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                            REGIONE LIGURIALEGGE REGIONALE. 20 MAGGIO 1980, N. 23 NORME 
                            IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL 
                            DIRITTO ALLO STUDIO.
 
 
 TITOLO 
                            I - FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
 Art. 1. (Obiettivi)
 La Regione Liguria con la presente legge disciplina 
                            le funzioni amministrative di assistenza scolastica, 
                            attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio 
                            1977, n. 616, in modo da perseguire in applicazione 
                            dei principi contenuti negli artt. 2, 33 e 34 della 
                            Costituzione e nell'art. 4 dello Statuto regionale 
                            le seguenti finalità:
 a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e 
                            sociale che determinino il condizionamento precoce, 
                            l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza, 
                            lo scarso rendimento, il disadattamento, l'emarginazione, 
                            il mancato proseguimento degli studi oltre la scuola 
                            dell'obbligo;
 b) garanzia della prosecuzione degli studi agli studenti 
                            capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;
 c) compimento dell'obbligo scolastico da parte degli 
                            adulti e accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione 
                            per l'elevamento dei livelli di scolarità della 
                            popolazione adulta;
 d) inserimento, mediante adeguato sostegno delle normali 
                            strutture scolastiche degli alunni minorati fisici, 
                            psichici e sensoriali per favorirne il recupero e 
                            la socializzazione.
 La Regione promuove altresì il coordinamento 
                            a livello territoriale dei servizi per il diritto 
                            allo studio coi servizi sociali, sanitari, culturali, 
                            sportivi, ricreativi, del trasporto pubblico e con 
                            gli interventi di edilizia scolastica valorizzando 
                            l'apporto degli organi collegiali della scuola di 
                            cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive 
                            modificazioni. Gli interventi di cui alla presente 
                            legge sono destinati agli alunni delle scuole materne, 
                            dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore, 
                            statali e non statali.
 Art. 2. (Interventi primari)
 Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte dai 
                            Comuni, singoli e associati, secondo le seguenti tipologie:
 a) trasporto o facilitazione di viaggio;
 b) refezione, mense, o altri interventi sostitutivi;
 c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni 
                            della scuola elementare ed assegnazione di libri di 
                            testo, anche a titolo di comodato, agli studenti della 
                            scuola media e degli istituti di istruzione secondaria 
                            superiore;
 d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti e 
                            dei lavoratori studenti che frequentano scuole o corsi 
                            per il compimento dell'obbligo scolastico e per la 
                            prosecuzione degli studi di orientamento musicale;
 e) fruizione di convitti annessi agli istituti scolastici;
 f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà 
                            fisiche, psichiche e sensoriali;
 g) attribuzione di assegni di studio, volti ad assicurare 
                            il proseguimento degli studi per gli alunni capaci 
                            e meritevoli;
 h) Ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione 
                            del diritto allo studio.
 Art. 3. (Interventi complementari)
 I Comuni, singoli o associati, possono inoltre attuare 
                            i seguenti interventi complementari:
 a) sostegno alle attività intese a favorire 
                            l'adempimento scolastico ed il superamento di situazioni 
                            di ripetenza, scarso rendimento ed emarginazione;
 b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti presso 
                            strutture residenziali;
 c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie 
                            per il funzionamento delle mense scolastiche;
 d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione 
                            a favore degli alunni e del personale di vigilanza 
                            per gli eventi dannosi connessi alle attività 
                            scolastiche, parascolastiche, integrative ed al trasporto 
                            scolastico, in carenza di altre forme assicurative. 
                            Art. 4. (Attività della Regione)
 Al fine di perseguire le finalità di cui alla 
                            presente legge meglio rispondenti alle necessità 
                            ambientali, socio-economiche e personali degli alunni 
                            e della popolazione adulta interessata e
 al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni 
                            uniformi in tutto il territorio regionale, la Regione 
                            dispone gli interventi di sua competenza sulla scorta 
                            dei dati rilevati dalla stessa e di quelli forniti 
                            dai Comuni, tenuto conto delle proposte dei consiglio 
                            scolastici distrettuali e provinciali, e promuove 
                            le opportuno forme di collaborazione.
 A tale scopo la Regione:
 a) promuove riunioni annuali (1) dei Consiglio scolastici 
                            distrettuali e provinciali per verificare la rispondenza 
                            alle esigenze dei Comuni e delle scuole dei criteri 
                            adottati dalla Regione e dai Comuni per l'attuazione 
                            degli interventi previsti dalla presente legge, nonché 
                            per acquisire proposte e indicazioni ai fini della 
                            determinazione degli interventi regionali; b) mette 
                            a disposizione dei comuni, dei Consigli scolastici 
                            distrettuali e provinciali, ogni utile elemento in 
                            suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni 
                            di assistenza scolastica.
 
 TITOLO 
                            II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONIArt. 5. (Individuazione dei Comuni competenti)
 I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente 
                            legge nei confronti degli alunni che frequentano le 
                            scuole materne, dell'obbligo e degli Istituti di istruzione 
                            secondaria superiore situati nei rispettivi territori, 
                            salvo quelle concernenti il trasporto degli alunni 
                            delle scuole materne e dell'obbligo, i convitti, le 
                            strutture residenziali, gli assegni di studio che 
                            vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati, 
                            nel cui territorio risiedono gli alunni stessi;
 Art. 6. (Adempimenti dei Comuni)
 I Comuni:
 - decidono, sentiti i Consigli scolastici distrettuali, 
                            le forme e i modi di partecipazione democratica alla 
                            organizzazione di servizi di propria competenza, assicurando 
                            il concorso degli organi collegiali della scuola;
 - assicurano, comunque, l'effettuazione dei servizi 
                            nel rispetto dei tempi della frequenza scolastica 
                            e nei limiti della disponibilità di bilancio;
 - attuano la partecipazione con l'osservanza delle 
                            norme di legge e di regolamento che disciplinano il 
                            decentramento e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione 
                            del Comune.
 Per garantire la realizzazione dell'assistenza scolastica 
                            secondo le norme della presente legge, possono essere 
                            stipulate convenzioni su iniziativa dei Comuni o dei 
                            soggetti gestori delle scuole non statali.
 La Giunta regionale, con il parere della Commissione 
                            consiliare competente, promuove e coordina la stipulazione 
                            e l'unificazione delle convenzioni.
 I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il 
                            31 dicembre di ogni anno una documentata relazione 
                            sulle attività svolte nell'anno scolastico 
                            precedente unitamente ad ogni altra informazione utile 
                            per la determinazione degli interventi. Art. 7. (Criteri 
                            per l'esercizio delle funzioni)
 I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente 
                            legge con l'osservanza dei seguenti criteri:
 1) i programmi degli interventi e la ripartizione 
                            dei fondi disponibili tra le diverse scuole ed istituti 
                            devono essere predisposti tenendo conto delle proposte 
                            formulate dai distretti scolastici a norma dell'art. 
                            12 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, anche al fine 
                            di realizzare, nel modo più economico possibile, 
                            interventi che assicurino agli studenti prestazioni 
                            uniformi su tutto il territorio distrettuale;
 2) l'individuazione delle condizioni economiche degli 
                            alunni viene effettuata tenendo conto sia del reddito 
                            complessivo del nucleo familiare sia del numero dei 
                            componenti il nucleo stesso;
 3) la prestazione dei servizi, al fine di una maggiore 
                            efficienza, economicità ed uniformità 
                            di trattamento, può essere attuata attraverso 
                            intese o forme associative tra i Comuni, particolarmente 
                            per il servizio di trasporto degli alunni della scuola 
                            materna e dell'obbligo, quando ad una stessa scuola 
                            affluiscono alunni provenienti da Comuni diversi; 
                            4) gli interventi previsti dalla presente legge riguardanti 
                            gli alunni delle scuole e degli istituti non statali 
                            sono attuati con le rappresentanze delle componenti 
                            della comunità scolastica.
 Art. 8. (Rapporti tra Comuni e scuole)
 La rendicontazione da parte delle scuole dei fondi 
                            ad esse assegnati viene presentata unitamente ad una 
                            relazione sugli interventi effettuati nell'anno scolastico 
                            precedente, entro la data indicata dai Comuni.
 
 TITOLO 
                            III - MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI 
                            DA PARTE DEI COMUNIArt. 9. (Trasporto)
 Il servizio di trasporto è attuato a favore 
                            degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti 
                            da località, frazioni o comuni diversi da quello 
                            ove ha la sede la scuola frequentata, sempre che sussistano, 
                            o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi 
                            di pubblico trasporto, obiettive difficoltà 
                            di accesso alla scuola.
 Il servizio per e essere tendenzialmente gratuito 
                            e viene svolto direttamente dai Comuni o mediante 
                            concessione di contributi alle scuole.
 Gli interventi a favore degli studenti delle scuole 
                            e degli istituti di istruzione secondaria superiore 
                            provenienti da comuni diversi da quelli ove ha la 
                            sede la scuola frequentata, consistono in un concorso 
                            nelle spese di trasporto attribuendo la precedenza 
                            agli studenti che versano in condizioni economiche 
                            disagiate; gli interventi sono effettuati mediante 
                            le scuole. Art. 10. (Refezione e mensa)
 Il servizio di refezione per gli alunni della scuola 
                            materna e dell'obbligo è prestato anche a favore 
                            degli alunni che si trovano in condizioni di disagio 
                            per il rientro alla propria abitazione e che permangono 
                            nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola 
                            a tempo pieno, del doposcuola o di attività 
                            integrative; la refezione è gratuita è 
                            semigratuita in relazione alle condizioni economiche 
                            disagiate degli alunni.
 A favore degli studenti delle scuole degli istituti 
                            di istruzione secondaria superiore è previsto 
                            il servizio di mensa o la corresponsione di un concorso 
                            nelle spese sostenute per i pasti dei singoli studenti 
                            che si trovino in difficoltà per il rientro 
                            nella propria abitazione in ragione della distanza 
                            o degli orari scolastici; gli studenti concorrono 
                            al costo del servizio con una quota determinata in 
                            base alle loro condizioni economiche.
 I servizi vengono svolti direttamente dai Comuni o 
                            mediante concessione di contributi alle scuole. Gli 
                            interventi possono essere svolti nell'ambito dei servizi 
                            esistenti nel territorio e sono attuati d'intesa con 
                            le scuole.
 Art. 11. (Libri di testo e materiale didattico)
 A favore degli alunni della scuola materna sono attuati 
                            interventi per la fornitura di materiale didattico.
 A tutti gli alunni delle scuole elementari sono assegnati, 
                            tramite le scuole, i libri di testo; per le classi 
                            che svolgono sperimentazione ai sensi dell'art. 5 
                            della legge 8 agosto 1977, n. 517, si osservano le 
                            disposizioni nello stesso contenute. A favore degli 
                            alunni della scuola media e degli istituti di istruzione 
                            secondaria superiore sono concessi contributi, sulla 
                            base dei criteri di cui all'art. 7, per l'acquisto 
                            di libri di testo, da assegnare anche a titolo di 
                            comodato, di pubblicazioni, di materiale didattico 
                            ad uso collettivo ed individuale e per attività 
                            di sperimentazione didattica, nel rispetto delle competenze 
                            dello Stato.
 Sono concessi contributi volti all'acquisto di libri 
                            o di altro materiale didattico per favorire l'espletamento 
                            dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente 
                            autorità scolastica, diretti al conseguimento 
                            del diploma di scuola media inferiore, dei corsi di 
                            recupero scolastico per adulti e dei corsi di orientamento 
                            musicale. All'attuazione di tali interventi si può 
                            provvedere mediante assegnazione di contributi alle 
                            scuole o gli enti responsabili dei corsi.
 Art. 12. (Convitti)
 Sono concessi contributi per usufruire di posti in 
                            convitti annessi agli istituti scolastici agli alunni 
                            che, ai fini della frequenza scolastica, risiedono 
                            fuori famiglia e versano in condizioni economiche 
                            disagiate.
 Le modalità concernenti l'effettuazione del 
                            servizio e l'ammissione allo stesso sono stabilite 
                            in apposito regolamento adottato dal Comune e approvato 
                            dalla Giunta regionale, nel quale deve essere tenuto 
                            conto delle condizioni economiche degli studenti al 
                            fine di determinare l'entità del concorso spese.
 Il Comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo 
                            complessivo della retta e della semiretta nonché 
                            il numero dei posti messi a concorso.
 I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta 
                            Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale 
                            della Regione Liguria.
 Art. 13. (Interventi per alunni minorati fisici, psichici 
                            e sensoriali)
 Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici 
                            e sensoriali sono previsti, oltre agli interventi 
                            di cui agli articoli precedenti, iniziative di assistenza 
                            scolastica individualizzata, atte a consentire l'apprendimento 
                            scolastico anche in raccordo con i servizi sociali 
                            e sanitari e con gli organi collegiali della scuola 
                            al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati 
                            dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
 La Giunta regionale, sentita le Commissione consiliare 
                            competente, assegna le somme relative all'attuazione 
                            di tali interventi ai Comuni ove hanno sede le scuole 
                            in base ai programmi annuali presentati dai Comuni 
                            stessi.
 L'attuazione degli interventi può avvenire 
                            tramite enti, associazioni non riconosciute ed organismi 
                            che operano nel settore. Art. 14. (Interventi per 
                            il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno)
 Le funzioni in materia di assistenza scolastica relative 
                            agli alunni frequentanti le scuole statali dell'obbligo 
                            presso il complesso scolastico «Villaggio del 
                            Ragazzo» di S. Salvatore di Cogorno, sono svolte 
                            dai Comuni di residenza degli alunni stessi.
 Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni di cui 
                            sopra trasmettono alla Giunta regionale le proposte 
                            tra loro concordate circa gli interventi di assistenza 
                            scolastica a favore degli alunni frequentanti il complesso 
                            indicato al comma precedente. La Giunta regionale, 
                            ripartisce i contributi tra i Comuni in relazione 
                            alle loro proposte, nei limiti del relativo stanziamento 
                            e tenuto conto di quanto corrisposto per l'anno scolastico 
                            precedente.
 Art. 15. (Assegni di studio)
 I Comuni concedono contributi in relazione alle richieste 
                            presentate, per la corresponsione di assegni di studio 
                            volti a soddisfare particolari bisogni non coperti 
                            dagli interventi previsti negli articoli precedenti.
 L'importo degli assegni di studio e le modalità 
                            per la loro attribuzione devono essere stabiliti tenendo 
                            conto di particolari situazioni economiche delle famiglie; 
                            l'assegno di studio è confermato finché 
                            permangono le condizioni per cui è stato concesso 
                            e può essere cumulato con altri benefici.
 
 TITOLO 
                            IV - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONEArt. 16. (Parametri per la ripartizione dei fondi)
 La Giunta regionale è autorizzata a concedere 
                            ai Comuni contributi per gli interventi indicati all'art. 
                            2 nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio 
                            sulla base delle rilevazioni e dei dati relativi all'anno 
                            scolastico precedente.
 I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:
 1) per i servizi di trasporto degli alunni della scuola 
                            materna e dell'obbligo;
 70 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati 
                            moltiplicato per la percorrenza chilometrica media 
                            per alunno; 20 per cento in rapporto inversamente 
                            proporzionale alla densità della popolazione;
 10 per cento per i Comuni classificati montani o depressi 
                            in rapporto al numero degli alunni trasportati;
 2) per i servizi di trasporto degli studenti degli 
                            istituti e scuole di istruzione secondaria superiore 
                            ed artistica; 80 per cento in rapporto al numero degli 
                            studenti trasportati moltiplicato per la percorrenza 
                            chilometrica media per alunno; 20 per cento in rapporto 
                            al numero degli studenti provenienti da Comuni classificati 
                            montani o depressi;
 3) per i servizi di refezione per gli alunni della 
                            scuola materna e dell'obbligo;
 80 per cento in rapporto al numero degli alunni che 
                            usufruiscono del servizio;
 20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati 
                            montani o depressi in rapporto al numero degli alunni 
                            che usufruiscono del servizio;
 4) per i servizi mensa e di convitto annesso all'istituto 
                            per gli studenti e scuole di istruzione secondaria 
                            superiore ed artistica; 90 per cento in rapporto al 
                            numero degli alunni che usufruiscono del servizio;
 10 per cento in rapporto al numero degli studenti 
                            provenienti dai Comuni classificati montani o depressi;
 a) per l'attribuzione di assegni di studio:
 80 per cento in rapporto al numero degli alunni richiedenti 
                            aventi diritto;
 20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati 
                            montani o depressi in rapporto al numero degli alunni 
                            richiedenti aventi diritto;
 6) per tutti gli altri tipi di intervento:
 90 per cento in rapporto al numero degli alunni;
 10 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati 
                            montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio 
                            1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614 
                            in rapporto alla popolazione residente.
 I parametri indicati al presente articolo possono 
                            essere modificati ed aggiornati con deliberazione 
                            del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
 Art. 17. (Contributi per l'acquisto di scuolabus)
 La Regione può concedere contributi ai Comuni 
                            con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per 
                            l'acquisto di scuolabus da adibirsi al servizio di 
                            trasporto degli alunni.
 I Comuni che intendono acquistare scuolabus devono 
                            presentare documentata istanza alla Giunta regionale 
                            che, sentita la Commissione consiliare competente, 
                            provvede all'assegnazione dei contributi sulla base 
                            dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione 
                            dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti 
                            disposizioni di legge;
 - mancanza o incompatibilità oraria di idoneo 
                            servizio pubblico di trasporto;
 - dispersione della popolazione scolastica nel territorio 
                            del Comune;
 - istituzione di servizi che interessino la popolazione 
                            scolastica di più Comuni.
 Art. 18. (Contributi per l'acquisto di attrezzature 
                            per le mense)
 La Regione può concedere contributi ai Comuni 
                            con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per 
                            l'acquisto di attrezzature necessarie per le cucine 
                            e i refettori scolastici.
 I Comuni che intendono acquistare tali attrezzature 
                            devono presentare documentata istanza alla Giunta 
                            regionale che, sentita la Commissione consiliare competente 
                            provvede all'assegnazione dei contributi sulla base 
                            dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione 
                            dei comuni montani o depressi delle vigenti disposizioni 
                            di legge;
 - istituzione di servizi che interessino la popolazione 
                            scolastica di più comuni;
 - istituzione di servizi sia in attuazione della scuola 
                            a tempo pieno o del doposcuola, sia per alleviare 
                            il disagio degli alunni per il rientro alla propria 
                            abitazione in relazione alla distanza ed agli orari 
                            dei mezzi di trasporto.
 Art. 19. (Strutture residenziali)
 La Regione può concedere contributi ai Comuni 
                            per posti gratuiti e semigratuiti presso strutture 
                            residenziali, gestite da enti o presso privati a favore 
                            di alunni che, a causa della distanza o di obiettive 
                            condizioni di disagio per l'accesso alla scuola, si 
                            trovano nella necessità di stabilirsi nel comune 
                            ove ha sede la scuola frequentata.
 I Comuni che intendono ottenere tali contributi devono 
                            presentare documentata istanza alla Giunta regionale 
                            che, sentita la Commissione consiliare competente, 
                            provvede all'assegnazione dei contributi tenendo conto 
                            delle condizioni economiche degli alunni.
 Art. 20. (Assicurazione)
 La Regione promuove e finanzia convenzioni per realizzare 
                            idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale 
                            di vigilanza delle scuole statali e non statali per 
                            gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche, 
                            parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico, 
                            in carenza di altre forme assicurative.
 L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi 
                            durante lo svolgimento delle attività suddette 
                            anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi 
                            per accedere alle sedi delle attività stesse; 
                            copre altresì i rischi connessi al trasporto 
                            degli alunni e del personale di vigilanza da casa 
                            a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga 
                            attuato. La Giunta regionale è autorizzata 
                            a concedere, sentita la Commissione consiliare competente, 
                            contributi per il finanziamento di dette convenzioni.
 Art. 21. (Fondo per investimenti particolari)
 La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti a 
                            soddisfare particolari esigenze verificatesi su tutto 
                            il territorio regionale o su parte di esso in relazione 
                            alla istituzione ed alla gestione dei servizi previsti 
                            dalla presente legge.
 La Giunta regionale ripartisce tali stanziamenti sentita 
                            la Commissione consiliare competente.
 
 TITOLO 
                            V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALIArt. 22. (Norma finanziaria). (Omissis).
 Art. 23. (Abrogazione leggi).
 Sono abrogate le leggi regionali:
 2 settembre 1974, n. 31;
 31 gennaio 1977, n. 11;
 18 agosto 1977, n. 34;
 28 febbraio 1978, n. 15.
 Sono inoltre abrogati:
 gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 31 agosto 1978, 
                            n. 54, nonché ogni altra norma mincompatibile 
                            con la presente legge.
 (1) Comma così modificato dall'art. 1 della 
                            L.R. 3 aprile 1984, n.
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