Primo giorno di scuola: 16 settembre;
Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025;
Vacanze di Pasqua: dal 17 aprile al 22 aprile 2025;
Ultimo giorno di scuola: 7 giugno 2025 (30 giugno le scuole dell'infanzia).

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali:

Tutte le domeniche;
1 novembre 2024: Tutti i Santi;
8 dicembre 2024: Immacolata concezione;
25 dicembre 2024: Natale;
26 dicembre 2024: Santo Stefano;
1 gennaio 2025: Capodanno;
6 gennaio 2025: Epifania;
20 aprile 2025: Pasqua;
21 aprile 2025: Lunedì dell’Angelo;
25 aprile 2025: Festa della Liberazione;
1 maggio 2025: Festa del Lavoro;
2 giugno 2025: Festa nazionale della Repubblica;
Festa del Patrono (secondo la normativa vigente).

REGIONE PUGLIA
LEGGE REGIONALE N. 42 DEL 12-05-1980 “NORME ORGANICHE PER L' ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO”

TITOLO I - FINALITA' DELLA LEGGE

ARTICOLO 1 (Obiettivi)
1. La Regione, allo scopo di favorire un costante rapporto tra scuola, societa' e mondo del lavoro, programma, promuove ed attua interventi diretti a rimuovere gli ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio anche nel quadro dell' educazione permanente e secondo le esigenze dell' istruzione ricorrente.
2. Tali interventi sono fiscalizzati alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo umano, culturale e sociale di cui agli articoli 7 e 8 dello Statuto della Regione Puglia e in applicazione del DPR 24/ 7/ 1977, n. 616.
ARTICOLO 2 (Destinatari)
1. La presente legge e’ destinata agli utenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla scuola materna e dell’ obbligo, agli studenti delle Universita’ e, per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini.
ARTICOLO 3 (Forme di intervento)
1. Al conseguimento degli obiettivi previsti dal precedente art. 1, la Regione provvede mediante:
a) l' erogazione di finanziamenti ai Comuni per l' espletamento delle funzioni ad essi attribuite a norma degli artt. 42 e 45 del DPR 616/ 77 e da estendersi anche alle scuole materne;
b) i supporti tecnici all' azione di orientamento scolastico svolta dai distretti scolastici;
c) la realizzazione di strutture e servizi per la educazione permanente e la istruzione ricorrente di tutti i cittadini, in armonia con gli indirizzi ed i bisogni emergenti;
d) la programmazione di interventi nell' edilizia scolastica con l' indicazione di criteri che condizionino l' erogazione di fondi regionali al rispetto della vigente normativa;
e) la predisposizione di servizi di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari.
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI
ARTICOLO 4 (Programmazione distrettuale)
1. I consigli distrettuali scolastici, nell’ espletamento delle loro funzioni, sulla base degli indirizzi della Regione e delle proposte dei consigli di circolo e di istituto, elaborano, per l’ anno finanziario successivo, il programma annuale per l’ attuazione del diritto allo studio.
2. Tale programma, che dovra' indicare le singole forme, le priorita' nonche' la localizzazione degli interventi, viene inviato alla Regione ed ai Comuni del distretto scolastico e al Consiglio scolastico Provinciale.
ARTICOLO 5 (Piani comunali)
1. I Comuni, entro il mese di giugno, in linea con le indicazioni contenute nel programma distrettuale e tenendo conto dei fabbisogni, delle proprie risorse, di quelle indicate nei bilanci annuali e pluriennali della Regione e dei fondi attribuiti direttamente dallo Stato, elaborano il piano annuale di intervento per l' espletamento delle funzioni e dei servizi di assistenza scolastica di cui alla lettera a) del precedente art. 3.
2. Detto piano dovra' indicare le singole forme, le priorita' nonche' la localizzazione degli interventi. I Comuni formulano, altresì, alle rispettive Province e alla Regione proposte per l' azione di programmazione e coordinamento dei servizi di cui alla lettera b) del precedente articolo 3.
ARTICOLO 6 (Piano regionale)
1. Nel quadro del programma di sviluppo economico, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, elabora il piano annuale per l' attuazione del diritto allo studio, tenendo conto dei programmi dei distretti scolastici e dei piani di intervento proposti da ciascun Comune, nonche' delle proposte di coordinamento formulate dai Consigli scolastici provinciali, di cui all' art. 15 del DPR n. 416 del 31- 5- 1974.
2. Il piano regionale individua i fabbisogni in relazione alla popolazione scolastica, alle condizioni socio - economiche delle zone, al tipo di insediamento sul territorio, all' indice di carenza dei servizi.
3. Detto programma di intervento viene definito entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del bilancio annuale e pluriennale della Regione.
4. Nell' elaborazione del piano regionale annuale per l' attuazione del diritto allo studio sara' data priorita' agli interventi destinati agli alunni della scuola materna e dell' obbligo, e diretti a favorire le iniziative del tempo pieno.
5. Saranno inoltre privilegiati gli interventi di tipo collettivo rispetto a quelli a carattere individuale.
6. In particolare la Regione eroghera' ai Comuni contributi sulla base delle seguenti priorita':
a) servizi di mensa;
b) servizi di trasporto;
c) dotazione e funzionamento delle biblioteche di classe e d' istituto;
d) interventi per l' integrazione scolastica degli handicappati e dei disadattati;
e) espletamento dei servizi e delle attivita' di cui alle lettere b), d), f) e g) dell' art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, ad integrazione dei contributi che i consigli di circolo e d' istituto ricevono dallo Stato;
f)* interventi a favore degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi che frequentino le scuole secondarie superiori anche fuori dell' ambito regionale, qualora non sussitano condizioni di reciprocità interregionale; * lettera così modificata dall’art. 1 della l.r. 43/80
g) assegnazione di fondi ai Convitti nazionali e ai Convitti annessi agli Istituti professionali e/ o tecnici di Stato per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti agli studenti capaci e meritevoli che versino in particolari condizioni di bisogno, oltreche' per garantire la funzionalita' e l' efficienza dei Convitti medesimi;
h) provvidenze per incentivare l' istituzione delle scuole materne comunali che assicurino, comunque, il funzionamento degli organi collegiali della scuola.
6. Al fine di favorire le associazioni dei Comuni entro gli ambiti territoriali di cui all' art. 11 della legge 833 per l' espletamento dei servizi ed interventi prioritari di cui al presente articolo, viene assegnato a ciascun Comune consorziato un ulteriore fondo pari al 10% dell' intero contributo spettante in base al piano regionale.
ARTICOLO 7
1. Oltre a quanto previsto dall' art. 2 la presente legge e' destinata anche alle Scuole non statali pubbliche e private di ogni ordine e grado.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI
ARTICOLO 8* (Funzioni dei Comuni) *Articolo così modificato dall’art. 2 della l.r. 43/80
1. I Comuni, tenendo conto delle priorita' indicate nel precedente art. 6, realizzano i seguenti interventi:
1) istituzione, organizzazione e funzionamento del servizio di mensa;
2) trasporto e facilitazione di viaggio;
3) contributi di gestione per le Scuole materne non statali, con priorita' per le scuole materne comunali mediante erogazione di fondi per la copertura delle rette di frequenza di alunni provenienti da famiglie con fasce di reddito predeterminate dai Comuni. Maggiori contributi vengono erogati a favore di scuole materne non statali che assolvono al pubblico servizio in zone sprovviste di scuole pubbliche in numero sufficiente rispetto all' utenza. Le scuole materne non statali per fruire dei contributi sono tenute ad inviare un rendiconto di utilizzazione dei fondi all'Ente erogatore secondo le modalita' fissate dallo stesso. Il rapporto tra le istituzioni educative di cui innanzi ed i Comuni, secondo i precedenti criteri, viene regolato da apposita convenzione sulla base di indicazioni dell' Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione;
4) provvidenze di natura individuale per gli alunni frequentanti le scuole elementari e medie di 1° grado non statali. Nel caso tali istituzioni educative assolvano al pubblico servizio, in zone particolarmente carenti di scuole pubbliche rispetto all' utenza, saranno assicurate anche provvidenze di natura collettiva;
5) contributi per l' acquisto di materiale didattico ad uso collettivo ed individuale, nonche' per la dotazione alle biblioteche di classe e di istituto di libri, giornali e riviste;
6) fornitura di libri di testo agli alunni bisognosi;
7) interventi idonei a favorire l' organizzazione di attivita' parascolastiche, ricreative, extra scolastiche, interscolastiche, ad integrazione di quelle promosse dallo Stato per l' attuazione della scuola a tempo pieno, anche con colonie, soggiorni di vacanze e campeggi e la fornitura del materiale relativo;
8) potenziamento di residenze e convitti per studenti, concessioni di posti gratuiti e semigratuiti in convitti ivi compresi i Convitti nazionali, nonche' assegni di alloggio in pensionati;
9) iniziative per l' eliminazione dell' evasione dell' obbligo scolastico, delle cause di ripetenza e di interruzione scolastica;
10) interventi per il decondizionamento socio - psico - pedagogico e culturale degli handicappati e dei disabili, favorendone la integrazione mediante l' inserimento nelle strutture scolastiche ordinarie, salvo casi di eccezionale gravita' per i quali si rende necessaria un' adeguata assistenza da realizzare possibilmente nell' ambito delle stesse strutture. Per il raggiungimento di tali finalita' possono essere stipulate convenzioni con enti ed istituzioni che operano nel settore, privilegiando il finanziamento di ben definiti progetti socio - educativi, concordati con gli organi collegiali della scuola. Gli interventi in questo settore sono complementari di quelli previsti e realizzati dallo Stato con la legge 4 agosto 1977, n. 517 e devono tenere conto della specificita' e delle competenze statali in materia;
11) il reinserimento scolastico, sociale e culturale degli emigrati attraverso strumenti educativi ed integrativi della scuola e della societa', anche di intesa con gli interventi nel settore programmati dalla CEE e nel rispetto di quanto previsto in materia della LR n. 65 del 23- 10- 1979;
12) istituzione e potenziamento dei servizi di medicina scolastica nelle scuole statali e non statali, di intesa con le unita' sanitarie locali;
13) azione di profilassi e di iniziative rivolte al decondizionamento sul piano fisico, psichico ed ambientale per eliminare le cause di devianza e di disadattamento sociale, prevenire e combattere il diffondersi dell'uso della droga e rimuovere le cause della delinquenza minorile connesse alla mancata fruizione del diritto allo studio.
2. I servizi di cui al presente articolo sono destinati anche ai lavoratori studenti e agli adulti che frequentino corsi finalizzati all' adempimento dell' obbligo scolastico. Saranno, altresì, stanziati appositi contributi dallo Stato o promossi di intesa con le organizzazioni sindacali. Per la gestione dei servizi di cui al presente articolo, i Comuni possono avvalersi dell’opera dei Consigli di circolo e di Istituto, anche mediante l’assegnazione dei fondi necessari agli stessi.
ARTICOLO 9 (Personale)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente art. 8 i Comuni dispongono la assunzione del personale necessario nel rispetto dei propri ordinamenti e della legislazione statale vigente, utilizzando il personale riveniente dai disciolti Patronati scolastici e Consorzi provinciali dei Patronati scolastici di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 53 dell' 11- 10- 1978.
2. Ai fini della riqualificazione e dell' aggiornamento del personale di cui al 1° comma, i Comuni si avvalgono delle disposizioni previste dalla LR 17 ottobre 1978, n. 54 sulla Formazione Professionale.
3.* Il personale di cui al 2° comma dell' art. 11 della LR 11 ottobre 1978, n. 53, viene immesso nei ruoli regionali previa idoneita' conseguita mediante concorsi per l' inserimento nelle fasce funzionali corrispondenti alla qualifica di assunzione, purchè in possesso dei requisiti generali per l’accesso al livello del concorso. *Comma così modificato dall’art. 3 della l.r. 43/80
ARTICOLO 10* (Funzioni della Regione)
1. La Regione realizza le finalita' di cui alla presente legge con:
a) la promozione di studi, documentazioni e ricerche finalizzate alla migliore conoscenza dei problemi del diritto allo studio;
b) la sperimentazione di nuove iniziative e metodologie di intervento nella materia;
c) la organizzazione di convegni, incontri di studio, interventi promozionali, manifestazioni culturali ed educative alle quali siano interessate strutture formative operanti nella Regione;
d) l' organizzazione di ricerche da parte degli alunni di scuole di ogni ordine e grado;
e) ricerche ed attivita' promozionali in materia di diritto allo studio.
2. Per tali interventi viene istituito un apposito fondo nei bilanci annuali e pluriennali della Regione, la cui consistenza non puo' essere superiore al 3% del finanziamento previsto per la presente legge.
3. Per quanto concerne le iniziative di cui ai paragrafi a), b) e c) del primo comma, la Regione terra' conto delle indicazioni fornite dai Consigli scolastici provinciali. *Vedi il regolamento regionale 3/2004
ARTICOLO 11 (Distretti scolastici)
1. La Regione riconosce la funzione programmatoria e propositiva dei consigli scolastici distrettuali cosi' come indicata dall' art. 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.
2. Per l' esercizio di tali funzioni e per la realizzazione di iniziative promozionali di studio e di ricerca nella materia, la Regione eroga contributi ai consigli scolastici distrettuali sulla base di programmi ben definiti e per obiettivi specifici di attivita'.
ARTICOLO 12 (Vigilanza e controllo)
1. Gli atti contabili relativi all' utilizzazione dei fondi assegnati ai sensi dei precedenti articoli restano acquisiti alla scuola e/ o Ente per l' esercizio del potere di vigilanza della Regione.
2. Tutti gli enti beneficiari sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dei fondi utilizzati.
ARTICOLO 13 (Servizio regionale per l' orientamento)
1. Ai sensi dell' art. 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell' art. 31 della Legge regionale 17 ottobre 1978, n. 54 e nel rispetto delle funzioni demandate in materia ai distretti scolastici, e' istituito il servizio regionale per l' orientamento.
2. Il servizio ha lo scopo di contribuire a:
a) rendere efficace e valido il raccordo tra diritto allo studio e diritto alla formazione e al lavoro, garantendo il collegamento tra i sistemi formativi scolastico e professionali, ai fini della programmazione e dell' attuazione di iniziative e attivita' rispondenti ai bisogni del territorio;
b) rimuovere le cause dell' emarginazione sociale, operando per l' inserimento e/ o il reinserimento formativo, lavorativo e sociale degli invalidi, dei disabili, degli handicappati e dei disadattati in genere:
c) definire i programmi regionali di attivita' di orientamento e di formazione utilizzando i dati e le notizie, concernenti il sistema produttivo ed il mercato del lavoro, rilevati ed analizzati dall' osservatorio regionale del mercato del lavoro.
3. Il servizio di orientamento si caratterizza fondamentalmente come struttura di ricerca operativa e di documentazione ed ha ruolo di promozione e consulenza tecnica nei confronti del sistema policentrico che presiede al processo formativo e produttivo.
ARTICOLO 14* (Organizzazione del servizio regionale di orientamento) *Articolo abrogato dall’art. 36 della l. r. 15/2002 dalla data di entrata in vigore della stessa
ARTICOLO 15 (Educazione permanente)
1. La Regione, nel quadro dell' educazione permanente, attribuisce un posto preminente all'area dell' eta' adulta e, per la programmazione e la gestione dell' attivita' extrascolastica a cio' finalizzata, si avvale degli Enti Locali, dei distretti scolastici, delle associazioni culturali, professionali e sociali.
ARTICOLO 16 (Strutture e servizi)
1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all' articolo precedente, la Regione utilizza le strutture dei Centri di Servizi Sociali e Culturali di cui alla LR n. 76 del 12- 12- 79.
2. Tali Centri assumono la denominazione di Centri regionali dei Servizi Educativi e Culturali.
3. Il loro numero e' determinato in ragione di uno per ogni distretto scolastico. I Centri assicurano il servizio di educazione permanente in tutti i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale.
4. I Centri avranno sede, di norma, nel Comune in cui e' ubicato il Consiglio scolastico distrettuale.
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i Comuni interessati, ove necessario, inviano alla Regione una pianta planimetrica dei locali da adibire a sede dei centri di cui al 2° comma, nonche' la richiesta di strutture, attrezzature e suppellettili indispensabili per la funzionalita' degli stessi.
5. Entro il predetto termine, i Comuni ed i Consigli scolastici distrettuali inviano una proposta concernente l' organico degli operatori necessari in ciascun ambito territoriale per l' espletamento dei compiti di cui al successivo art. 17, tenendo conto della popolazione
residente, delle strutture socio - educative esistenti, delle condizioni socio - economiche di ciascuna area.
6. Gli oneri relativi alle spese di funzionamento del centro saranno assunti a carico della Regione con apposita legge di finanziamento, nella quale saranno indicati i limiti organici degli operatori di ciascun Centro, da emanarsi entro quattro mesi dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 17 (Compiti)
1. I Centri regionali di Servizi Educativi e Culturali curano iniziative rivolte a:
1) acquisire dati e informazioni e predisporre analisi per la programmazione culturale della Regione e degli Enti Locali e concorrere alla rilevazione delle modificazioni socio - culturali del territorio di pertinenza;
2) collaborare per la realizzazione di iniziative culturali promosse dalla Regione e dagli Enti locali anche per la catalogazione, valorizzazione e difesa dei beni culturali, archeologici e ambientali;
3) formulare proposte ed esprimere indicazioni relative agli interventi regionali in tema di promozione culturale in modo da trasmettere istanze che emergono attraverso ampi momenti di partecipazione democratica;
4) promuovere ed organizzare iniziative culturali, artistiche, teatrali, cinematografiche e musicali e svolgere studi e ricerche anche in collaborazione con gli Enti locali, le istituzioni culturali esistenti nel territorio e le associazioni democratiche al fine di diffondere la cultura in una visione complessiva delle tematiche presenti nel mondo contemporaneo;
5) gestire un servizio di pubblica lettura sulla base della dotazione libraria gia' esistente, opportunamente incrementata. Le biblioteche dei Centri, per valorizzare il loro ruolo di animazione e promozione culturale, si raccordano con le altre biblioteche regionali in una visione integrata e articolata del sistema bibliotecario complessivo operante in Puglia;
6) formare gli adulti mediante azioni di recupero e tecniche moderne di alfabetizzazione;
7) organizzare seminari, convegni, corsi residenziali, corsi per adulti;
8) fornire strumenti tecnici di sostegno alle attivita' di educazione permanente e di perfezionamento culturale e professionale dei lavoratori;
9) realizzare corsi di educazione musicale;
10) raccordare l' orientamento scolastico e professionale alla programmazione regionale ed ai compiti operativi delegati alle Province;
11) ricercare ed elaborare dati relativi ai fenomeni della evasione dell' obbligo scolastico; dell' emarginazione e dell' indice di utenza dei servizi di assistenza scolastica;
12) favorire l' interscambio educativo e culturale di cui alle lettere e) ed f) dell' art. 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;
13) estendere alle comunita' di base la fruizione dei musei e delle biblioteche di circolo e di istituto in correlazione con i rimanenti beni bibliografici esistenti nell' ambito territoriale;
14) realizzare iniziative di educazione permanente presso presidii sanitari, di difesa e protezione civile e nelle istituzioni educative e rieducative;
15) valorizzare la cultura delle minoranze etniche mediante opportune azioni di conoscenza linguistica, storica e di folklore locale;
16) realizzare quant'altro gia' di competenza dello Stato e trasferito alle Regioni in materia di educazione degli adulti.
ARTICOLO 18 (Edilizia scolastica)
1. La programmazione degli interventi di competenza regionale in materia di edilizia scolastica, che concernono l' acquisto, la costruzione di nuovi edifici scolastici, il completamento, l' ampliamento e il riattamento di quelli gia' esistenti, viene svolta dall' Assessorato alla PI della Regione.
ARTICOLO 19 (Edilizia scolastica - interventi)
1. Per gli adempimenti di cui al precedente articolo l' Assessorato alla Pubblica Istruzione, tenendo conto dei piani di intervento elaborati dai Comuni, dalle Province e loro Consorzi, sulla base della programmazione distrettuale considerate le carenze di strutture di edilizia scolastica sul territorio, formula una proposta di interventi.
Tale proposta va articolata con ordine di priorita' anche al fine di costituire unita' scolastiche territorialmente e socialmente integrate e di assicurare, di regola, la presenza nel distretto di scuole dello Stato di ogni ordine e grado. L' Assessorato alla Pubblica Istruzione, sentita la competente Commissione consiliare, invia tale proposta al gruppo di lavoro intersettoriale
nominato dalla Giunta regionale, per la successiva elaborazione dei piani triennali e dei programmi annuali di finanziamento, ai sensi del 3° comma dell' art.7 della LR 12 agosto 1978, n. 37, ferme restanti le priorita' indicate sulla proposta.
ARTICOLO 20* (Opere Universitarie)
*Articolo abrogato dal comma 1 dell’art. 44 della l.r. 12/96
ARTICOLO 21* (Universita' ed Istituti di ricerca)
*Articolo abrogato dall’art. 41 della l.r. 12/88
ARTICOLO 22 (Istituto regionale di Ricerca, Sperimentazione e aggiornamento Educativo)
1. La Regione, per le funzioni di programmazione, ricerca e sperimentazione, di cui agli articoli della presente legge, si avvale della collaborazione dell' IRRSAE anche al fine di confrontare e di utilizzare i risultati conseguiti nell' area operativa comune.
ARTICOLO 23 (Ufficio studi e programmazione)
1. L' Ufficio “ Programmazione delle attivita' di formazione”, istituito con l' art. 6 della LR 17 ottobre 1978, n. 54, assume la denominazione di “ Ufficio studi e programmazione”.
2. Le funzioni istituzionali di detto Ufficio si estendono a tutti i problemi concernenti il diritto allo studio.
3. In particolare vengono demandati al predetto Ufficio:
- i compiti di cui all' art. 10 della presente legge, nonche' quelli della LR 54/ 78 sulla Formazione Professionale;
- il funzionamento dell' << equipe di esperti per l' orientamento di cui all' art. 14;
- l' utilizzazione di operatori ed esperti per le tematiche concernenti il diritto allo studio e la Formazione Professionale.
4. In attesa della legge sulla strutturazione degli uffici, i settori Assistenza scolastica e Formazione Professionale, vengono unificati assumendo la denominazione di settore della P.I.
ARTICOLO 23 bis* *Articolo introdotto dall’art. 4 della l.r. 43/80
1. Tutti gli interventi previsti dalla presente legge si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato in materia di ordinamento degli studi e delle attribuzioni proprie degli organi scolastici preposti alla gestione della scuola.
TITOLO IV - NORME TRANSITORIE
ARTICOLO 24 (Istituti professionali di Stato)
1. In deroga a quanto stabilito nei precedenti artt. 3, 6 e 8 e fino alla entrata in vigore della legge di riforma della scuola secondaria superiore, l' assistenza scolastica a favore degli alunni frequentanti gli Istituti Professionali di Stato e dei Convitti annessi e' assicurata direttamente dalla Regione, sulla base dei piani finanziari elaborata dai Consigli degli Istituti interessati, tramite i Comuni competenti per territorio.
ARTICOLO 25* (Personale dei Centri di Orientamento) *Articolo abrogato dall’art. 36 della l.r. 15/2002 dalla data di entrata in vigore della stessa
ARTICOLO 26* (Educazione permanente) *Articolo così sostituito dall’art. 5 della l.r. 43/80
1. Fino all’ emanazione della legge di finanziamento delle strutture e delle piante organiche dei servizi di cui all’ articolo 16, la Regione realizza le medesime attivita’ di educazione permanente apprestate per l’ anno scolastico 1978/ 79, utilizzando in via prioritaria il personale che abbia avuto l’ incarico nello stesso anno scolastico 1978/ 79.
2. Comma abrogato dall’art. unico della l.r. 35/90.
3. I relativi oneri fanno carico nella misura di lire 2.400.000.000= al Cap. 00302 del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1980 ed al corrispondente Capitolo di bilancio per l' esercizio finanziario 1981.
4. Le attivita' e le iniziative di educazione permanente saranno realizzate utilizzando le sedi ed i beni dei Centri Sociali di Educazione Permanente e dei Centri di Lettura, trasferiti ai Comuni ai sensi dell' art. 14 della LR 17 aprile 1979, n. 22, nonche' le strutture scolastiche del territorio,
di intesa con gli Enti locali e con gli Organi collegiali della scuola, secondo le modalita' di cui all' art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
5. Gli oneri relativi all' espletamento dei servizi anzidetti fanno carico al Cap. 10602 del bilancio della Regione per l' esercizio 1980 ed al corrispondente capitolo di Bilancio per l' esercizio 1981.
6. Il personale in servizio nell’anno scolastico 1979/80 e che abbia avuto lo stesso incarico nell'a’no scolastico 1978/79 ha diritto ad essere inquadrato nei ruoli regionali previo concorso riservato secondo quanto sarà stabilito con successiva legge regionale da approvare entro il 31.12.1980.
7. Allo scopo di non creare soluzioni di continuita' nella erogazione dei servizi il personale in questione continuera' ad essere utilizzato dalla Regione nelle sue attuali strutture ( CSEP, centro di Lettura, corsi di perfezionamento culturale, corsi di Orientamento musicale, ecc.) fino alla data di entrata in vigore della legge di inquadramento di cui al comma precedente e comunque non oltre il 31- 12- 1980.
8. In via eccezionale l’Amministrazione regionale è autorizzata a coprire in unica soluzione i posti vacanti rispetto al contingente di 733 unità di cui all’anno scolastico 1978/79 mediante contratto a termine fino al 31.12.1980.
ARTICOLO 27 (Gruppi di lavoro)
1. In attesa della legge organica sulla ristrutturazione degli uffici, i gruppi di lavoro, di cui all' art. 38 della LR n. 18 del 25- 3- 74, costituiti con deliberazione della Giunta regionale n. 2730 del 18- 5- 79, continuano ad attendere ai compiti istituzionali.
ARTICOLO 28 (Borse di studio)
1. Gli studenti, che all' entrata in vigore della presente legge abbiano maturato il diritto ad una borsa di studio pluriennale di cui alla LR 5 settembre 1972, n. 10, mantengono tale diritto fino al compimento del ciclo degli studi alle condizioni previste nel bando di concorso per il quale la borsa di studio fu assegnata.
2. La Regione provvede direttamente alla liquidazione delle borse di studio di cui al precedente comma mediante la istituzione di un apposito capitolo di spesa.
ARTICOLO 29 (Assistenza scolastica per gli studenti universitari)
1. In attesa dell' emanazione delle norme per l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica in favore degli studenti universitari di cui al 2° comma dell' art. 20, le funzioni delle Opere Universitarie continuato ad essere disciplinate dalla legislazione vigente, sostituendosi la Regione allo Stato per l' erogazione dei fondi necessari ed integrando i Consigli di Amministrazione delle Opere con la persona dell' Assessore regionale alla P.I. o suo delegato.
2. La Regione provvede alle spese necessarie per l' esercizio delle funzioni di che trattasi mediante l' istituzione di appositi capitoli di spesa cui faranno carico, altresì, gli oneri derivanti dall' applicazione dell' ultimo comma dell' articolo 20.
ARTICOLO 30 (Disposizioni transitorie per l' anno scolastico 1979/ 80)
1. La Giunta regionale provvede direttamente nell' ambito delle somme stanziate nel bilancio per l' esercizio 1980 alla erogazione delle somme dovute ai Comuni e alle scuole per l' anno scolastico 1979/ 80.
2. Eventuali residui di contributi erogati alle scuole per l' anno scolastico 1978/ 79 e nei precedenti, non impegnati dai Consigli di Istituto, potranno essere utilizzati dalle stesse scuole nell' anno scolastico 1979/ 80 per le medesime finalita' per le quali furono assegnati.
3. Al fine di assicurare la continuita' nelle attivita' ed iniziative concernenti il diritto allo studio attribuite ai Comuni, i piani regionali di intervento per l' anno scolastico 1980/ 81 vengono elaborati prescindendo dalle procedure di cui agli artt. 4 e 5 ed in graduale attuazione dell' art. 6 della presente legge, per una spesa complessiva non inferiore a quanto gia' stanziato nell' anno scolastico 1979/ 80 per le stesse attivita'.
4. A tale fine i distretti scolastici e i Comuni sono tenuti a far prevenire le richieste entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 31 (Disposizioni finanziarie) Omissis
ARTICOLO 32 (Disposizioni Finali)
1. Con l' entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme vigenti in contrasto con essa.
La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.