Primo giorno di scuola: 12 settembre;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Carnevale: 3, 4 marzo
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025;
Altri ponti: 2 novembre, 26 aprile, 2 e 3 maggio;
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell'infanzia).
Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche;
1 novembre 2024: Tutti i Santi;
8 dicembre 2024: Immacolata concezione;
25 dicembre 2024: Natale;
26 dicembre 2024: Santo Stefano;
1 gennaio 2025: Capodanno;
6 gennaio 2025: Epifania;
20 aprile 2025: Pasqua;
21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo;
25 aprile 2025: Festa della Liberazione;
1 maggio 2025: Festa del Lavoro;
2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;
Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 1 / 6
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005

LEGGE REGIONALE N. 4 dell’1 Febbraio 2005
“NORME REGIONALI PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE”

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA


La seguente legge:

Articolo 1
Principi
1. La regione Campania riconosce che il sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per
lo sviluppo complessivo del proprio territorio e che si rendono necessari interventi per incentivarne e
migliorarne l’organizzazione e l’efficienza, per ottimizzare l’utilizzazione delle risorse e per renderne più
agevole l’accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di ordine economico, sociale e culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 1 la regione Campania promuove e sostiene azioni volte
a rendere effettivo il diritto allo studio e all’apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei livelli
essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà.
3. Le azioni di cui al comma 2 sono programmate in un quadro complessivo che, a partire dalle realtà
scolastiche, educative e formative esistenti sul territorio, facenti parte del sistema pubblico della scuola
statale, locale, paritaria e pubblico-privato della formazione professionale, è volto a potenziarne
l’integrazione e a valorizzarne le specificità.
Articolo 2
Oggetto
1. Costituiscono oggetto della presente legge le azioni volte a:
a) realizzare gli interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono a tutti
l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione perseguendo anche la generalizzazione del servizio
pubblico della scuola dell’infanzia in modo da consentire la frequenza effettiva di tutti i bambini e le
bambine dai 3 ai 6 anni;
b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati
della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l’ubicazione dei
servizi è fonte di particolare disagio per gli utenti;
c) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo, anche mediante
una articolazione e individualizzazione dei percorsi;
d) favorire l’esercizio del diritto allo studio e la piena integrazione degli immigrati;
e) rimuovere, anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con reddito più basso, gli
ostacoli che si frappongono ai percorsi formativi e alla crescita culturale;
f) promuovere la qualità degli apprendimenti attraverso azioni di sostegno indirizzate alle zone
dell’eccellenza e del disagio;
g) promuovere e sostenere progetti di qualificazione dell’offerta formativa ed educativa che
prevedono percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva e della cultura della legalità, della pace e
del rispetto della dignità e dei diritti umani;
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 2 / 6
h) promuovere e sostenere l’autonomia scolastica e la crescita di un sistema formativo che, nel
dialogo/rapporto costante col sistema dell’istruzione, elabori nuovi percorsi di crescita professionale e
culturale in raccordo tra le diverse componenti della scuola;
i) sostenere l’autonomia scolastica nell’elaborazione di progetti per la scuola dell’obbligo che
forniscono efficaci ed innovative risposte alle problematiche del territorio, soprattutto attraverso
l’estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l’adozione di modelli organizzativi di natura
sperimentale, innovativi e flessibili;
l) favorire ed estendere il sistema dell’educazione permanente degli adulti in integrazione con il
sistema scolastico e formativo;
m) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in materia di istruzione e
formazione ed i piani di zona approvati in attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328;
n) realizzare un coordinamento con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio - cinema,
teatri, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili - anche mediante il
loro inserimento nei progetti formativi;
o) a estendere la cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi
transnazionali, allo svolgimento di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi
europei, alla predisposizione di materiali didattici specifici ed alla formazione dei docenti.
Articolo 3
Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati, ai sensi del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dagli enti locali
per quanto di rispettiva competenza, in favore:
a) degli alunni dell’istruzione, frequentanti scuole sia pubbliche che paritarie, compresi gli alunni
delle scuole dell’infanzia;
b) degli allievi dei corsi di formazione professionale, di base e superiore, ivi compresa la formazione
tecnica superiore, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente;
c) dei frequentanti dei corsi per adulti organizzati al fine del conseguimento di titoli di studio o di
certificazione di competenze, nonché di formazione continua secondo le direttive indicate dall’Unione
europea.
2. I progetti di cui all’articolo 5, comma 3, possono essere predisposti dai comuni, dalle province,
dalle scuole, dai soggetti che operano nella formazione professionale e da enti o istituti culturali che
prevedano di realizzarli in integrazione con l’istruzione o la formazione professionale.
Articolo 4
Soggetti con disabilità
1. La Regione programma interventi diretti a garantire il diritto all’integrazione nel sistema scolastico
e formativo, all’educazione, all’istruzione e alla formazione professionale di soggetti con disabilità e di
persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali trovano ostacoli al proprio percorso educativo e
formativo.
2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all’interno della rete realizzata con i piani di zona
approvati in attuazione della legge n. 328/00, e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici,
formativi e pedagogici, con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre
attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell’ambito di appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono garantiti
dagli enti titolari della relativa competenza:
a) gli interventi diretti ad assicurare l’accesso e la frequenza al sistema scolastico e formativo
attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché di
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l’autonomia e la
capacità di comunicazione;
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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 3 / 6
b) la certificazione e la definizione del piano educativo individualizzato e le verifiche necessarie al
suo aggiornamento anche mediante le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente,
formativo, educativo, pedagogico e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Articolo 5
Tipologie di azioni
1. Le azioni di cui all’articolo 2 si sviluppano attraverso gli interventi di cui al comma 3 in favore di
soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 3 e progetti volti a garantire e migliorare i livelli
di qualità dell’offerta di educazione, istruzione e formazione.
2. Tali azioni sono armonizzate con le agevolazioni già previste con la legge 19 febbraio 2004, n. 2,
relativa all’istituzione del reddito di cittadinanza.
3. Gli interventi comprendono:
a) fornitura gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell’obbligo e delle
superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire
presso le singole scuole, sussidi scolastici, speciali sussidi e attrezzature didattiche specifiche per
l’handicap;
b) servizi di mensa;
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) servizi residenziali;
e) sussidi e servizi individualizzati per soggetti con handicap;
f) borse di studio;
g) la carta studenti per l’accesso facilitato ai canali culturali previsti dell’articolo 2, comma 1, lettera
n);
h) sostegno e mediatori culturali per favorire l’inserimento scolastico di immigrati e rom;
4. I progetti riguardano:
a) l’elaborazione di progetti volti a promuovere il successo scolastico e formativo;
b) l’elaborazione di percorsi integrati tra istruzione e formazione professionale;
c) la realizzazione di percorsi di educazione degli adulti in integrazione con l’istruzione, la
formazione professionale e l’università;
d) progetti formativi che comportano la partecipazione delle strutture culturali, scientifiche e
sportive esistenti sul territorio;
e) progetti formativi mirati all’applicazione dell’innovazione tecnologica alle metodologie di
insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento alle tecnologie multimediali e all’informatica;
f) progetti volti a garantire l’integrazione tra i servizi sociali e l’istruzione e la formazione;
g) progetti volti alla rimotivazione formativa di giovani e adulti;
h) progetti di istruzione e formazione volti all’educazione alla legalità, all’intercultura, alla pace, al
rispetto della dignità e dei diritti umani e alla crescita della cittadinanza attiva.
Articolo 6
Borse di studio
1. La Regione istituisce borse di studio destinate agli alunni dell’istruzione e agli allievi della
formazione professionale realizzata da agenzie accreditate che risiedono nella regione, i quali versano in
disagiate condizioni economiche. L’attribuzione è fatta in base ai criteri del merito e del rischio di
abbandono del sistema formativo.
2. Le borse di studio, nella misura massima stabilita dalla Giunta regionale, anche differenziate per
ordine e grado di scuola e istituto frequentato e indipendentemente dalla spesa effettivamente sostenuta,
sono attribuite prioritariamente agli alunni e agli allievi inclusi nella fascia di reddito determinata a
norma del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
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3. La Regione attribuisce direttamente ogni anno borse di studio per solo merito eccezionale,
dell’importo stabilito con atto della Giunta regionale secondo i criteri individuati dal regolamento
regionale. I percettori di tali borse continuano ad usufruirne negli anni successivi, fino al completamento
del percorso formativo eventualmente anche universitario, se permangono i requisiti di merito
eccezionale.
Articolo 7
Attribuzioni regionali
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e
sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge promuovendo tutte le opportune forme di
collaborazione tra gli enti e gli organi che concorrono alla programmazione e alla attuazione degli
interventi.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la conferenza regione-autonomie locali,
approva gli indirizzi triennali, determinando complessivamente le risorse regionali che si sommano con
quelle dello Stato e degli enti locali, raccordandone le modalità di impiego.
3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o mediante
l’attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell’intervento e che accettano di
gestirlo in particolare, la Regione:
a) promuove studi e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali, socio-educative
e delle problematiche connesse;
b) attua un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse
regionali, necessario per la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.
4. La Giunta regionale approva il riparto tra le province, sulla base degli indirizzi triennali, dei fondi
destinati all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 come individuati dal programma provinciale di
cui all’articolo 9.
5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio della finalizzazione delle risorse destinate alla
realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.
Articolo 8
Interventi complementari della Regione
1. Ad integrazione degli interventi di cui all’articolo 5 della presente legge, la Regione, nei limiti di
apposito stanziamento di bilancio:
a) provvede alla stipula delle assicurazioni a favore degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
della Campania per gli infortuni in cui possono incorrere nel percorso da casa a scuola e viceversa e nello
svolgimento di qualsiasi attività didattica, ricreativa, culturale o sportiva promossa dalle autorità
scolastiche;
b) favorisce l’acquisto di scuola-bus da parte dei comuni;
c) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinarie sopravvenute e segnalate dai
comuni in relazione alla istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
Articolo 9
Attribuzioni degli enti locali
1. Le funzioni amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti
locali.
2. Le province approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso dei comuni, delle
scuole, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i progetti e
gli interventi di cui all’articolo 5.
3. Le province e i comuni, rispettivamente per gli interventi di estensione provinciale o comunale,
provvedono alla gestione degli interventi e delle relative risorse, assicurandone il monitoraggio e il
controllo.
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 5 / 6
4. Le province trasmettono alla Regione una relazione annuale, comprensiva delle relazioni elaborate
dai singoli comuni, sull’utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della
programmazione provinciale, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
5. La Regione assume le relazioni trasmesse dalla province a fondamento dei successivi indirizzi
triennali.
Articolo 10
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. E’ istituita la conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti
locali, le scuole, gli enti di formazione accreditati, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali
e del terzo settore esistenti sul territorio con modalità stabilite dal regolamento regionale, che individua
le relative rappresentanze.
2. Alla conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle
famiglie che siano rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La conferenza è convocata almeno due volte l’anno con lo scopo di verificare lo stato del diritto
allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.
Articolo 11
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte mediante le risorse finanziarie
messe a disposizione annualmente con legge regionale di bilancio, oltre che con i trasferimenti dallo Stato
in materia di diritto allo studio.
Articolo 12
Abrogazione
1. E’ abrogata la legge regionale 26 aprile 1985, n. 30.
Articolo 13
Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione di benefici in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino all’approvazione degli indirizzi triennali di cui all’articolo 7 sono
conclusi secondo le procedure della legge regionale n. 30/85 abrogata dall’articolo 12.
Articolo 14
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarate urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto,
ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Campania.
1 Febbraio 2005
Bassolino
Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 7 febbraio 2005 6 / 6
Note
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al
solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).
Nota all’art. 3
Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è il seguente: “Attuazione della
delega di cui all’art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”
Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è il seguente: “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997,
n. 59.”
Nota all’art. 4
La legge 8 novembre 2000, n. 328 è la seguente: “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali.”
La legge 5 febbraio 1992, n. 104 è la seguente: “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate.”
La legge regionale 19 febbraio 2004, n. 2 è la seguente: “Istituzione del reddito di cittadinanza”
Nota all’art. 6
Il decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109 è il seguente: “Definizioni di criteri unificati di
valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell’articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.”
Nota all’art. 12
La legge regionale 26 aprile 1985, n. 30 è la seguente: “Nuova normativa del diritto allo studio”
Nota all’art. 13
L’art. 12 della citata legge regionale n. 30/1985 è il seguente: “Criteri Nell’attuazione degli
interventi i Comuni, privilegiando i servizi rispetto alle erogazioni e provvidenze in denaro e le
destinazioni collettive rispetto a quelle individuali, garantiscono:
a) la priorità degli interventi a favore della scuola materna e dell’obbligo;
b) l’applicazione dei criteri oggettivi nella prestazione dei servizi e la graduazione del concorso nei
costi da parte degli utenti in ragione del livello di reddito;
c) l’uniformità di trattamento ad allievi frequentanti la stessa scuola, anche se provenienti da Comuni
diversi.”
Nota all’art. 14
L’art. 43 dello Statuto Regionale è il seguente: “Procedura di approvazione” Ogni progetto di legge,
previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione
finale.
Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata
l’urgenza.”
L’art. 45 dello Statuto Regionale è il seguente: “Promulgazione e pubblicazione delle leggi
regionali”……omissis….. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore
prima della scadenza dei termini di cui sopra”