REGIONE LAZIO
L.R. 30 MARZO 1992, N. 29 (1)
NORME
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art1 (Finalità)
1. La Regione Lazio interviene per rendere effettivo
il diritto allo studio, il definitivo superamento
delle condizioni di analfabetizzazione e l'elevamento
dei livelli di scolarità, nella prospettiva
dell'educazione permanente e continua e, a tal fine,
promuove ed attua, in collaborazione con gli organi
collegiali della scuola nell'ambito delle rispettive
competenze, piani per lo sviluppo di adeguati servizi
di supporto al sistema educativo.
Art. 2 (Obiettivi)
1. La Regione, in conformità degli indirizzi
della programmazione regionale, per il raggiungimento
delle finalità di cui al precedente articolo
concorre a:
a) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale
che determinano il condizionamento precoce, l'evasione
all'obbligo scolastico, la ripetenza, lo scarso rendimento,
l'emarginazione e l'abbandono scolastico;
b) assicurare il proseguimento degli studi ai capaci
e meritevoli, specie se privi di mezzi;
c) favorire il compimento dell'obbligo scolastico
da parte degli adulti e l'accesso alla scuola da parte
dei lavoratori; d) assicurare ai minori in difficoltà
di sviluppo e di apprendimento, ai disadattati ed
agli invalidi l'inserimento nelle normali strutture
scolastiche garantendo comunque l'assolvimento dell'obbligo
scolastico e facilitando loro la frequenza alle scuole
di istruzione secondaria superiore;
e) garantire, attraverso la predisposizione di servizi
collettivi, la piena funzionalità di tutte
le scuole, in particolare di quelle situate in zone
depresse o la cui localizzazione ponga gli alunni
in condizioni di disagio;
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 3 ottobre 1992,
n. 38 (S.S. n. 3).
f) favorire il definitivo superamento delle condizioni
di analfabetismo e l'elevamento dei livelli di scolarità
della popolazione adulta nonché promuovere
ogni altra attività di promozione educativa
nel quadro di un sistema regionale di educazione permanente
e continua diretto anche a contrastare nuove forme
di emarginazione educativa;
g) realizzare idonee condizioni per scelte autonome
e consapevoli per la prosecuzione degli studi e per
i processi di transizione; h) favorire la circolarità
e la diffusione di esperienze tra le diverse realtà
educative con particolare riguardo ai processi di
integrazione europea;
i) favorire la piena integrazione, ai vari livelli
di scolarità, per le fasce di utenza disagiate
o in particolari difficoltà.
Art. 3 (Beneficiari)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono
a favore degli alunni della scuola materna statale
e non statale, della scuola dell'obbligo e delle scuole
secondarie superiori statali ed autorizzate a rilasciare
titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 2. Gli
alunni di nazionalità straniera, gli apolidi
e quelli cui le competenti autorità statali
abbiano riconosciuto la qualità di rifugiati
politici, possono fruire degli interventi nei limiti
e nel rispetto delle norme dello Stato.
3. Gli alunni dei paesi aderenti alla Comunità
Economica Europea (CEE) sono equiparati, a tutti gli
effetti, agli alunni di nazionalità italiana
nei limiti previsti dagli accordi e dalle vigenti
disposizioni.
TITOLO
II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
CAPO I COMPETENZA E PROGRAMMAZIONE
Art. 4 (Competenze dei comuni)
1. Le funzioni amministrative relative agli interventi
in materia di diritto allo studio sono esercitate,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, dai comuni, in collaborazione
con gli organi collegiali della scuola nell'ambito
delle rispettive
competenze, secondo le modalità previste dalla
presente legge nel quadro degli indirizzi stabiliti
dalla Regione.
2. I comuni deliberano in ordine:
a) fornitura di libri di testo e di materiale didattico;
b) interventi per favorire la piena integrazione delle
fasce di utenza disagiate;
c) concessione di assegni di studio per gli alunni
delle scuole secondarie superiori
d) istituzione di residenze e convitti;
e) servizio mensa scolastica;
f) servizio trasporto;
g) ogni altra iniziativa volta a favorire il diritto
allo studio.
3. I servizi del diritto allo studio sono organizzati
ed erogati in modo da soddisfare l'esigenza funzionale
di carattere didattico e pedagogico in armonia con
il calendario scolastico
4. I comuni, d'intesa con i consigli di circolo e
d'istituto, concorrono all'attuazione delle attività
integrative e di sostegno, tempo pieno o tempo prolungato,
programmate nel rispetto della legislazione vigente
in materia
5. Per realizzare una migliore funzionalità
di servizio ed una riduzione dei costi i comuni possono
associarsi per l'esercizio delle funzioni all'interno
degli ambiti territoriali del distretto scolastico
al quale appartengono secondo le norme di cui al capo
VIII della legge 8 giugno 1990, n. 142 del 1990, o,
nei limiti previsti al capo IX della predetta legge
142 del 1990, avvalersi della comunità montana.
6. I comuni che si associano, seguendo le ipotesi
di aggregazione territoriale distrettuale, ricevono
un incentivo finanziario da determinarsi dalla Giunta
regionale, su conforme parere della competente commissione
consiliare permanente.
7. I grandi comuni si avvalgono degli organi di decentramento
circoscrizionale.
Art. 5 (Partecipazione degli organi collegiali scolastici)
1. I comuni decidono, d'intesa con il consiglio scolastico
distrettuale, le forme e i modi di partecipazione
democratica alla organizzazione dei servizi di propria
competenza, assicurando il concorso degli organi collegiali
della scuola.
Art. 6 (Piano annuale comunale)
1. I comuni o gli organismi da questi delegati, sentiti
i consigli di circolo e di istituto, nonchè
il consiglio scolastico distrettuale, tenuto conto
delle necessarie priorità e delle disponibilità
di bilancio, deliberano, entro il 31 maggio di ogni
anno, un piano di intervento nel settore del diritto
allo studio relativo all'anno scolastico successivo.
2. I comuni o gli organismi da questi delegati entro
il termine di cui al primo comma, sulla base di apposita
modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano
un rendiconto delle attività svolte nell'anno
scolastico precedente.
3. I comuni o gli organismi da questi delegati che
intendono beneficiare degli interventi integrativi
di cui al successivo art. 25, entro gli stessi termini
di cui al precedente primo comma, sulla base di apposita
modulistica predisposta dalla Giunta regionale, deliberano
il piano finanziario della gestione relativa al servizio
per il quale si chiede l'integrazione.
4. Copia delle deliberazioni di cui ai commi precedenti,
deve essere inviata all'Assessorato regionale competente
in materia di diritto allo studio entro il 30 giugno
di ogni anno.
CAPO II - MODALITÀ E REALIZZAZIONE DEI SERVIZI
Art. 7 (Libri e materiale didattico)
1. I comuni, sentiti i consigli di circolo in ordine
alle procedure per l'acquisto e la distribuzione dei
testi scolastici, forniscono gratuitamente i libri
di testo, compresi quelli per ciechi, agli alunni
residenti nel proprio territorio che frequentano le
scuole elementari.
2. Per le classi di scuole elementari che svolgono
le sperimentazioni richiamate nell'art. 5 della legge
4 agosto 1977, n. 517, si osservano le disposizioni
nello stesso contenute.
3. I comuni possono assegnare libri ed altro materiale
didattico ad uso individuale, anche a titolo di comodato,
tenendo conto della classe di frequenza dell'alunno
e delle condizioni economiche della sua famiglia.
4. I comuni provvedono d'intesa con i consigli di
circolo o di istituto nell'ambito di quanto disposto
dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, alla fornitura di libri e di sussidi
multimediali a favore delle biblioteche di classe
e di istituto, e di materiale didattico di uso collettivo,
nonchè di materiale diretto a favorire la sperimentazione.
5. I comuni possono dotare le scuole materne di sussidi
multimediali e materiale didattico di uso collettivo
utile allo sviluppo della personalità e al
processo di maturazione proprio dell'età evolutiva.
Art. 8 (Interventi in favore delle fasce di utenza
disagiate)
1. I comuni, nell'ambito della rete territoriale dei
servizi sociali, attivano un servizio diretto a:
a) favorire le attività scolastiche di integrazione
e di sostegno di cui agli artt. 2 e 7 della legge
4 agosto 1977, n. 517;
b) superare i fattori sociali che determinano il condizionamento
precoce;
c) rimuovere le condizioni sociali che impediscono
l'assolvimento dell'obbligo scolastico, o determinano
lo scarso rendimento, la ripetenza, l'emarginazione
o favoriscono la dispersione, l'abbandono;
d) superare condizioni ad alto rischio educativo connesse
con la presenza sul territorio comunale di fasce di
utenza con particolari difficoltà;
e) fornire ogni altra utile assistenza agli alunni
minorati, invalidi e disadattati;
2. A sostegno degli interventi di cui al comma precedente
i comuni possono erogare provvidenze anche economiche
correlate con le condizioni delle famiglie degli alunni.
3. Il servizio di cui al precedente primo comma, ove
le circostanze lo richiedano, può essere integrato
con azioni
di assistenza medico-psichica.
4. Il comune può dotare gli alunni appartenenti
alle categorie di cui all'art. 2 della legge 30 marzo
1971, n. 118, o ad altre categorie di portatori di
"handicap" protetti dalla legge, di attrezzature
specifiche e materiale didattico differenziato, riserva
di assegni di studio o di posti in convitto nonchè
di mezzi e strumenti idonei a superare particolari
difficoltà individuali, ivi compreso l'accompagnamento,
nonché la realizzazione di opere che ne facilitino
l'accesso ai locali scolastici.
5. Agli alunni appartenenti alle categorie di cui
all'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono
garantite le provvidenze di cui all'art. 28 della
legge stessa.
6. I comuni, d'intesa con i competenti organi collegiali
della scuola, promuovono la realizzazione di corso
di italiano e di informazione socio-economica diretti
a favorire la piena integrazione degli alunni appartenenti
a gruppi etnici con lingua madre diversa da quella
italiana, ivi compresi gli immigrati e le altre categorie
contemplate dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, in legge 28 febbraio
1990, n. 39.
Art. 9 (Mense scolastiche)
1. Il servizio di mensa deve essere attuato per gli
alunni che frequentano le scuole materne ad orario
completo e quelle dell'obbligo autorizzate ad effettuare
la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato.
Il servizio può essere attuato anche per gli
alunni delle scuole che svolgono attività scolastiche
per le quali l'orario si protrae alle ore pomeridiane.
2. Per gli alunni delle scuole secondarie superiori
si terrà anche conto delle condizioni di disagio
per il rientro nella propria abitazione, in relazione
alla distanza ed agli orari dei mezzi di trasporto
che possono essere utilizzati. 3. Il comune può
gestire il servizio o direttamente, anche in forma
consorziale, o mediante convenzione con il comune
sede della scuola frequentata dai propri alunni, o
mediante convenzione che affidi ad altri enti l'esecuzione
del servizio. 4. L'intervento viene effettuato con
il concorso finanziario delle famiglie degli studenti
in base alle loro condizioni economiche. 5. Della
mensa scolastica può usufruire anche il personale
preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni
durante il suo svolgimento, purchè concorra
al costo del servizio.
6. Il servizio mensa può essere effettuato
anche con forme sostitutive purchè idonee ad
assicurare la frequenza alle attività didattiche.
Art. 10 (Servizio trasporto)
1. Il servizio trasporto deve essere attuato in favore
degli alunni:
a) che frequentano le scuole materne;
b) che frequentano le scuole dell'obbligo;
c) residenti in zone che, in relazione alle distanze
e agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non
consentono la possibilità di una frequenza
regolare;
d) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie
di portatori di "handicap" protetti dalla
legge.
2. Il servizio può essere costituito, in tutto
o in parte, anche da rimborsi totali o parziali delle
spese di viaggio o da altre facilitazioni e provvidenze.
Art. 11 (Assegni di studio per gli alunni delle scuole
secondarie superiori)
1. I comuni possono istituire assegni di studio a
favore degli alunni residenti nel proprio territorio,
iscritti a scuole secondarie di secondo grado.
2. Gli assegni di studio, di durata annuale, sono
conferiti mediante concorso per titoli al quale possono
partecipare: a) gli alunni iscritti al primo anno
di scuola secondaria di secondo grado;
b) gli alunni che hanno conseguito la promozione per
scrutinio;
c) i candidati esterni che hanno conseguito l'idoneità
alla classe successiva.
3. I comuni stabiliscono il numero degli assegni di
studio da mettere a concorso, il loro importo, le
modalità di assegnazione ed i criteri di valutazione
dei titoli, i quali devono tenere conto del merito
scolastico e delle condizioni economiche e sociali
della famiglia.
4. L'assegno di studio non è cumulabile con
altri assegni o borse di studio, con il posto gratuito
in convitto, anche se a carico di altri enti, associazioni
o istituzioni, nonchè con altri benefici previsti
dalla presente legge. All'alunno è data facoltà
di opzione.
Art. 12 (Residenze e convitti)
1. I comuni, per consentire la frequenza di scuole
secondarie superiori presenti nel territorio comunale,
possono istituire, anche mediante convenzioni, residenze
e convitti riservati ad alunni provenienti da altri
territori con rette a carico dei comuni di residenza
dell'alunno, secondo le norme indicate nei commi successivi.
2. I posti gratuiti e semigratuiti nei convitti e
pensionati, sia pubblici che privati, che possono
consistere anche in contributi in danaro, sono assegnati
mediante concorso per titoli al quale possono partecipare
gli alunni delle scuole secondarie superiori che,
a causa della mancanza nel comune di residenza del
tipo di scuola prescelta e della distanza, si trovino
nella necessità di stabilirsi nel comune ove
ha sede la scuola frequentata.
3. I comuni emanano disposizioni per il conferimento
dei posti gratuiti e semigratuiti e dei contributi
in danaro e per lo svolgimento del relativo concorso.
4. Nel determinare i criteri di valutazione dei titoli
deve tenersi conto del merito scolastico e delle condizioni
economiche delle famiglie degli alunni.
5. I criteri di cui ai commi precedenti si applicano
anche per l'assegnazione di posti presso i convitti
nazionali, educandati femminili e convitti annessi
a scuole statali aventi sede nella Regione.
CAPO III - FINANZIAMENTI
Art. 13 (Ripartizione fondi)
1. I fondi relativi alle funzioni attribuite ai comuni,
ai sensi degli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono annualmente
ripartiti tra i comuni stessi tenendo anche conto
della somma assegnata allo stesso titolo nell'anno
precedente, dei frequentanti le scuole in ogni ordine
e grado ubicate nel territorio comunale, della popolazione
residente in età scolare, della polazione residente
in centri, nuclei urbani e case sparse, delle fasce
di utenza disagiate presenti sul territorio comunale.
2. La ripartizione e la conseguente assegnazione delle
somme di cui al comma 1 è disposta dalla Giunta
regionale ed opera sull'85 per cento dei fondi disponibili.
3. Il restante 15 per cento dei fondi è utilizzato
per finanziare gli interventi di cui agli artt. 16,
17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 e 26(2).
Art. 14 (Omissis) (3).
TITOLO
III - INTERVENTI REGIONALI
CAPO I - COMPETENZA
Art. 15 (Competenze regionali)
1. Per il raggiungimento delle finalità di
cui al precedente art. 1, la Regione promuove ed attua:
a) iniziative di aggiornamento degli operatori addetti
ai servizi previsti dalla presente legge e dei docenti
della scuola materna comunale;
b) interventi per l'alfabetizzazione e l'elevamento
dei livelli di scolarità e di promozione educativa;
c) iniziative a sostegno dell'orientamento educativo,
tenuto conto delle indicazioni programmatiche e degli
interventi operativi dei consigli scolastici distrettuali;
d) assicurazione dei beneficiari di cui al precedente
art. 3 per gli eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche, parascolastiche ed al trasporto;
e) interventi per lo sviluppo e il perfezionamento
dell'istruzione tecnica e professionale;
f) interventi in favore dei comuni per l'adeguamento
e il potenziamento delle attrezzature necessarie per
il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici;
g) interventi in favore dei comuni per dotare gli
stessi di scuolabus;
h) fornitura, in carenza di interventi comunali, di
attrezzature specialistiche che si rendano necessarie
per l'inserimento in scuole normali di alunni minorati
e per la realizzazione di opere che ne facilitino
l'accesso ai locali scolastici;
i) interventi in favore dei comuni a sostegno dei
servizi dagli stessi erogati ai sensi del precedente
art. 4;
l) interventi per favorire la circolarità e
l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà
educative;
m) ogni altro intervento ritenuto utile per il raggiungimento
delle finalità della presente legge.
2. L'onere per gli interventi previsti nel presente
articolo, aggiuntivi rispetto alle funzioni attribuite
agli enti locali ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dovrà
essere contenuto nei limiti stabiliti al terzo comma
del successivo art. 38.
CAPO II - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 16 (Iniziative di aggiornamento)
1. Le iniziative per l'aggiornamento e la qualificazione
degli operatori addetti ai servizi previsti dalla
presente legge sono attuate d'intesa con i comuni
interessati sulla base di progetti a livello distrettuale.
2.La Regione, d'intesa con i comuni interessati, predispone
adeguati progetti per l'aggiornamento culturale e
professionale dei docenti della scuola materna comunale.
3. I progetti di cui al presente articolo, redatti
per obiettivo e per figure professionali omogenee,
tengono conto dei livelli professionali e dell'assetto
organizzativo e funzionale dei servizi e sono diretti
a migliorare le condizioni di fruibilità dei
servizi stessi in coerenza con le indicazioni previsti
dal piano annuale di cui al successivo art. 35.
4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale
sentita la competente commissione consiliare permanente.
Art. 17 (Educazione permanente)
1. Gli interventi in materia di educazione permanente,
ricorrente e continua, attuati in forma progettuale,
sono diretti a favorire lo sviluppo e la crescita
educativa dei cittadini, anche mediante processi mirati
all'elevamento dei livelli di scolarità e al
superamento dell'analfabetismo.
2. I progetti di cui al comma precedente, articolati
per aree culturali, privilegiano i territori a rischio
educativo e sono finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal piano annuale di cui al successivo
art. 35.
3. Per ciascun progetto, dovrà essere indicato:
a) gli obiettivi previsti ed i contenuti educativi;
b) il numero e la tipologia dei destinatari;
c) la durata ed i tempi di realizzazione;
d) i soggetti coinvolti e le figure professionali
degli operatori o dei relatori;
e) il costo per gli operatori o relatori, per i sussidi
didattici e per l'organizzazione generale;
f) i criteri di valutazione e di efficacia.
4. I progetti sono approvati dalla Giunta regionale
sentita la competente commissione consiliare permanente.
5. Tra gli interventi di cui al presente articolo
rientrano anche le iniziative a sostegno della frequenza
di corsi di studio di rilevante valore educativo promossi
da istituzioni nazionali o internazionali cui possono
accedere giovani del territorio del Lazio.
6. Agli interventi di cui al precedente quinto comma,
provvede la Giunta regionale sulla base dei criteri
previsti dal piano annuale di cui al successivo art.
35
Art. 18 (Realizzazione progetti)
1. Alla elaborazione e realizzazione dei progetti
di cui ai precedenti artt. 16 e 17, provvede direttamente
la Regione anche con affidamenti a enti pubblici o
privati.
2. Ove si proceda mediante affidamenti il rapporto
sarà regolato da apposito contratto, il cui
schema tipo è approvato dalla Giunta regionale,
contenente:
a) oggetto dell'affidamento;
b) tempi e modi di realizzazione;
c) importo, nei limiti della vigente normativa in
materia, della cauzione e modalità di restituzione;
d) modalità di pagamento del corrispettivo;
e) entità delle anticipazioni e modalità
di recupero delle stesse;
f) penali.
3. I provvedimenti di affidamento sono adottati dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, e i relativi contratti sono
stipulati secondo quanto previsto dall'art. 17 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e controfirmati
dall'Assessore regionale competente in materia di
diritto allo studio.
4. Alla individuazione dei contraenti si procede mediante
trattativa privata da farsi, con non meno di tre soggetti
per gli enti privati o direttamente con l'ente pubblico
interessato, mediante invio ai contraenti stessi dello
schema di contratto, con invito a restituirlo munito
con la propria firma e con l'offerta del prezzo per
il quale sono disposti ad eseguire l'incarico.
5. Per progetti di rilevante interesse scientifico-educativo
i contraenti possono essere individuati secondo le
procedure di gara previste dalla legislazione vigente.
6. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo
non si fa luogo all'approvazione del contratto stesso.
7. Per i contratti stipulati ai sensi del presente
articolo non si fa luogo allapprovazione del
contratto stesso.
8. Nel caso in cui l'elaborazione del progetto venga
affidata a terzi, l'approvazione dello stesso può
avvenire con il medesimo provvedimento di affidamento
per la realizzazione di cui al precedente terzo comma.
Art. 19 (Promozione e diffusione esperienze educative)
1.La Regione, d'intesa con i competenti organi collegiali
scolastici, al fine di favorire la più ampia
diffusione delle esperienze educative, con articolare
riguardo ai processi di integrazione europea, promuove
e sostiene la effettuazione di scambi di esperienze
sia nell'ambito del territorio nazionale che, previe
intese con il ministero degli Affari Esteri, con realtà
educative di paesi esteri.
2. Le iniziative di cui al comma precedente sono attivate
sulla base di specifici progetti da presentarsi entro
il 30 giugno di ciascun anno all'Assessorato regionale
competente in materia di diritto allo studio da parte
delle istituzioni scolastiche interessate. 3. Ciascun
progetto, redatto in coerenza con le indicazioni contenute
nel piano pluriennale di cui al successivo art. 34,
a pena di non ammissibilità, dovrà riportare:
a) esplicita richiesta sottoscritta dal legale rappresentante
dell'istituto proponente;
b) obiettivi che si intendono perseguire;
c) lettera di intenti, sottoscritta dal legale rappresentante
l'istituto di destinazione, completa degli elementi
identificativi della realtà educativa con la
quale si intende operare lo scambio. Per le istituzioni
scolastiche estere, la predetta lettera di intenti
deve recare il visto della locale autorità
consolare italiana;
d) numero alunni e classe frequentata da ciascuno;
e) numero e qualifica professionale degli eventuali
accompagnatori;
f) durata e periodo di svolgimento;
g) modalità di valutazione dei risultati conseguiti;
h) copia conforme della deliberazione, adottata dal
competente organo collegiale, di approvazione del
progetto e di definizione del previsto piano finanziario
di spesa con la indicazione anche di eventuali entrate;
i) nulla-osta rilasciato dalla amministrazione scolastica
competente per territorio.
4. L'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
sulla base dei criteri previsti dal piano annuale
di cui al successivo art. 35, è disposta dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente.
Art. 20 (Orientamento educativo)
1. Allo scopo di favorire scelte educative autonome
e consapevoli la Regione, in coerenza con l'indirizzo
culturale prevalente che vede l'orientamento quale
processo educativo che si sviluppa all'interno del
sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni
programmatiche e degli interventi operativi dei consigli
scolastici distrettuali:
a) realizza un sistema informativo diretto a supportare
il processo educativo che si sviluppa all'interno
del sistema scolastico, tenuto conto delle indicazioni
programmatiche e degli interventi operativi dei consigli
scolastici distrettuali;
b) effettua la raccolta e diffusione di informazioni
quantitative e qualitative dirette all'utenza istituzionale
ed a quella finale; c) provvede all'elaborazione di
sussidi orientativi ed alla loro diffusione anche
attraverso i mezzi telematici;
d) promuove, in collaborazione con la competente amministrazione
scolastica, iniziative per la realizzazione di processi
orientativi a carattere sperimentale e innovativo
da acquisire al sistema informatico regionale;
e) promuove, la realizzazione di sistemi informativi
locali, interconnessi con il sistema informativo regionale,
che costituiscano punti di ripetizione delle informazioni
disponibili, e, al contempo, di acquisizione delle
informazioni da immettere nel predetto sistema informativo
regionale;
f) attua e promuove centri di studio, nell'ambito
del sistema informativo di cui alla precedente lettera
a), dotati di sussidi multimediali diretti ad evidenziare
agli utenti le condizioni ottimali di fruibilità
delle informazioni disponibili;
g) sostiene, anche con interventi finanziari, le attività
di orientamento promosse dai distretti scolastici.
2. Le iniziative di cui al presente articolo sono
attivate in modo da favorire la loro integrazione
con le corrispondenti attività previste nell'ambito
del diritto allo studio universitario.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al
precedente primo comma, la Giunta regionale può
avvalersi della collaborazione delle università,
degli istituti di ricerca, dell'ISFOL (Istituto per
lo sviluppo della formazione dei lavoratori) e di
altri soggetti che operano nel campo dell'orientamento
educativo.
4. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni
previste dal piano annuale di cui al successivo art.
35, provvede all'assegnazione ed all'erogazione dei
finanziamenti ai distretti scolastici diretti a sostenere
le attività di orientamento da questi promosse.
Art. 21 (Istruzione tecnica e professionale)
1 Al fine di favorire lo sviluppo dell'istruzione
tecnica e professionale, la Giunta regionale, sulla
base dei criteri previsti dal piano annuale di cui
al successivo art. 35 e d'intesa con gli organi collegiali
scolastici interessati:
a) determina l'ammontare dei contributi da assegnare
in favore degli istituti tecnici e professionali per
l'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche, da
effettuarsi in conformità alle norme di cui
all'art. 34 del decreto interministeriale 28 maggio
1975;
b) determina l'ammontare dei contributi da assegnare
ai distretti scolastici per l'acquisto di attrezzature
tecnico-didattiche, da effettuarsi in conformità
alle norme di cui all'art. 34 del decreto interministeriale
28 maggio 1975, da utilizzare nell'ambito delle strutture
scolastiche presenti nel territorio di competenza
per sviluppare l'istruzione tecnica e professionale;
c) provvede alla realizzazione, anche mediante affidamenti
a terzi, di sussidi multimediali, da assegnare in
uso gratuito agli istituti tecnici e professionali
e dai distretti scolastici, destinati a favorire lo
sviluppo e il perfezionamento dell'istruzione tecnica
e professionale.
Art. 22 (Assicurazione)
1. L'assicurazione copre dai rischi di infortunio
gli alunni delle scuole di cui al precedente art.
3, iscritti negli appositi registri scolastici previsti
dalle norme vigenti, nonchè il personale incaricato
della vigilanza degli stessi durante il trasporto.
2. L'assicurazione copre ogni infortunio che possa
verificarsi all'alunno nel tratto da casa a scuola
e viceversa, nel corso delle attività didattiche
o di attività culturali, ricreative e sportive
promosse dalle autorità scolastiche o con il
consenso delle stesse, anche in orario extrascolastico
inclusi i percorsi per accedere alle attività
stesse, compresi viaggi e gite di istruzione in qualunque
parte del mondo; copre altresì i rischi connessi
al trasporto degli alunni e del personale di vigilanza
con qualsiasi mezzo avvenga.
3. Alla stipula della polizza di cui al precedente
primo comma, provvede la Giunta regionale.
Art. 23 (Contributi per acquisto scuolabus)
1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal
piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene
a favore dei comuni mediante la concessione di contributi
per l'acquisto di scuolabus per il trasporto alunni.
2. L'intervento di cui al precedente comma, privilegia
l'acquisto di scuolabus destinati al trasporto degli
alunni:
a) della scuola materna e di quella dell'obbligo;
b) appartenenti alle categorie di cui all'art. 2 della
legge 30 marzo 1971, n. 118, o ad altre categorie
di portatori di "handicap" e protetti dalla
legge;
c) residenti in zone che, in relazione alla distanza
ed agli orari dei mezzi pubblici di trasporto, non
permettano la regolare frequenza. 3. I comuni che
intendono beneficiare dell'intervento di cui al presente
articolo, entro il 31 maggio di ogni anno, avuto presente
l'andamento del servizio di trasporto attuato nell'anno
scolastico precedente, deliberano sullo stato del
fabbisogno dei mezzi di trasporto per l'anno scolastico
successivo sulla base di apposita modulistica predisposta
dalla Giunta regionale. Copia di tale deliberazione
dovrà essere inviata all'Assessorato regionale
competente in materia di diritto allo studio entro
il successivo 30 giugno.
4 L'assegnazione delle somme è disposta dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente.
5. L'erogazione della somma assegnata a ciascun comune
è disposta dietro invio della deliberazione
esecutiva con la quale l'amministrazione comunale
provvede all'acquisto.
Art. 24 (Contributi per acquisto attrezzature per
cucine e refettori scolastici)
1. La Regione, sulla base di criteri previsti dal
piano annuale di cui al successivo art. 35, interviene
a favore dei comuni mediante la concessione di contributi
per l'acquisto di attrezzature per cucine e refettori
scolastici.
2. L'intervento di cui al presente comma privilegia
l'acquisto di attrezzature destinate alle mense per
gli alunni:
a) delle scuole materne ad orario completo;
b) delle scuole dell'obbligo autorizzate ad effettuare
la sperimentazione del tempo pieno o del tempo prolungato.
3. I comuni che intendono beneficiare dell'intervento
di cui al presente articolo, entro il 31 maggio di
ogni anno, avuto presente l'andamento del servizio
mensa attuato nell'anno scolastico precedente, deliberano
sullo stato del fabbisogno delle cucine e dei refettori
scolastici per l'anno scolastico successivo sulla
base di apposita modulistica predisposta dalla Giunta
regionale. Copia di tale deliberazione dovrà
essere inviata all'Assessorato regionale competente
in materia di diritto allo studio entro il successivo
30 giugno.
4. L'intervento di cui al presente articolo, al fine
di realizzare una riduzione dei costi connessa ad
una migliore funzionalità, favorisce le richieste
dirette ad organizzare il servizio mensa che preveda
l'impiego di cucine centralizzate.
5. L'assegnazione delle somme è disposta dalla
Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente. 6. L'erogazione della somma
assegnata a ciascun comune è disposta dietro
invio della deliberazione esecutiva con la quale l'amministrazione
comunale provvede all'acquisto.
Art. 25 (Interventi integrativi)
1. La Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni
contenute nel piano annuale di cui al successivo art.
35, assegna ed eroga i finanziamenti previsti nel
piano stesso in favore dei comuni ad integrazione
dei fondi assegnati ai sensi del precedente art. 13,
avuto presente il piano finanziario della gestione
del servizio oggetto di intervento:
a) per i servizi collettivi, in rapporto alla popolazione
scolastica correlata al volume dei servizi erogati;
b) per i servizi a domanda individuale, in rapporto
alla domanda di fruizione correlata al servizio erogato;
c) per gli interventi di cui al precedente art. 8
in rapporto al numero dei fruitori correlato con il
totale degli appartenenti alle fasce di utenza disagiata
in età scolare.
2. I dati di riferimento per la determinazione dei
valori di cui al comma precedente, sono rappresentati
da quelli relativi all'anno scolastico precedente
desunti dal rendiconto di cui al secondo comma del
precedente art. 6.
3. La Giunta regionale provvede, altresì, all'assegnazione
ed erogazione dei finanziamenti a favore dei comuni
per il conferimento e la conferma di posti gratuiti
nei convitti annessi agli istituti professionali di
Stato e nei pensionati convenzionati sulla base di
criteri previsti nel piano annuale di cui al successivo
art. 35.
4. In carenza di interventi da parte dei comuni e
sulla base dei criteri previsti nel piano annuale
di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale
fornisce di attrezzature specialistiche che si rendano
necessarie per l'inserimento in scuole normali di
alunni minorati e per la realizzazione di opere che
ne facilitino gli accessi ai locali scolastici.
5. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale
di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale
assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni
per far fronte a situazioni di rilevante squilibrio
connesse con la localizzazione sul territorio comunale
di strutture specializzate operanti in favore delle
categorie rientranti tra quelle previste dall'art.
2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, o di altre categorie
di portatori di "handicaps" protetti dalla
legge.
6. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare permanente, determina l'ammontare dell'incentivo
finanziario da attribuire ai comuni che, nei modi
di legge, si sono associati per la gestione dei servizi
di cui alla presente legge, nonchè la ripartizione
tra i comuni stessi.
7. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale
di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale
assegna ed eroga i finanziamenti in favore dei comuni
per l'attuazione di specifici progetti straordinari
diretti al superamento di particolari difficoltà
connesse con la presenza sul territorio comunale di
rilevanti fasce di utenza disagiate o ad alto rischio
educativo, ovvero di nomadi, di stranieri o delle
altre categorie contemplate dal decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, in legge
28 febbraio 1990, n. 39.
Art. 26 (Documentazione e bollettino di informazione)
1. La Regione, al fine di rendere i servizi di cui
alla presente legge meglio rispondenti alle necessità
ambientali, socio-economiche e personali degli alunni
e della popolazione adulta interessata:
a) raccoglie ed elabora i dati rappresentativi del
sistema educativo correlati con i caratteri strutturali
ambientali e sociali;
b) attiva un sistema di osservazione permanente della
dispersione scolastica, dell'abbandono e dell'analfabetismo;
c) cura la socializzazione dei dati stessi, assicurandone
la circolarità, con apposito bollettino di
informazione;
d) promuove e partecipa ad incontri di studio, convegni
e congressi.
2. La Regione, per le finalità di cui al comma
precedente, può avvalersi anche degli istituti
di ricerca di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477,
e successivi decreti delegati, nonchè di enti
pubblici e di altri soggetti professionalmente idonei.
CAPO III - DELEGA E FUNZIONI
Art. 27 (Delega di funzioni amministrative alle province)
1. Ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986,
n. 17 e 13 maggio 1985, n. 68, è delegato alle
province l'esercizio delle funzioni amministrative
in materia di aggiornamento educativo e di educazione
permanente di cui ai precedenti artt. 16, 17 e 18,
nonchè in materia di promozione e diffusione
esperienze educative e di istruzione tecnica e professionale
di cui agli artt. 19 e 21 (4).
1.bis. E' altresì delegato alle province l'esercizio
delle funzioni di cui agli artt. 13, 23, 24 e 25,
nonchè, in regime di sussidiarietà,
le funzioni di cui agli artt. 20 e 26 (5). 2. A tal
fine nei predetti articoli gli organi regionali, sono
sostituiti con i corrispondenti organi dell'amministrazione
provinciale.
3. Le funzioni di cui al precedente primo comma sono
esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento
e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle
direttive di attuazione ed organizzazione impartite
dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 11 della
legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, nonchè
dei criteri previsti dal piano annuale di cui al successivo
art. 35.
Art. 28 (Vigilanza e controllo nell'esercizio delle
funzioni delegate)
1. La vigilanza ed il controllo nell'esercizio delle
funzioni delegate, sono esercitate dalla Regione nella
forma stabilita dall'art. 12 della legge regionale
13 maggio 1985, n. 68.
2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma,
della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68,
deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno
ogni anno.
Art. 29 (Personale per l'esercizio delle funzioni
delegate)
1. La Giunta regionale può provvedere, con
propria deliberazione, al comando di un contingente
di personale regionale presso gli enti delegati a
norma della presente legge, sulla base di specifiche
esigenze connesse con l'esercizio delle funzioni delegate.
Art. 30 (Assegnazione dei mezzi finanziari per l'esercizio
delle funzioni delegate)
1. Sulla base dei criteri previsti dal piano annuale,
di cui al successivo art. 35, la Giunta regionale
assegna i finanziamenti in favore delle amministrazioni
provinciali destinati all'esercizio delle funzioni
delegate.
Art. 31 (Potere sostitutivo e revoca della delega)
1. In caso di persistente inattività degli
organi provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate,
la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo
in conformità a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 12 della legge regionale 13 maggio 1985,
n. 68.
2. Per l'eventuale revoca della delega, da adottare
a norma dell'art. 42 dello Statuto regionale, anche
nei confronti della sola amministrazione provinciale
inadempiente, si osservano le disposizioni di cui
all'art. 14 della citata legge regionale 13 maggio
1985, n. 68.
Art. 32 (Deroga alle procedure per la delega delle
funzioni)
1. La delega di cui al precedente art. 27 è
conferita in deroga alle disposizioni previste dall'art.
10 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, stante
l'esperienza già consolidata con i piani di
intervento in materia attuati con il concorso delle
amministrazioni provinciali.
Art. 33 (Modalità di programmazione)
1. La Regione, per la realizzazione delle finalità
di cui all'art. 1 della presente legge, adotta il
metodo della programmazione attraverso la predisposizione
di piani pluriennali ed annuali, secondo le procedure
previste dal capo III della legge regionale 11 aprile
1986, n. 17.
2. I predetti piani sono volti ad attuare un organico
collegamento con gli obiettivi e le linee determinati
dal piano regionale di sviluppo, dal relativo quadro
di riferimento territoriale e dai programmi socio-economici
provinciali di cui alla predetta legge regionale n.
17 del 1986, con le dinamiche del mondo del lavoro
e della produzione, anche sulla base delle indicazioni
e delle rilevazioni dell'Osservatorio regionale del
mercato del lavoro di cui alla legge regionale 13
aprile 1985, n. 46.
Art. 34 (Piano pluriennale)
1. La Giunta regionale sottopone all'approvazione
del Consiglio regionale, una proposta di "Piano
pluriennale degli interventi per il diritto allo studio
e per l'educazione permanente", predisposta secondo
le procedure previste dal capo III della legge regionale
11 aprile 1986, n. 17, entro il mese di giugno precedente
il periodo di riferimento.
2. Il piano pluriennale oltre quanto previsto dall'art.
14 della predetta legge regionale n. 17 del 1986,
precisa: a) gli obiettivi da raggiungere a livello
regionale e provinciale, allo scopo di perseguire
il riequilibrio territoriale degli interventi in favore
del diritto allo studio e dell'educazione permanente;
b) le priorità degli interventi, riferite al
quadro territoriale;
c) le risorse da impiegare, il cui ammontare a carico
del bilancio regionale dovrà essere contenuto
entro gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale
per i capitoli di spesa di cui al successivo art.
38.
3. La proposta di piano pluriennale deve essere corredata
da una relazione, predisposta dalla Giunta regionale,
sugli interventi per il diritto allo studio e per
l'educazione permanente attivati nell'ambito del piano
pluriennale precedente.
Art. 35 (Piano annuale)
1. La Giunta regionale, entro il mese di luglio, sentita
la competente commissione consiliare permanente, approva
il "Piano annuale degli interventi per il diritto
allo studio e per l'educazione permanente" per
l'anno scolastico successivo, in coerenza con gli
obiettivi e le linee programmatiche indicate nel piano
pluriennale.
2. Nel piano annuale devono essere precisati:
a) gli obiettivi da raggiungere a livello regionale
e provinciale;
b) le priorità degli interventi, riferite al
quadro territoriale;
c) gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni delegate
alle province;
d) gli interventi in materia di orientamento educativo;
e) i criteri di intervento per lo sviluppo e perfezionamento
dell'istruzione tecnica e professionale;
f) i finanziamenti ad integrazione dei fondi assegnati
ai comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al
titolo II, articolati per ciascun servizio, erogati
dai comuni stessi;
g) i criteri per l'assegnazione di fondi ai comuni
per il conferimento e la conferma di posti gratuiti
nei convitti annessi agli istituti professionali di
Stato e nei pensionati convenzionati;
h) i criteri di intervento per far fronte a situazioni
di rilevante squilibrio connesse con la presenza sul
territorio comunale di strutture specializzate che
operano in favore delle categorie rientranti tra quelle
previste dall'art. 2 della legge 30 marzo 1971, n.
118, o di altre categorie di portatori di "handicaps"
protetti dalla legge;
i) i criteri di intervento per l'acquisto di scuolabus;
l) i criteri di intervento per l'acquisto di attrezzature
per cucine e refettori scolastici;
m) i criteri di intervento per favorire la circolarità
e l'interscambio di esperienze tra le diverse realtà
educative.
3. La Giunta regionale, fino all'approvazione del
piano pluriennale, è autorizzata ad approvare
il piano annuale secondo le procedure di cui al precedente
primo comma.
Art. 36 (Omissis) (6).
Art. 37 (Attribuzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) promuove ed effettua convegni e congressi, ricerche
ed indagini tecnico-scientifiche intese ad acquisire
gli elementi conoscitivi necessari per il conseguimento
degli obiettivi previsti dalla presente legge e per
la programmazione dei relativi interventi;
b) realizza un sistema informativo e statistico di
settore, assicura la omogeneità della raccolta
e del trattamento dei dati stessi, raccoglie e gestisce
i dati di interesse regionale ed elabora analisi specifiche,
assicurandone la circolarità e la socializzazione
anche mediante pubblicazione con i diversi supporti
disponibili;
c) impartisce le direttive per la raccolta ed il trattamento,
anche con sistemi automatizzati, dei dati da assumere
a supporto della programmazione degli interventi;
d) predispone la modulistica di riferimento per l'acquisizione
dei dati relativi ai servizi attivati dai comuni e
per la rilevazione della dispersione scolastica, dell'abbandono
e dell'analfabetismo, nonchè per gli interventi
integrativi di cui al precedente art. 25;
e) approva sentita la competente commissione consiliare
permanente, i piani di attività degli istituti
professionali di Stato;
f) esprime parere sulla istituzione di scuole statali
materne, elementari, secondarie ed artistiche;
g) approva l'ordine vincolante di priorità
per la programmazione di nuovi istituti, scuole, sezioni
e corsi relativo agli istituti professionali da istituire
dallo Stato;
h) formula, d'intesa con la competente commissione
consiliare permanente, le proposte di distrettualizzazione
del territorio regionale; i) promuove la realizzazione
di intese con le competenti autorità scolastiche
per un integrato utilizzo delle strutture educative
per le finalità di cui alla presente legge.
Titolo
IV - NORME FINANZIARIE E FINALI
Art. 38 (Norme finanziarie)
1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla
presente legge si provvede mediante impiego delle
somme stanziate nello stato di previsione della spesa
del bilancio dei singoli esercizi ai sensi del successivo
comma.
2. La spesa per gli interventi indicati nel comma
1, fissata annualmente con legge di bilancio, è
iscritta la capitolo di nuova istituzione n. 44102
con la seguente denominazione: "Assegnazione
alle province dell'esercizio delle funzioni delegate,
in materia di diritto allo studio (L.R. 29/92)"
alla cui copertura per l'anno 1998 si provvede mediante
riduzione, per l'importo di lire 29.478.734.100, del
capitolo n. 44101 che viene conservato in bilancio
per la sola gestione dei residui e per il completamento
dei piani per il diritto allo studio 1996/97 e 1997/98
(7).
3. La Regione è, altresì, autorizzata
ad integrare i predetti finanziamenti nella misura
minima del 15 per cento a valere sulle proprie risorse
per l'imputazione delle seguenti spese: a) interventi
di orientamento educativo e attività di supporto
(art. 20 e 26) (8);
b) assicurazione alunni (art. 22) (8); c) interventi
diretti della Regione (art. 37) (8);
e) (Omissis) (9); f) (Omissis) (9); g) assegnazione
alle province per l'esercizio delle funzioni delegate
(art. 30).
4. Lo stanziamento per i predetti interventi verrà
annualmente iscritto al cap. n. 15001 del bilancio
regionale.
Art. 39 (Assetto organizzativo)
1. Con separata legge regionale, da emanarsi entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvederà alla riorganizzazione
del 37^ settore: diritto allo studio, di cui alla
tabella b) allegata alla legge regionale 11 aprile
1985, n. 36.
2. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma,
dovranno essere rideterminate le competenze degli
uffici del citato 37^ settore e delle relative sezioni.
Art. 40 (Abrogazioni)
1. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogate le leggi regionali:
a) 9 giugno 1975, n. 58, concernente: "Scioglimento
dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica";
b) 18 settembre 1979, n. 78, concernente: "Norme
per l'attuazione del diritto allo studio";
c) 7 dicembre 1979, n. 95, concernente: "Modifiche
ed integrazioni della legge regionale 18 settembre
1979 (n. 78; n.d.r:) recante "Norme per l'attuazione
del diritto allo studio";
d) 12 dicembre 1989, n. 76, concernente: "Utilizzazione
fondi trasferiti dallo Stato per l'esercizio delle
funzioni di assistenza scolastica ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616".
Art. 41 (Norma transitoria)
1. In sede di prima applicazione della presente legge,
il rendiconto di cui al secondo comma del precedente
art. 6 dovrà essere trasmesso entro 60 giorni
dalla data di invio della modulistica predisposta
dalla Giunta regionale.
Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 aprile 1992, n. 10
(S.O. n. 10).
(2) Articolo già modificato dall'art. 25 della
legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e così
sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera a), della
legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
(3) Soppresso dall'art. 25 della legge regionale 22
maggio 1997, n. 11.
(4) Comma così modificato dall'art. 25 della
legge regionale 22 maggio 1997, n. 11.
(5) Comma aggiunto dall'art. 5, comma 1, lettera b),
della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14.
(6) Articolo abrogato dall'art. 32 della legge regionale
7 agosto 1998, n. 38.
(7) Comma così sostituito dall'art. 5, comma
1, lettera c), della legge regionale 18 maggio 1998,
n. 14.
(8) Lettera così sostituita dall'art. 5, comma
1, lettera d, della legge regionale 18 maggio 1998,
n. 14.
9) Lettere soppresse dall'art. 25 della legge regionale
22 maggio 1997, n. 11. |