Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del
7 febbraio 2005
LEGGE
REGIONALE N. 4 dell1 Febbraio 2005
NORME REGIONALI PER LESERCIZIO DEL DIRITTO
ALLISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE
IL
CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
La seguente legge:
Articolo
1
Principi
1. La regione Campania riconosce che il sistema scolastico
e formativo è strumento fondamentale per
lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che
si rendono necessari interventi per incentivarne e
migliorarne lorganizzazione e lefficienza,
per ottimizzare lutilizzazione delle risorse
e per renderne più
agevole laccesso a coloro che ne sono impediti
da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1
la regione Campania promuove e sostiene azioni volte
a rendere effettivo il diritto allo studio e allapprendimento
per tutta la vita, nel rispetto dei livelli
essenziali definiti dallo Stato, delle competenze
degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in
un quadro complessivo che, a partire dalle realtà
scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio,
facenti parte del sistema pubblico della scuola
statale, locale, paritaria e pubblico-privato della
formazione professionale, è volto a potenziarne
lintegrazione e a valorizzarne le specificità.
Articolo 2
Oggetto
1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni
volte a:
a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere
gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti
lesercizio del diritto allistruzione e
alla formazione perseguendo anche la generalizzazione
del servizio
pubblico della scuola dellinfanzia in modo da
consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini
e le
bambine dai 3 ai 6 anni;
b) riequilibrare lofferta scolastica e formativa
attraverso interventi prioritariamente diretti agli
strati
della popolazione con bassi livelli di scolarità,
con particolare attenzione alle zone in cui lubicazione
dei
servizi è fonte di particolare disagio per
gli utenti;
c) combattere la dispersione scolastica e sostenere
il successo scolastico e formativo, anche mediante
una articolazione e individualizzazione dei percorsi;
d) favorire lesercizio del diritto allo studio
e la piena integrazione degli immigrati;
e) rimuovere, anche mediante interventi economici
diretti ai nuclei familiari con reddito più
basso, gli
ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi
e alla crescita culturale;
f) promuovere la qualità degli apprendimenti
attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone
delleccellenza e del disagio;
g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione
dellofferta formativa ed educativa che
prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza
attiva e della cultura della legalità, della
pace e
del rispetto della dignità e dei diritti umani;
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h) promuovere e sostenere lautonomia scolastica
e la crescita di un sistema formativo che, nel
dialogo/rapporto costante col sistema dellistruzione,
elabori nuovi percorsi di crescita professionale e
culturale in raccordo tra le diverse componenti della
scuola;
i) sostenere lautonomia scolastica nellelaborazione
di progetti per la scuola dellobbligo che
forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche
del territorio, soprattutto attraverso
lestensione e la qualificazione dei tempi scuola
e ladozione di modelli organizzativi di natura
sperimentale, innovativi e flessibili;
l) favorire ed estendere il sistema delleducazione
permanente degli adulti in integrazione con il
sistema scolastico e formativo;
m) realizzare un coordinamento tra la programmazione
degli interventi in materia di istruzione e
formazione ed i piani di zona approvati in attuazione
della legge 8 novembre 2000, n. 328;
n) realizzare un coordinamento con le attività
culturali e di servizio esistenti sul territorio -
cinema,
teatri, istituzioni culturali, musei, attività
sportive, attività di volontariato e simili
- anche mediante il
loro inserimento nei progetti formativi;
o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso
il sostegno alla realizzazione di scambi
transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi
presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi
europei, alla predisposizione di materiali didattici
specifici ed alla formazione dei docenti.
Articolo 3
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali
per quanto di rispettiva competenza, in favore:
a) degli alunni dellistruzione, frequentanti
scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni
delle scuole dellinfanzia;
b) degli allievi dei corsi di formazione professionale,
di base e superiore, ivi compresa la formazione
tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati
ai sensi della legislazione vigente;
c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati
al fine del conseguimento di titoli di studio o di
certificazione di competenze, nonché di formazione
continua secondo le direttive indicate dallUnione
europea.
2. I progetti di cui allarticolo 5, comma 3,
possono essere predisposti dai comuni, dalle province,
dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione
professionale e da enti o istituti culturali che
prevedano di realizzarli in integrazione con listruzione
o la formazione professionale.
Articolo 4
Soggetti con disabilità
1. La Regione programma interventi diretti a garantire
il diritto allintegrazione nel sistema scolastico
e formativo, alleducazione, allistruzione
e alla formazione professionale di soggetti con disabilità
e di
persone che a causa di deficit fisici, psichici o
sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo
e
formativo.
2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali allinterno
della rete realizzata con i piani di zona
approvati in attuazione della legge n. 328/00, e sono
realizzati in raccordo con i servizi scolastici,
formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi e sportivi e con altre
attività gestite sul territorio da enti pubblici
e privati.
3. Nellambito di appositi accordi di programma
di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti
dagli enti titolari della relativa competenza:
a) gli interventi diretti ad assicurare laccesso
e la frequenza al sistema scolastico e formativo
attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale,
di materiale didattico e strumentale, nonché
di
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge
e destinato a favorire e sviluppare lautonomia
e la
capacità di comunicazione;
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b) la certificazione e la definizione del piano educativo
individualizzato e le verifiche necessarie al
suo aggiornamento anche mediante le attività
di consulenza e di supporto richieste dal personale
docente,
formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale
impegnato nel processo di integrazione.
Articolo 5
Tipologie di azioni
1. Le azioni di cui allarticolo 2 si sviluppano
attraverso gli interventi di cui al comma 3 in favore
di
soggetti che si trovano nelle condizioni di cui allarticolo
3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli
di qualità dellofferta di educazione,
istruzione e formazione.
2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni
già previste con la legge 19 febbraio 2004,
n. 2,
relativa allistituzione del reddito di cittadinanza.
3. Gli interventi comprendono:
a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di
testo agli alunni della scuola dellobbligo e
delle
superiori e organizzazione di servizi di comodato
per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire
presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali
sussidi e attrezzature didattiche specifiche per
lhandicap;
b) servizi di mensa;
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) servizi residenziali;
e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti
con handicap;
f) borse di studio;
g) la carta studenti per laccesso facilitato
ai canali culturali previsti dellarticolo 2,
comma 1, lettera
n);
h) sostegno e mediatori culturali per favorire linserimento
scolastico di immigrati e rom;
4. I progetti riguardano:
a) lelaborazione di progetti volti a promuovere
il successo scolastico e formativo;
b) lelaborazione di percorsi integrati tra istruzione
e formazione professionale;
c) la realizzazione di percorsi di educazione degli
adulti in integrazione con listruzione, la
formazione professionale e luniversità;
d) progetti formativi che comportano la partecipazione
delle strutture culturali, scientifiche e
sportive esistenti sul territorio;
e) progetti formativi mirati allapplicazione
dellinnovazione tecnologica alle metodologie
di
insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento
alle tecnologie multimediali e allinformatica;
f) progetti volti a garantire lintegrazione
tra i servizi sociali e listruzione e la formazione;
g) progetti volti alla rimotivazione formativa di
giovani e adulti;
h) progetti di istruzione e formazione volti alleducazione
alla legalità, allintercultura, alla
pace, al
rispetto della dignità e dei diritti umani
e alla crescita della cittadinanza attiva.
Articolo 6
Borse di studio
1. La Regione istituisce borse di studio destinate
agli alunni dellistruzione e agli allievi della
formazione professionale realizzata da agenzie accreditate
che risiedono nella regione, i quali versano in
disagiate condizioni economiche. Lattribuzione
è fatta in base ai criteri del merito e del
rischio di
abbandono del sistema formativo.
2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita
dalla Giunta regionale, anche differenziate per
ordine e grado di scuola e istituto frequentato e
indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta,
sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli
allievi inclusi nella fascia di reddito determinata
a
norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
e successive modifiche ed integrazioni.
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3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse
di studio per solo merito eccezionale,
dellimporto stabilito con atto della Giunta
regionale secondo i criteri individuati dal regolamento
regionale. I percettori di tali borse continuano ad
usufruirne negli anni successivi, fino al completamento
del percorso formativo eventualmente anche universitario,
se permangono i requisiti di merito
eccezionale.
Articolo 7
Attribuzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione
generale, di indirizzo, coordinamento e
sperimentazione nelle materie di cui alla presente
legge promuovendo tutte le opportune forme di
collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono
alla programmazione e alla attuazione degli
interventi.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta,
sentita la conferenza regione-autonomie locali,
approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente
le risorse regionali che si sommano con
quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone
le modalità di impiego.
3. La Regione assicura la realizzazione di interventi
di rilevanza regionale, direttamente o mediante
lattribuzione delle necessarie risorse agli
enti locali che sono sede dellintervento e che
accettano di
gestirlo in particolare, la Regione:
a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore
conoscenza delle realtà sociali, socio-educative
e delle problematiche connesse;
b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta,
elaborazione e gestione di dati di interesse
regionali, necessario per la programmazione, verifica
e valutazione degli interventi.
4. La Giunta regionale approva il riparto tra le province,
sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi
destinati allattuazione degli interventi di
cui allarticolo 5 come individuati dal programma
provinciale di
cui allarticolo 9.
5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio
della finalizzazione delle risorse destinate alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge.
Articolo 8
Interventi complementari della Regione
1. Ad integrazione degli interventi di cui allarticolo
5 della presente legge, la Regione, nei limiti di
apposito stanziamento di bilancio:
a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore
degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere
nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello
svolgimento di qualsiasi attività didattica,
ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità
scolastiche;
b) favorisce lacquisto di scuola-bus da parte
dei comuni;
c) interviene per esigenze di carattere eccezionale
e straordinarie sopravvenute e segnalate dai
comuni in relazione alla istituzione e alla gestione
dei servizi previsti dalla presente legge.
Articolo 9
Attribuzioni degli enti locali
1. Le funzioni amministrative relative alle azioni
di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti
locali.
2. Le province approvano il programma degli interventi,
elaborato con il concorso dei comuni, delle
scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali
esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti
e
gli interventi di cui allarticolo 5.
3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli
interventi di estensione provinciale o comunale,
provvedono alla gestione degli interventi e delle
relative risorse, assicurandone il monitoraggio e
il
controllo.
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4. Le province trasmettono alla Regione una relazione
annuale, comprensiva delle relazioni elaborate
dai singoli comuni, sullutilizzo dei fondi regionali
e sul raggiungimento degli obiettivi della
programmazione provinciale, nonché sulle esigenze
e le particolarità del loro territorio.
5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla
province a fondamento dei successivi indirizzi
triennali.
Articolo 10
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. E istituita la conferenza regionale per il
diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli
enti
locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati,
gli istituti e le realtà culturali, formative,
assistenziali
e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità
stabilite dal regolamento regionale, che individua
le relative rappresentanze.
2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati,
le associazioni delle scuole, degli studenti e delle
famiglie che siano rappresentative a livello regionale,
oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La conferenza è convocata almeno due volte
lanno con lo scopo di verificare lo stato del
diritto
allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni
e avanzare nuove proposte.
Articolo 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dallattuazione della
presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie
messe a disposizione annualmente con legge regionale
di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato
in materia di diritto allo studio.
Articolo 12
Abrogazione
1. E abrogata la legge regionale 26 aprile 1985,
n. 30.
Articolo 13
Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione
di benefici in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino allapprovazione
degli indirizzi triennali di cui allarticolo
7 sono
conclusi secondo le procedure della legge regionale
n. 30/85 abrogata dallarticolo 12.
Articolo 14
Dichiarazione durgenza
1. La presente legge è dichiarate urgente,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45
dello statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
1 Febbraio 2005
Bassolino
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Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato
con le note redatte dal Settore Legislativo, al
solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n.
10328 del 21 giugno 1996).
Nota allart. 3
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 è il seguente: Attuazione
della
delega di cui allart. 1 della L. 22 luglio 1975,
n. 382
Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è
il seguente: Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo
1997,
n. 59.
Nota allart. 4
La legge 8 novembre 2000, n. 328 è la seguente:
Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la seguente:
Legge-quadro per lassistenza, lintegrazione
sociale
e i diritti delle persone handicappate.
La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 è
la seguente: Istituzione del reddito di cittadinanza
Nota allart. 6
Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 è
il seguente: Definizioni di criteri unificati
di
valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dellarticolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre
1997, n. 449.
Nota allart. 12
La legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 è
la seguente: Nuova normativa del diritto allo
studio
Nota allart. 13
Lart. 12 della citata legge regionale n. 30/1985
è il seguente: Criteri Nellattuazione
degli
interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto
alle erogazioni e provvidenze in denaro e le
destinazioni collettive rispetto a quelle individuali,
garantiscono:
a) la priorità degli interventi a favore della
scuola materna e dellobbligo;
b) lapplicazione dei criteri oggettivi nella
prestazione dei servizi e la graduazione del concorso
nei
costi da parte degli utenti in ragione del livello
di reddito;
c) luniformità di trattamento ad allievi
frequentanti la stessa scuola, anche se provenienti
da Comuni
diversi.
Nota allart. 14
Lart. 43 dello Statuto Regionale è il
seguente: Procedura di approvazione Ogni
progetto di legge,
previo esame in Commissione, è discusso e votato
dal Consiglio articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati
per i disegni di legge dei quali è dichiarata
lurgenza.
Lart. 45 dello Statuto Regionale è il
seguente: Promulgazione e pubblicazione delle
leggi
regionali
omissis
.. La legge
regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione,
salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale
può essere promulgata ed entrare in vigore
prima della scadenza dei termini di cui sopra
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