REGIONE LIGURIA
LEGGE REGIONALE. 20 MAGGIO 1980, N. 23 NORME
IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA E PROMOZIONE DEL
DIRITTO ALLO STUDIO.
TITOLO
I - FINALITA' DELLA LEGGE E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Art. 1. (Obiettivi)
La Regione Liguria con la presente legge disciplina
le funzioni amministrative di assistenza scolastica,
attribuite ai comuni ai sensi del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, in modo da perseguire in applicazione
dei principi contenuti negli artt. 2, 33 e 34 della
Costituzione e nell'art. 4 dello Statuto regionale
le seguenti finalità:
a) rimozione degli ostacoli di ordine economico e
sociale che determinino il condizionamento precoce,
l'evasione dall'obbligo scolastico, la ripetenza,
lo scarso rendimento, il disadattamento, l'emarginazione,
il mancato proseguimento degli studi oltre la scuola
dell'obbligo;
b) garanzia della prosecuzione degli studi agli studenti
capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi;
c) compimento dell'obbligo scolastico da parte degli
adulti e accesso dei lavoratori ai vari gradi di istruzione
per l'elevamento dei livelli di scolarità della
popolazione adulta;
d) inserimento, mediante adeguato sostegno delle normali
strutture scolastiche degli alunni minorati fisici,
psichici e sensoriali per favorirne il recupero e
la socializzazione.
La Regione promuove altresì il coordinamento
a livello territoriale dei servizi per il diritto
allo studio coi servizi sociali, sanitari, culturali,
sportivi, ricreativi, del trasporto pubblico e con
gli interventi di edilizia scolastica valorizzando
l'apporto degli organi collegiali della scuola di
cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive
modificazioni. Gli interventi di cui alla presente
legge sono destinati agli alunni delle scuole materne,
dell'obbligo e di istruzione secondaria superiore,
statali e non statali.
Art. 2. (Interventi primari)
Le funzioni di assistenza scolastica sono svolte dai
Comuni, singoli e associati, secondo le seguenti tipologie:
a) trasporto o facilitazione di viaggio;
b) refezione, mense, o altri interventi sostitutivi;
c) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni
della scuola elementare ed assegnazione di libri di
testo, anche a titolo di comodato, agli studenti della
scuola media e degli istituti di istruzione secondaria
superiore;
d) iniziative a favore dei giovani, degli adulti e
dei lavoratori studenti che frequentano scuole o corsi
per il compimento dell'obbligo scolastico e per la
prosecuzione degli studi di orientamento musicale;
e) fruizione di convitti annessi agli istituti scolastici;
f) provvidenze integrative per alunni in difficoltà
fisiche, psichiche e sensoriali;
g) attribuzione di assegni di studio, volti ad assicurare
il proseguimento degli studi per gli alunni capaci
e meritevoli;
h) Ogni altra iniziativa volta a favorire l'attuazione
del diritto allo studio.
Art. 3. (Interventi complementari)
I Comuni, singoli o associati, possono inoltre attuare
i seguenti interventi complementari:
a) sostegno alle attività intese a favorire
l'adempimento scolastico ed il superamento di situazioni
di ripetenza, scarso rendimento ed emarginazione;
b) conferimento di posti gratuiti o semigratuiti presso
strutture residenziali;
c) acquisto di scuolabus e di attrezzature necessarie
per il funzionamento delle mense scolastiche;
d) promozione e finanziamento di forme di assicurazione
a favore degli alunni e del personale di vigilanza
per gli eventi dannosi connessi alle attività
scolastiche, parascolastiche, integrative ed al trasporto
scolastico, in carenza di altre forme assicurative.
Art. 4. (Attività della Regione)
Al fine di perseguire le finalità di cui alla
presente legge meglio rispondenti alle necessità
ambientali, socio-economiche e personali degli alunni
e della popolazione adulta interessata e
al fine di assicurare agli alunni stessi prestazioni
uniformi in tutto il territorio regionale, la Regione
dispone gli interventi di sua competenza sulla scorta
dei dati rilevati dalla stessa e di quelli forniti
dai Comuni, tenuto conto delle proposte dei consiglio
scolastici distrettuali e provinciali, e promuove
le opportuno forme di collaborazione.
A tale scopo la Regione:
a) promuove riunioni annuali (1) dei Consiglio scolastici
distrettuali e provinciali per verificare la rispondenza
alle esigenze dei Comuni e delle scuole dei criteri
adottati dalla Regione e dai Comuni per l'attuazione
degli interventi previsti dalla presente legge, nonché
per acquisire proposte e indicazioni ai fini della
determinazione degli interventi regionali; b) mette
a disposizione dei comuni, dei Consigli scolastici
distrettuali e provinciali, ogni utile elemento in
suo possesso per favorire lo svolgimento delle funzioni
di assistenza scolastica.
TITOLO
II - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art. 5. (Individuazione dei Comuni competenti)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente
legge nei confronti degli alunni che frequentano le
scuole materne, dell'obbligo e degli Istituti di istruzione
secondaria superiore situati nei rispettivi territori,
salvo quelle concernenti il trasporto degli alunni
delle scuole materne e dell'obbligo, i convitti, le
strutture residenziali, gli assegni di studio che
vengono esercitate dai Comuni, singoli o associati,
nel cui territorio risiedono gli alunni stessi;
Art. 6. (Adempimenti dei Comuni)
I Comuni:
- decidono, sentiti i Consigli scolastici distrettuali,
le forme e i modi di partecipazione democratica alla
organizzazione di servizi di propria competenza, assicurando
il concorso degli organi collegiali della scuola;
- assicurano, comunque, l'effettuazione dei servizi
nel rispetto dei tempi della frequenza scolastica
e nei limiti della disponibilità di bilancio;
- attuano la partecipazione con l'osservanza delle
norme di legge e di regolamento che disciplinano il
decentramento e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione
del Comune.
Per garantire la realizzazione dell'assistenza scolastica
secondo le norme della presente legge, possono essere
stipulate convenzioni su iniziativa dei Comuni o dei
soggetti gestori delle scuole non statali.
La Giunta regionale, con il parere della Commissione
consiliare competente, promuove e coordina la stipulazione
e l'unificazione delle convenzioni.
I Comuni trasmettono alla Giunta regionale entro il
31 dicembre di ogni anno una documentata relazione
sulle attività svolte nell'anno scolastico
precedente unitamente ad ogni altra informazione utile
per la determinazione degli interventi. Art. 7. (Criteri
per l'esercizio delle funzioni)
I Comuni esercitano le funzioni di cui alla presente
legge con l'osservanza dei seguenti criteri:
1) i programmi degli interventi e la ripartizione
dei fondi disponibili tra le diverse scuole ed istituti
devono essere predisposti tenendo conto delle proposte
formulate dai distretti scolastici a norma dell'art.
12 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, anche al fine
di realizzare, nel modo più economico possibile,
interventi che assicurino agli studenti prestazioni
uniformi su tutto il territorio distrettuale;
2) l'individuazione delle condizioni economiche degli
alunni viene effettuata tenendo conto sia del reddito
complessivo del nucleo familiare sia del numero dei
componenti il nucleo stesso;
3) la prestazione dei servizi, al fine di una maggiore
efficienza, economicità ed uniformità
di trattamento, può essere attuata attraverso
intese o forme associative tra i Comuni, particolarmente
per il servizio di trasporto degli alunni della scuola
materna e dell'obbligo, quando ad una stessa scuola
affluiscono alunni provenienti da Comuni diversi;
4) gli interventi previsti dalla presente legge riguardanti
gli alunni delle scuole e degli istituti non statali
sono attuati con le rappresentanze delle componenti
della comunità scolastica.
Art. 8. (Rapporti tra Comuni e scuole)
La rendicontazione da parte delle scuole dei fondi
ad esse assegnati viene presentata unitamente ad una
relazione sugli interventi effettuati nell'anno scolastico
precedente, entro la data indicata dai Comuni.
TITOLO
III - MODALITA' PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
DA PARTE DEI COMUNI
Art. 9. (Trasporto)
Il servizio di trasporto è attuato a favore
degli alunni della scuola materna e dell'obbligo provenienti
da località, frazioni o comuni diversi da quello
ove ha la sede la scuola frequentata, sempre che sussistano,
o per la distanza o per la mancanza di idonei mezzi
di pubblico trasporto, obiettive difficoltà
di accesso alla scuola.
Il servizio per e essere tendenzialmente gratuito
e viene svolto direttamente dai Comuni o mediante
concessione di contributi alle scuole.
Gli interventi a favore degli studenti delle scuole
e degli istituti di istruzione secondaria superiore
provenienti da comuni diversi da quelli ove ha la
sede la scuola frequentata, consistono in un concorso
nelle spese di trasporto attribuendo la precedenza
agli studenti che versano in condizioni economiche
disagiate; gli interventi sono effettuati mediante
le scuole. Art. 10. (Refezione e mensa)
Il servizio di refezione per gli alunni della scuola
materna e dell'obbligo è prestato anche a favore
degli alunni che si trovano in condizioni di disagio
per il rientro alla propria abitazione e che permangono
nelle sedi scolastiche in attuazione della scuola
a tempo pieno, del doposcuola o di attività
integrative; la refezione è gratuita è
semigratuita in relazione alle condizioni economiche
disagiate degli alunni.
A favore degli studenti delle scuole degli istituti
di istruzione secondaria superiore è previsto
il servizio di mensa o la corresponsione di un concorso
nelle spese sostenute per i pasti dei singoli studenti
che si trovino in difficoltà per il rientro
nella propria abitazione in ragione della distanza
o degli orari scolastici; gli studenti concorrono
al costo del servizio con una quota determinata in
base alle loro condizioni economiche.
I servizi vengono svolti direttamente dai Comuni o
mediante concessione di contributi alle scuole. Gli
interventi possono essere svolti nell'ambito dei servizi
esistenti nel territorio e sono attuati d'intesa con
le scuole.
Art. 11. (Libri di testo e materiale didattico)
A favore degli alunni della scuola materna sono attuati
interventi per la fornitura di materiale didattico.
A tutti gli alunni delle scuole elementari sono assegnati,
tramite le scuole, i libri di testo; per le classi
che svolgono sperimentazione ai sensi dell'art. 5
della legge 8 agosto 1977, n. 517, si osservano le
disposizioni nello stesso contenute. A favore degli
alunni della scuola media e degli istituti di istruzione
secondaria superiore sono concessi contributi, sulla
base dei criteri di cui all'art. 7, per l'acquisto
di libri di testo, da assegnare anche a titolo di
comodato, di pubblicazioni, di materiale didattico
ad uso collettivo ed individuale e per attività
di sperimentazione didattica, nel rispetto delle competenze
dello Stato.
Sono concessi contributi volti all'acquisto di libri
o di altro materiale didattico per favorire l'espletamento
dei corsi per i lavoratori, organizzati dalla competente
autorità scolastica, diretti al conseguimento
del diploma di scuola media inferiore, dei corsi di
recupero scolastico per adulti e dei corsi di orientamento
musicale. All'attuazione di tali interventi si può
provvedere mediante assegnazione di contributi alle
scuole o gli enti responsabili dei corsi.
Art. 12. (Convitti)
Sono concessi contributi per usufruire di posti in
convitti annessi agli istituti scolastici agli alunni
che, ai fini della frequenza scolastica, risiedono
fuori famiglia e versano in condizioni economiche
disagiate.
Le modalità concernenti l'effettuazione del
servizio e l'ammissione allo stesso sono stabilite
in apposito regolamento adottato dal Comune e approvato
dalla Giunta regionale, nel quale deve essere tenuto
conto delle condizioni economiche degli studenti al
fine di determinare l'entità del concorso spese.
Il Comune di Genova stabilisce ogni anno l'importo
complessivo della retta e della semiretta nonché
il numero dei posti messi a concorso.
I bandi di concorso sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria.
Art. 13. (Interventi per alunni minorati fisici, psichici
e sensoriali)
Nei confronti degli alunni minorati fisici, psichici
e sensoriali sono previsti, oltre agli interventi
di cui agli articoli precedenti, iniziative di assistenza
scolastica individualizzata, atte a consentire l'apprendimento
scolastico anche in raccordo con i servizi sociali
e sanitari e con gli organi collegiali della scuola
al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati
dagli artt. 2 e 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517.
La Giunta regionale, sentita le Commissione consiliare
competente, assegna le somme relative all'attuazione
di tali interventi ai Comuni ove hanno sede le scuole
in base ai programmi annuali presentati dai Comuni
stessi.
L'attuazione degli interventi può avvenire
tramite enti, associazioni non riconosciute ed organismi
che operano nel settore. Art. 14. (Interventi per
il complesso scolastico di S. Salvatore di Cogorno)
Le funzioni in materia di assistenza scolastica relative
agli alunni frequentanti le scuole statali dell'obbligo
presso il complesso scolastico «Villaggio del
Ragazzo» di S. Salvatore di Cogorno, sono svolte
dai Comuni di residenza degli alunni stessi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno i Comuni di cui
sopra trasmettono alla Giunta regionale le proposte
tra loro concordate circa gli interventi di assistenza
scolastica a favore degli alunni frequentanti il complesso
indicato al comma precedente. La Giunta regionale,
ripartisce i contributi tra i Comuni in relazione
alle loro proposte, nei limiti del relativo stanziamento
e tenuto conto di quanto corrisposto per l'anno scolastico
precedente.
Art. 15. (Assegni di studio)
I Comuni concedono contributi in relazione alle richieste
presentate, per la corresponsione di assegni di studio
volti a soddisfare particolari bisogni non coperti
dagli interventi previsti negli articoli precedenti.
L'importo degli assegni di studio e le modalità
per la loro attribuzione devono essere stabiliti tenendo
conto di particolari situazioni economiche delle famiglie;
l'assegno di studio è confermato finché
permangono le condizioni per cui è stato concesso
e può essere cumulato con altri benefici.
TITOLO
IV - INTERVENTI FINANZIARI DELLA REGIONE
Art. 16. (Parametri per la ripartizione dei fondi)
La Giunta regionale è autorizzata a concedere
ai Comuni contributi per gli interventi indicati all'art.
2 nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio
sulla base delle rilevazioni e dei dati relativi all'anno
scolastico precedente.
I parametri per le diverse funzioni sono i seguenti:
1) per i servizi di trasporto degli alunni della scuola
materna e dell'obbligo;
70 per cento in rapporto al numero degli alunni trasportati
moltiplicato per la percorrenza chilometrica media
per alunno; 20 per cento in rapporto inversamente
proporzionale alla densità della popolazione;
10 per cento per i Comuni classificati montani o depressi
in rapporto al numero degli alunni trasportati;
2) per i servizi di trasporto degli studenti degli
istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
ed artistica; 80 per cento in rapporto al numero degli
studenti trasportati moltiplicato per la percorrenza
chilometrica media per alunno; 20 per cento in rapporto
al numero degli studenti provenienti da Comuni classificati
montani o depressi;
3) per i servizi di refezione per gli alunni della
scuola materna e dell'obbligo;
80 per cento in rapporto al numero degli alunni che
usufruiscono del servizio;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi in rapporto al numero degli alunni
che usufruiscono del servizio;
4) per i servizi mensa e di convitto annesso all'istituto
per gli studenti e scuole di istruzione secondaria
superiore ed artistica; 90 per cento in rapporto al
numero degli alunni che usufruiscono del servizio;
10 per cento in rapporto al numero degli studenti
provenienti dai Comuni classificati montani o depressi;
a) per l'attribuzione di assegni di studio:
80 per cento in rapporto al numero degli alunni richiedenti
aventi diritto;
20 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi in rapporto al numero degli alunni
richiedenti aventi diritto;
6) per tutti gli altri tipi di intervento:
90 per cento in rapporto al numero degli alunni;
10 per cento da ripartirsi tra i Comuni classificati
montani o depressi ai sensi della legge 25 luglio
1952, n. 991 e della legge 22 luglio 1966, n. 614
in rapporto alla popolazione residente.
I parametri indicati al presente articolo possono
essere modificati ed aggiornati con deliberazione
del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.
Art. 17. (Contributi per l'acquisto di scuolabus)
La Regione può concedere contributi ai Comuni
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per
l'acquisto di scuolabus da adibirsi al servizio di
trasporto degli alunni.
I Comuni che intendono acquistare scuolabus devono
presentare documentata istanza alla Giunta regionale
che, sentita la Commissione consiliare competente,
provvede all'assegnazione dei contributi sulla base
dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione
dei comuni montani o depressi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge;
- mancanza o incompatibilità oraria di idoneo
servizio pubblico di trasporto;
- dispersione della popolazione scolastica nel territorio
del Comune;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione
scolastica di più Comuni.
Art. 18. (Contributi per l'acquisto di attrezzature
per le mense)
La Regione può concedere contributi ai Comuni
con popolazione non superiore a 10.000 abitanti per
l'acquisto di attrezzature necessarie per le cucine
e i refettori scolastici.
I Comuni che intendono acquistare tali attrezzature
devono presentare documentata istanza alla Giunta
regionale che, sentita la Commissione consiliare competente
provvede all'assegnazione dei contributi sulla base
dei seguenti criteri preferenziali: - classificazione
dei comuni montani o depressi delle vigenti disposizioni
di legge;
- istituzione di servizi che interessino la popolazione
scolastica di più comuni;
- istituzione di servizi sia in attuazione della scuola
a tempo pieno o del doposcuola, sia per alleviare
il disagio degli alunni per il rientro alla propria
abitazione in relazione alla distanza ed agli orari
dei mezzi di trasporto.
Art. 19. (Strutture residenziali)
La Regione può concedere contributi ai Comuni
per posti gratuiti e semigratuiti presso strutture
residenziali, gestite da enti o presso privati a favore
di alunni che, a causa della distanza o di obiettive
condizioni di disagio per l'accesso alla scuola, si
trovano nella necessità di stabilirsi nel comune
ove ha sede la scuola frequentata.
I Comuni che intendono ottenere tali contributi devono
presentare documentata istanza alla Giunta regionale
che, sentita la Commissione consiliare competente,
provvede all'assegnazione dei contributi tenendo conto
delle condizioni economiche degli alunni.
Art. 20. (Assicurazione)
La Regione promuove e finanzia convenzioni per realizzare
idonee forme di assicurazione degli alunni e del personale
di vigilanza delle scuole statali e non statali per
gli eventi dannosi connessi alle attività scolastiche,
parascolastiche, integrative ed al trasporto scolastico,
in carenza di altre forme assicurative.
L'assicurazione copre ogni infortunio che possa verificarsi
durante lo svolgimento delle attività suddette
anche in orario extrascolastico, compresi i percorsi
per accedere alle sedi delle attività stesse;
copre altresì i rischi connessi al trasporto
degli alunni e del personale di vigilanza da casa
a scuola e viceversa, con qualsiasi mezzo esso venga
attuato. La Giunta regionale è autorizzata
a concedere, sentita la Commissione consiliare competente,
contributi per il finanziamento di dette convenzioni.
Art. 21. (Fondo per investimenti particolari)
La Regione iscrive a bilancio stanziamenti volti a
soddisfare particolari esigenze verificatesi su tutto
il territorio regionale o su parte di esso in relazione
alla istituzione ed alla gestione dei servizi previsti
dalla presente legge.
La Giunta regionale ripartisce tali stanziamenti sentita
la Commissione consiliare competente.
TITOLO
V - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 22. (Norma finanziaria). (Omissis).
Art. 23. (Abrogazione leggi).
Sono abrogate le leggi regionali:
2 settembre 1974, n. 31;
31 gennaio 1977, n. 11;
18 agosto 1977, n. 34;
28 febbraio 1978, n. 15.
Sono inoltre abrogati:
gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 31 agosto 1978,
n. 54, nonché ogni altra norma mincompatibile
con la presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 della
L.R. 3 aprile 1984, n. |