REGIONE MARCHE
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 04-09-1992 NORME
IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA DEL DIRITTO
ALLO STUDIO.
ARTICOLO 1 Disposizioni generali
1.
In attuazione dei principi contenuti negli articoli
3, 33 e 34 della Costituzione e nell' articolo
5 dello Statuto regionale e ad integrazione della
LR 5 novembre 1988, n. 43, la presente legge detta
norme per l' organizzazione e la gestione delle
funzioni di assistenza scolastica attribuite ai
comuni, ai sensi degli articoli 42 e 44 del DPR
24 luglio 1977, n. 616, e per la disciplina dei
compiti della Regione in materia.
ARTICOLO 2 Finalità 1
Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico,
sociale e culturale che limitano la partecipazione
dei cittadini al sistema scolastico, il piano
sviluppo della persona e l' inserimento nella
società e nel lavoro, e di concorrere alla
qualificazione del sistema scolastico e formativo,
i comuni singoli od associati realizzano interventi
volti a favorire l' accesso alla scuola materna,
a garantire l' attuazione del diritto allo studio
nella scuola dell' obbligo e ad assicurare agli
studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o
portatori di handicap, la prosecuzione degli studi.
2.Ai fini di cui al comma 1 ed in particolare
per gli interventi di qualificazione del sistema
scolastico o formativo, i comuni si coordinano
con gli organi scolastici e si collegano con le
organizzazioni culturali, sociali ed economiche
presenti nel territorio regionale.
ARTICOLO 3 Tipologia degli interventi
1. Per il raggiungimento delle medesime finalità
di cui all' articolo 2, i comuni singoli o associati,
ferme restando le competenze degli organi scolastici
previste dalle leggi nazionali, attuano i seguenti
interventi:
a) interventi volti a facilitare l' accesso e
la frequenza del sistema scolastico;
a1) servizi di trasporto anche mediante facilitazioni
di viaggio su mezzi di linea ordinaria e relative
attività di accompagnamento;
a2) servizi di mensa o altri interventi sostitutivi,
garantendone la qualità , anche ai fini
di una corretta educazione alimentare;
a3) fornitura di libri di testo o altro materiale
didattico, in modo gratuito o in forma di prestito
agli alunni delle scuole elementari e agli alunni
delle scuole secondarie di 1o e 2o grado in relazione
ad accertate esigenze economiche;
a4) iniziative volte ad individuare ed eliminare
i fenomeni dell' evasione, dell' abbandono precoce,
dell' analfabetismo " di ritorno";
a5) interventi volti a riequilibrare le situazioni
scolastiche e formative nel territorio regionale;
a6) interventi volti a favorire l' integrazione
e la socializzazione nelle strutture scolastiche
dei minori disadattati o in difficoltà
di sviluppo o apprendimento;
a7) interventi di assistenza, di appoggio e fornitura
di materiale didattico e strumentale speciale
ai soggetti portatori di handicap con riferimento
anche all' abbattimento delle barriere di comunicazione,
secondo quanto previsto dal punto i) dell' articolo
25 della LR 5 novembre 1988, n. 43;
a8) iniziative in concorso con programmi statali
e comunitari, per agevolare la frequenza nelle
scuole di ogni ordine e grado dei figli dei lavoratori
emigrati o rimpatriati o degli stranieri immigrati,
in accordo con quanto previsto dalla LR 2 novembre
1988, n. 40;
a9) ogni forma di interventi volta a garantire
ai capaci e meritevoli, previ di mezzi, la prosecuzione
degli studi oltre l'obbligo scolastico;
a10) assicurazione degli alunni delle scuole materne,
elementari e secondarie di primo e secondo grado
per gli accadimenti dannosi connessi alle attività
scolastiche e parascolastiche e ai trasporti;
a11) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui all' articolo 2 della
presente legge.
I servizi di cui alle lettere a1) e a2) possono
essere gestiti direttamente o indirettamente tramite
appalto o convenzione o autogestiti dalle istituzioni
scolastiche:
b) interventi volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico;
b1) fornitura di attrezzature e strumenti didattici
a sostegno della scuola a tempo pieno, della scuola
a tempo prolungato e della sperimentazione, concorrendo
alla realizzazione degli
obiettivi della programmazione educativa didattica
di cui agli articoli 2 e 7 della legge 4 agosto
1977, n. 517;
b2) fornitura di libri alle biblioteche di classe
o di istituto e di ogni altro materiale didattico
di uso collettivo;
b3) facilitazioni all' utilizzazione a fini scolastici
delle strutture culturali, sportive e scientifiche
presenti nel territorio;
b4) iniziative volte a favorire il raccordo tra
i vari ordini di scuole e le istituzioni scolastiche,
la formazione professionale e il mondo del lavoro
nell' ambito delle attività di orientamento
sia in ordine alla programmazione degli studi
dopo il compimento dell' obbligo scolastico, sia
in riferimento alle scelte occupazionali;
b5) interventi volti al superamento delle pluriclassi.
ARTICOLO 4 Destinatari degli interventi
1.Gli interventi volti a facilitare l' accesso
e la frequenza del sistema scolastico e formativo
di cui al punto a) dell' articolo 3 sono attuati
in favore:
a) degli alunni delle scuole materne e dell' obbligo,
statali e non statali;
b) degli studenti delle scuole superiori statali
e non statali, con condizioni di favore per gli
studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi o
portatori di handicap.
2) Gli interventi volti a favorire la qualificazione
del sistema scolastico di cui al punto b) dell'
articolo 3 sono destinati peculiarmente a favorire
la qualificazione della scuola pubblica. Essi
sono estensibili alle scuole non statali che siano
gestite da enti senza fini di lucro e che abbiano
ordinamenti corrispondenti a quelli delle scuole
statali sulla base di un rapporto di convenzione
tra tali istituzioni e i comuni interessati. La
convenzione disciplina il coordinamento dei rispettivi
programmi e attività nel settore e prevede
la presentazione, da parte delle istituzioni convenzionate,
al termine di ogni anno, di un rendiconto relativo
alla utilizzazione dei contributi ottenuti.
3)Per gli studenti che frequentano i corsi di
formazione professionale si applicano le norme
di cui alla LR 26 marzo 1990, n. 16.
ARTICOLO 5 Assistenza socio - sanitaria
1. I comuni singoli o associati, ai sensi dell'
articolo 23 della LR 5 novembre 1988, n. 43, coordinano
gli interventi di assistenza sociale con quelli
di assistenza sanitaria.
2.Le prestazioni sanitarie all' interno delle
strutture scolastiche sono garantite dai competenti
servizi delle unità sanitarie locali.
ARTICOLO 6 Contribuzione degli utenti agli oneri
sei servizi
1.La partecipazione degli utenti agli oneri dei
servizi viene determinata dai comuni in base a
quanto disposto dell'articolo 6 della LR 5 novembre
1988, n. 43.
ARTICOLO 7 Funzioni della Regione
1. La Regione concorre alla realizzazione delle
finalità di cui all' articolo 2 della presente
legge con:
a) l'emanazione di indirizzi per l' attuazione
del diritto allo studio;
b) la promozione, la realizzazione e la diffusione
di studi, documentazioni e ricerche intese ad
acquisire gli elementi conoscitivi necessari per
il conseguimento degli obiettivi previsti dalla
presente legge;
c) la predisposizione nell' ambito del sistema
informativo regionale, di moduli per assicurare
la omogeneità della raccolta e del trattamento
dei dati da parte degli enti locali e in collaborazione
con l' osservatorio regionale sul mercato del
lavoro di adeguati servizi per l' orientamento
scolastico e professionale particolarmente dopo
il compimento dell'obbligo scolastico;
d) la promozione di iniziative per la realizzazione,
anche tramite progetti pilota, di obiettivi specifici
per contribuire alla soluzione di problemi emergenti;
e) l' impiego coordinato di tutte le risorse destinate
all'attuazione del diritto allo studio secondo
quanto previsto dal punto a) dell' articolo 10
della LR 5 novembre 1988, n. 43.
2. La Regione nell' assolvimento delle funzioni
di cui al comma 1 tiene conto delle indicazioni
fornite dai comuni, dai consigli scolastici provinciali
e dall' IRRSAE.
ARTICOLO 8 Disposizioni finanziarie. omissis
ARTICOLO 9 Disposizioni finali
1. La LR 23 gennaio 1975, n. 4 è abrogata
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e farla osservare come legge della Regione Marche.
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