REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001, N. 26 DIRITTO ALLO
STUDIO ED ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA.
TITOLO
I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 Principi e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna con la presente legge
disciplina, in raccordo con le norme della legge 10
marzo 2000, n. 62, gli interventi per il diritto allo
studio ed all'apprendimento per tutta la vita.
2. La presente legge si ispira alla finalità
di rendere effettivo il diritto di ogni persona ad
accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e
formativo.
3. La Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 e ferme restando le funzioni amministrative attribuite
ai Comuni dall'art. 42 del D.P.R. 616/77, promuovono
interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono
al pieno godimento di tale diritto.
4. La Regione e gli Enti locali pongono a fondamento
della programmazione degli interventi di rispettiva
competenza in materia di diritto allo studio il principio
della partecipazione delle istituzioni scolastiche,
statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti
di formazione professionale, dell'associazionismo
e delle parti sociali.
Art. 2 Oggetto
1. Sono oggetto specifico della presente legge le
azioni che favoriscono:
a) la promozione e la qualificazione di interventi
per il diritto allo studio in favore degli alunni
delle scuole appartenenti al sistema nazionale di
istruzione, come definito dall'art. 1 della legge
10 marzo 2000, n. 62 e fatta salva l'applicazione
del comma 7 del medesimo articolo, e delle agenzie
formative, nel rispetto delle autonomie e delle identità
pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà
di insegnamento e della libertà di scelta educativa
delle famiglie;
b) la realizzazione di una offerta di servizi e di
interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli
di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione
e della formazione, anche in riferimento all'educazione
degli adulti;
c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi,
scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali,
ricreativi e sportivi;
d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa
attraverso interventi prioritariamente diretti agli
strati della popolazione con bassi livelli di scolarità,
con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione
dei servizi comporti per gli utenti situazioni di
particolare disagio;
e) il sostegno al successo scolastico e formativo.
TITOLO
II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI
Art. 3 Tipologia degli interventi
Gli interventi di cui alla presente legge a beneficio
dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6 sono:
a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza
alle attività scolastiche e formative:
1) fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo agli alunni della scuola dell'obbligo e delle
superiori, ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U.
n. 297 del 16 aprile 1994, dell'art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 e dei relativi provvedimenti
attuativi;
2) servizi di mensa;
3) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
4) servizi residenziali;
5) sussidi e servizi individualizzati per soggetti
in situazione di handicap;
6) borse di studio;
b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli
di qualità dell'offerta formativa ed educativa.
2. Gli interventi di cui alla lettera a) del comma
1, numeri 1, 2, 3, 4 e 5 sono a carico del Comune
di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi
diversi fra i Comuni interessati.
3. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui
al comma 1, lettera a), numeri 2, 3, 4 e 5 con contributi
riferiti alle proprie condizioni economiche. I Comuni
individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali
contributi.
4. a) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici
e formativi delle strutture culturali, sportive e
scientifiche presenti sul territorio, nonché
fruizione di supporti didattici e strumentali per
progetti di innovazione e sperimentazione in ambito
didattico ed educativo, con particolare riferimento
alle tecnologie multimediali;
b) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza
e la continuità tra i diversi gradi e ordini
di scuole, nonché forme di collaborazione fra
scuole e famiglie;
c) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione
scolastica
c) interventi volti ad accrescere la qualità
dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti
delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di
istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi
progetti di qualificazione e aggiornamento del personale,
anche in riferimento al raccordo tra esse, i nidi
di infanzia e servizi integrativi e la scuola dell'obbligo;
Art. 4 Borse di studio
1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio
e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole
del sistema nazionale di istruzione e per gli allievi
dei corsi di formazione professionale organizzati
da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione
vigente, la Regione interviene attraverso l'attribuzione
di borse di studio agli allievi meritevoli e/o a rischio
di abbandono del percorso formativo, in disagiate
condizioni economiche e residenti sul territorio regionale.
2. Ai sensi del comma 11 dell'art. 1 della legge n.
62/2000, al fine di ridurre il rischio di abbandono
scolastico, le borse di studio, nella misura massima
stabilita dalla Giunta regionale e di pari importo,
vengono attribuite in via prioritaria, indipendentemente
dalla relativa documentazione di spesa, agli alunni
appartenenti a famiglie la cui situazione economica
annua, determinata secondo le disposizioni di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive
modificazioni ed integrazioni, non sia superiore a
30 milioni di lire netti (pari a 15.493,71 euro) per
un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili
in relazione alla composizione del nucleo stesso.
3. Per gli alunni appartenenti a famiglie la cui situazione
economica annua sia compresa fra il limite stabilito
al comma 2 e lire 60 milioni netti (pari a 30.987,41
euro) per un nucleo familiare di tre componenti, aumentabili
in relazione alla composizione del nucleo stesso,
le borse di studio di pari importo, non superiore
alla misura massima prevista al comma 2, sono erogate
a sostegno delle spese per l'istruzione.
4. La Giunta regionale con proprio atto individua
i beneficiari, l'importo massimo erogabile, eventualmente
differenziato per ordine e grado di scuola frequentata
e per fasce di reddito, che possono essere specificate
all'interno dei limiti di cui al comma 3.
5. La Giunta regionale, a garanzia dell'uniformità
di trattamento, stabilisce altresì le modalità
attraverso le quali le Province, di intesa con i Comuni,
provvedono all'assegnazione delle borse di studio,
anche avvalendosi della collaborazione delle scuole.
Art. 5 Interventi per l'integrazione dei soggetti
in situazione di handicap
1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito
delle rispettive competenze ed in conformità
alle leggi 5 febbraio 1992, n. 104 e 8 novembre 2000,
n. 328 e relativi provvedimenti attuativi - interventi
diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione
ed all'integrazione nel sistema scolastico e formativo
di soggetti in situazione di handicap, nonché
di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici
o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio
percorso educativo e formativo.
2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi
di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici
ed Aziende Unità sanitarie locali, finalizzati
ad una programmazione coordinata dei servizi scolastici
con quelli sanitari, socio assistenziali, culturali,
ricreativi, sportivi e con altre attività gestite
sul territorio da enti pubblici e privati.
3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:
a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie
disponibilità e sulla base del piano educativo
individualizzato predisposto con l'Amministrazione
scolastica e le Aziende Unità sanitarie locali
- agli interventi diretti ad assicurare l'accesso
e la frequenza al sistema scolastico e formativo attraverso
la fornitura di servizi di trasporto speciale, di
materiale didattico e strumentale, nonché di
personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge
e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e
la capacità di comunicazione;
b) le Aziende Unità sanitarie locali provvedono
alla certificazione, partecipano alla definizione
del piano educativo individualizzato ed effettuano
le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando
altresì le attività di consulenza e
di supporto richieste dal personale docente, educativo
e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.
Art. 6 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
attuati in favore:
a) dei frequentanti le scuole del sistema nazionale
di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia;
dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati al
fine del conseguimento di titoli di studio o di certificazione
di competenze;
dei frequentanti i corsi di formazione professionale,
di base e superiore, organizzati da soggetti accreditati
ai sensi della legislazione vigente.
TITOLO
III - RUOLI E FUNZIONI DEGLI ENTI ISTITUZIONALI E
STRUMENTI PER LA CONCERTAZIONE SOCIALE
Art. 7 Funzioni della Regione
1. La Regione esercita funzioni di programmazione,
indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie
di cui alla presente legge. A tal fine, il Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, sentita la Conferenza
Regione-Autonomie locali, approva gli indirizzi triennali,
determinando complessivamente le risorse regionali,
che si sommano con quelle dello Stato e degli Enti
locali, raccordandone le modalità di impiego,
nonché l'eventuale modifica dei limiti di reddito
di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4.
2. Compete altresì alla Regione la realizzazione
di interventi di rilevanza regionale, direttamente
o mediante la concessione di contributi a favore degli
Enti locali, i cui criteri sono stabiliti negli indirizzi
di cui al comma 1.
La Giunta regionale approva, in coerenza con gli indirizzi
di cui al comma 1, il riparto dei fondi a favore delle
Province per gli interventi di cui all'art. 3 e le
relative modalità di attuazione, anche in relazione
ad intese fra Regione, Enti locali e scuole.
La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio
ambito di competenza, attuano le azioni necessarie
per assicurare il monitoraggio ed il controllo sulla
finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione
degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8 Funzioni degli Enti locali
1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite
dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112/98 nel
quadro degli indirizzi triennali di cui al comma 1
dell'art. 7, nonché degli atti di indirizzo
di cui al comma 3 dello stesso articolo.
2. Le Province approvano il programma degli interventi,
elaborato con il concorso dei Comuni e delle scuole
del sistema nazionale di istruzione del territorio
di competenza, contenente i progetti e gli interventi
di cui alla presente legge e la relativa assegnazione
di fondi, nel rispetto degli indirizzi triennali e
delle direttive regionali.
3. Le Province trasmettono alla Regione una relazione
annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento
degli obiettivi della programmazione.
Art. 9 Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. Al fine di elaborare proposte per gli interventi
di cui alla presente legge e di valutarne l'attuazione,
in applicazione del principio di partecipazione di
cui all'art. 1, comma 4, è convocata annualmente
la Conferenza regionale per il diritto allo studio.
2. Al tale scopo, la Giunta attiva le competenti sedi
di concertazione, con particolare riferimento alla
Consulta regionale per le politiche a favore delle
persone disabili, alla Conferenza permanente per l'istruzione
e la formazione ed alla Commissione regionale tripartita,
coinvolgendo altresì gli enti di formazione
professionale accreditati, le associazioni delle scuole
e delle famiglie maggiormente rappresentative a livello
regionale ed il Forum del Terzo settore.
TITOLO
IV - NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 10 Norme finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente
legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi
capitoli nella parte spesa del bilancio regionale,
che verranno dotati della necessaria disponibilità
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio,
a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R.
6 luglio 1977, n. 31.
Art. 11 Abrogazioni
1. È abrogata la L.R. 25 maggio 1999, n. 10
"Diritto allo studio e all'apprendimento per
tutta la vita e qualificazione del sistema formativo
integrato".
2. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con
la presente legge.
Art. 12 Norme transitorie
1. I procedimenti di programmazione e di assegnazione
dei benefici in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge e fino all'approvazione degli
indirizzi triennali di cui all'articolo 7, comma 1,
sono conclusi secondo le procedure delle norme regionali
abrogate dall'articolo 11.
2. La presente legge regionale sarà pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. |