
4.I convitti ed i pensionati annessi agli istituti
professionali di Stato possono essere utilizzati nel
periodo estivo per soggiorni di vacanze di alunni
della scuola dell'obbligo; la Giunta regionale determina
le categorie di beneficiari e le modalità di
fruizione del beneficio e assicurerà le necessarie
intese con le autorità scolastiche competenti.
Art. 8 (Assistenza socio-sanitaria)
1.I servizi di assistenza socio-medicopsichica sono
effettuati dalle Unità Sanitarie Locali in
base alla vigente normativa statale e regionale.
2.Tali servizi devono riguardare:
a) la prevenzione primaria e secondaria
b) l'educazione sanitaria, svolta nelle scuole di
ogni ordine e grado con riferimento a corsi di aggiornamento
per in segnanti, conferenze e seminari per genitori
ed alunni;
c) controlli dietetici sulle mense e controlli sanitari
al personale delle stesse per gli obblighi di legge.
3.Per facilitare il pieno inserimento degli alunni
portatori di handicaps nella comunità scolastica
sono attribuiti strumenti specialistici rispondenti
a tal fine.
Art. 9 (Attività svolte direttamente dalla
Regione)
1.Al fine di rendere i servizi di cui alla presente
legge meglio rispondenti alle necessità ambientali,
socio-economiche e personali degli alunni e della
popolazione adulta interessata, nonchè degli
operatori scolastici e culturali, la Regione:
a) cura il collegamento informativo permanente ed
il costante scambio di esperienze con i Distretti
scolastici gli organi collegiali della scuola; lo
IRRSAE e le Università della Regione;
b) promuove ricerche ed indagini atte a conoscere
l'effettiva situazione del sistema scolastico e formativo
regionale; cura la pubblicazione e la diffusione di
esse e delle esperienze didattiche ed educative più
significative delle scuole calabresi;
c) promuove convegni, incontri, mostre, manifestazioni
sui problemi didattico-formativi e culturali, anche
in collaborazione con le altre Regioni e con Enti
ed associazioni regionali e nazionali di provata competenza;
d) individua le aree destinatarie di interventi prioritari
e realizza un sistema informativo statistico;
e) stipula a favore degli alunni e del personale scolastico
sia della scuola statale che non statale i contratti
di assicurazione. Le assicurazioni coprono ogni infortunio
verificabile nel percorso da casa a scuola e viceversa,
nonché durante le attività scolastiche
ed extrascolastiche promosse dalle scuole;
f) promuove l'aggiornamento e la qualificazione degli
operatori del sistema formativo regionale d'intesa
con L'IRRSAE e le autorità scolastiche interessate;
g) predispone ed approva i programmi per il diritto
allo studio e provvede alla ripartizione dei fondi
tra i Comuni per il conseguimento delle finalità
previste dalla presente legge;
h) sostiene progetti di sperimentazione e di innovazione
didattica,anche con riferimento alle nuove tecnologie
educative e all'informatica, nonché a progetti
di crescita culturale ed educativa, volti a stimolare
la formazione della coscienza civile e democratica
con riferimento a temi di rilevanza sociale quali
la mafia, la droga, la pace;
i) sostiene iniziative di utilizzo didattico della
stampa quotidiana e periodica.
Art. 10 (Compiti delle Province)
1.la Regione delega alle Province le funzioni di promozione
e coordinamento degli interventi di educazione permanente
e ricorrente in particolare per:
a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale;
b) attività educative formative per persone
che si trovano all'interno di istituzioni assistenziali,
sanitarie e detentive.
2. Le Province, sulla base delle proposte dei Comuni
e dei distretti scolastici, formulano un piano annuale
tenendo conto delle indicazioni contenute nel piano
regionale per il diritto allo studio e dei relativi
finanziamenti dei corsi.
3. L'attuazione delle attività di cui ai precedenti
punti a) e b) è di competenza dei Comuni.
Art. 11 (Compiti dei Comuni)
1.Ai Comuni in forma singola o associata compete:
- esercitare le funzioni di cui allo art. 42 del Decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616; - attuare gli interventi previsti dagli artt.
4, 5, 6, 7 e 18 della presente legge;
- attribuire gli assegni di studio;
- realizzare e programmare l'utilizzazione da parte
delle scuole di strutture extrascolastiche, ricreative,
culturali e sportive; degli strumenti della ricerca
e della comunicazione culturale di laboratori per
la sperimentazione scientifica, per la tecnologia,
per le arti visive ed espressione, per la lettura
storica e geo-economica del territorio. 2. I Comuni
singoli o associati possono presentare progetti riguardanti
l'informazione sessuale, la conoscenza dei beni culturali
presenti sul territorio e la sensibilizzazione della
popolazione scolastica ai temi della difesa dell'ambiente.
Art. 12 (Funzioni dei Consigli Scolastici Distrettuali)
1.I Consigli Scolastici Distrettuali, anche con riferimento
alle competenze di cui all'art. 12 del D.P.R. 416/1974,
formulano, per il proprio ambito territoriale, proposte
di intervento, sulla base delle esigenze del sistema
scolastico, che presentano entro il mese di febbraio
ai Comuni ricadenti nel proprio territorio, all'Unità
Sanitaria Locale e agli altri Enti, per quanto di
loro competenza.
2.Concorrono alla programmazione degli interventi
per l'orientamento professionale.
3.Inviano annualmente all'Assessorato regionale alla
P.I. una relazione dello stato di attuazione del diritto
allo studio ed esprimono indicazioni per il miglioramento
dei servizi e per il loro coordinamento a livello
territoriale.
Art. 13 (Piano annuale comunale)
1.I Comuni, singoli o associati, sulla base delle
proposte dei Consigli di Circolo o di Istituto e dei
Consigli Scolastici Distrettuali, deliberano entro
il 15 marzo il piano d'interventi nel settore del
diritto allo studio relativo all'anno scolastico successivo,
tenendo conto delle priorità fissate dal Programma
regionale triennale, delle risorse assegnate dalla
Regione e di quelle disponibili nei propri bilanci.
2.Copia della deliberazione esecutiva deve essere
inviata alla Regione - Assessorato alla P.I. e alla
Cultura - entro il 30 aprile.
Art. 14 (Piano regionale annuale per il diritto allo
studio e per le iniziative di educazione permanente)
1. L'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura,
ricevuti i piani annuali dei Comuni, sentiti i pareri
e le proposte della Consulta di cui al successivo
art. 20, verificata la rispondenza dei piani e delle
proposte alle finalità della presente legge,
sottopone all'approvazione della Giunta regionale
il Piano regionale annuale per il diritto allo studio
e per l'educazione permanente, relativo all'anno scolastico
successivo, sentito il parere della Commissione del
piano.
2. La Giunta regionale provvede all'attribuzione ai
Comuni dei fondi previsti nel Piano regionale entro
il 10 settembre, onde consentire l'attuazione degli
interventi, dei progetti e delle proposte in armonia
con la programmazione di Circolo e di Istituto.
3.Entro il 30 aprile di ogni anno i Comuni, trasmettono
all'Assessorato regionale alla P.I. e alla Cultura
una documentata relazione sulle attività svolte
e sui risultati raggiunti nell'anno scolastico precedente.
Art. 15 (Uso delle strutture)
1_In attuazione dell'art. 38 del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 616 e della legge n. 517 del 4-8-1977,
art. 12 per conseguire le finalità di cui alla
presente, e per consentire una utilizzazione ottimale
delle strutture scolastiche al servizio della comunità
interessata possono essere stipulate apposite convenzioni
tra gli Enti locali e le autorità scolastiche.
Art. 16 (Modalità di attuazione dei servizi
di trasporto)
1.Le esigenze relative al trasporto degli studenti
vengono verificate in apposita conferenza di servizio
indetta per aree territoriali congiuntamente dagli
Assessorati regionali all'Istruzione ed ai Trasporti.
2. Gli interventi regionali si configurano in facilitazioni
di viaggio per gli studenti che frequentano istituti
scolastici in località diverse da quelle di
residenza ed i contributi ai Comuni per l'acquisto
di scuolabus.
3. I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono
essere utilizzati anche fuori del territorio comunale
per attività scolastiche o comunque educative
programmate per gli alunni stessi.
Art. 17 (Servizi di mensa)
1_I servizi di mensa previsti nella presente legge
sono organizzati dai Comuni laddove ha sede la scuola
sia in funzione delle esigenze connesse all'attività
didattica, sia in funzione delle esigenze degli studenti
pendolari.
2. Tali servizi sono preferibilmente gestiti direttamente
dalle istituzioni scolastiche provviste di strutture
e attrezzature ovvero tramite appalto o convenzione.
Art. 18 (Fornitura di libri e di altri sussidi di
uso individuale)
1. I Comuni provvedono, direttamente o per il tramite
degli organi collegiali della scuola, alla fornitura
gratuita o in comodato o semigratuita, superiore,
capaci e meritevoli, che si trovino nelle medesime
condizioni di disagio economico.
2. Ai Comuni vengono assegnati fondi per la costituzione
di biblioteche di classe.
Art. 19 (Assegni di studio)
1. Al fine di favorire il proseguimento degli studi,
da parte degli alunni capaci e meritevoli delle scuole
secondarie superiori, superando i condizionamenti
e gli ostacoli di natura economica e sociale, sono
istituiti assegni di studio per contribuire alle spese
di viaggio, alloggio e mensa.
2. Ogni Comune, secondo le direttive ema nate dalla
Regione e contenute nel piano annuale per l'attuazione
del diritto allo studio, bandisce annualmente apposito
concorso e stabilisce i requisiti per l'individuazione
dei beneficiari.
Art. 20 (Consulta regionale per il diritto allo studio
e per l'educazione permanente)
1_È costituita, la Consulta regionale per il
diritto allo studio e per l'educazione permanente,
quale organismo consultivo dell'Amministrazione regionale
sulle materie di cui alla presente legge. La Consulta
opera presso l'Assessorato regionale alla P.I. ed
alla Cultura ed è così composta:
1) dall'Assessore regionale alla P.I. e alla Cultura
che la presiede;
2) dai tre Provveditori agli Studi della regione o
da loro delegati;
3) da un rappresentante di ciascun Consiglio scolastico
provinciale, designato dai medesimi;
4) dal Sovrintendente scolastico regionale;
5) dagli Assessori alla P.I. delle tre Province calabresi;
6) dagli Assessori alla P.I. dei tre Comuni capoluogo
della Provincia;
7) da tre rappresentanti dei Comuni designati dall'ANCI;
8) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali della scuola maggiormente rappresentative
a livello nazionale;
9) da tre esperti nelle materie di cui alla presente
legge designati dalla Giunta regionale, su conforme
parere della Commissione consiliare competente;
10) da due rappresentanti del Consiglio direttivo
dell'IRRSAE;
11) da tre rappresentanti dei Consigli scolastici
distrettuali designati, uno per ciascuno, dai Provveditori
agli studi, nell'ambito delle indicazioni dei Consigli
scolastici distrettuali della provincia;
12) da due rappresentanti del Dipartimento di Scienze
della Educazione della Università della Calabria;
13) da un funzionario dell'Assessorato regionale alla
P.i. e alla Cultura, con funzioni di Segretario;
14) un rappresentante dell'Ufficio di cui al precedente
art. 3.
2. Per la trattazione di problemi specifici, l'Assessore
al ramo ha facoltà di integrare la Consulta,
di volta in volta, con altri esperti, in numero non
superiore a tre.
3. La Consulta si dà un regolamento per il
proprio funzionamento e può articolarsi in
commissioni di lavoro. 4. Ai membri della Consulta
fuori sede è riconosciuto il trattamento di
missione, nella misura dovuta al dirigente di settore.
5. La Consulta è costituita con decreto del
Presidente della Giunta regionale.
6.La Consulta si intende regolarmente costituita purchè
siano stati nominati la metà più uno
dei componenti.
Art. 21 (Edilizia scolastica)
1. La Regione, nell'ambito del piano triennale per
il diritto allo studio, formula un piano di settore
per l'edilizia scolastica.
2. Il piano, definito d'intesa tra gli Assessorati
regionali alla P.I. ed ai LL.PP. prevede:
- un progetto per il risanamento degli edifici scolastici
di proprietà degli Enti locali;
- un progetto finalizzato alla realizzazione di centri
scolastici, con l'attribuzione di contributi a copertura
della spesa per interessi, sui mutui contratti dai
Comuni e dalle Province, per la costruzione di edifici
scolastici.
Art. 22 (Istituzione dei fondi)
1. Il Consiglio regionale approva il piano triennale
di interventi per l'attuazione del diritto allo studio
unitamente alla legge di bilancio cui fa riferimento.
La Giunta regionale determina annual mente entro il
mese di giugno, su conforme parere della competente
Commissione permanente, i criteri di ripartizione
e provvede alla attribuzione dei fon di ai Comuni.
2. Per il conseguimento delle finalità previste
dalla presente legge per l'attuazione del diritto
allo studio sono istituiti:
a) il fondo per l'attuazione degli interventi di competenza
dei Comuni stessi ai sensi del D.P.R. 24-7-1977, n.616
b) il fondo per il finanziamento degli interventi
finalizzati alla qualificazione del sistema scolastico;
c) il fondo per la creazione di un sistema formativo
integrato.
Art. 23 (Finalizzazione dei fondi regionali)
1. I fondi accreditati ai Comuni, agli Enti, alle
Istituzioni ed Associazioni possono essere utilizzati
soltanto per il conseguimento delle finalità
della presente legge.
2. La Regione, a mezzo dell'Assessorato alla P.I.
esercita le funzioni di vigilanza e di verifica, al
fine di garantire l'aderenza degli interventi effettuati
alle finalità della presente legge.
3. In caso di inadempienza da parte dei Comuni sull'attuazione
degli interventi a favore degli alunni delle scuole
statali e non statali, la Regione sulla base delle
segnalazioni delle scuole interessate, rivolge preciso
invito al Comune ad ottemperare ai suoi obblighi nel
termine di 60 gg..
4. Trascorso infruttuosamente tale termine la Regione
si sostituisce al Comune inadempiente ed assegna direttamente
al l'organo gestore della scuola interessata mediante
il piano annuale regionale, dell'anno successivo a
quello in cui si è verificato l'inadempimemto
il contributo non utilizzato in favore degli alunni,
conguagliandoli con quelli dovuti, per lo stesso anno.
5. La sostituzione della Regione al Comune inadempiente
si ripete d'ufficio fino a quando il Comune stesso
non si fa carico con atto formale di provvedere a
tutti gli interventi spettanti nello esercizio delle
funzioni attribuitegli.
Art. 24 (Disposizione finale)
1. È abrogata la legge regionale n. 29 del
3-6-1975.
Art. 25 (Disposizione finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato
in L. 32 miliardi per l'anno 1985 si provvede con
lo stanziamento previsto al Cap. 3313101 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio
finanziario 1985.
2. Per gli anni successivi ed a partire dall'esercizio
finanziario 1986 la corrispondente spesa, cui si fa
fronte con i fondi spettanti alla Regione ai sensi
dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sarà
determinata in ciascun esercizio finanziario con la
legge di approvazione del bilancio della Regione e
con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.
La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Calabria.
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