REGIONE SARDEGNA
LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1984, N. 31 NUOVE
NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SULL'ESERCIZIO
DELLE COMPETENZE DELEGATE. TITOLO I (FINALITA'
E OBIETTIVI DELLA LEGGE)
Art.1
Finalità e obiettivi
Al fine di concorrere a rendere effettivo il diritto
allo studio, in attuazione degli articoli 3 e
34 della Costituzione, dell'articolo 5 dello Statuto
e della norma prevista nel Capo quinto del decreto
del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 348, la Regione, i Comuni e i Consorzi di Comuni
promuovono e attuano gli interventi e i servizi
previsti dalla presente legge in modo da perseguire
le seguenti finalità :
a) generalizzare la frequenza della scuola materna;
b) rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale e quelli derivanti da stati invalidanti
e inabilitanti che possono determinare l'evasione
dell'obbligo scolastico o ne rendono eccessivamente
oneroso l'assolvimento;
c) favorire il proseguimento degli studi ai capaci
e meritevoli in disagiate condizioni economiche;
d) favorire l' inserimento scolastico dei figli
degli emigrati;
e) promuovere e sostenere lo sviluppo della scuola
a pieno tempo, a tempo prolungato, e delle attività
di integrazione e di sostegno, anche nei mesi
estivi, attraverso la predisposizione di strutture
e di servizi collettivi atti a rendere pienamente
operante l'agibilità e la funzionalità
educativa delle scuole;
f) favorire - al fine di garantire il pieno esercizio
del diritto allo studio e all'apprendimento -
lo sviluppo delle iniziative di ricerca e di sperimentazione
didattica, di programmazione educativa, anche
in collaborazione con l'IRRSAE, in attesa dell'emanazione
di apposita normativa regionale;
g) assicurare il compimento dell'obbligo scolastico
da parte degli adulti e l'accesso alla scuola
da parte dei lavoratori, favorire ogni altra iniziativa
di promozione educativa e culturale, nel quadro
di un sistema regionale di educazione permanente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, nel quadro delle
direttive generali indicate dal programma regionale
di cui al successivo articolo 14, stabiliscono
le modalità ed i criteri per l'attuazione
degli interventi, coordinandoli ed integrandoli
con quelli dello Stato e degli altri enti. La
Regione, nel perseguire queste finalità
, promuove il coordinamento dei servizi per il
diritto allo studio con i servizi sanitari, sportivi,
ricreativi, turistici, sociali, assistenziali
e con le attività integrative della scuola
e con la valorizzazione del ruolo propositivo
e programmatorio degli organi collegiali della
scuola di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, e successive
modificazioni.
TITOLO II (TIPOLOGIA E DESTINATARI DEGLI INTERVENTI)
Art.2 Scuola materna
Nel settore della scuola materna i Comuni, o i
Consorzi di Comuni sentiti gli organi collegiali
della scuola, attuano i seguenti interventi: a)
servizio di trasporto e relativi oneri assicurativi;
b) servizio di mensa;
c) acquisto di materiale didattico, ludico e delle
relative attrezzature;
d) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1 (comma
1, lettera a).
Per garantire nelle scuole materne private l'attuazione
dei servizi, di cui al primo comma, e la parità
di trattamento a tutti gli utenti, i Comuni o
i Consorzi di Comuni devono stipulare con le scuole
o con gli enti gestori, che ne facciano richiesta,
apposite convenzioni. Gli enti gestori presentano
ai Comuni o al Consorzio di Comuni, con cui sono
convenzionati, un rendiconto relativo all'utilizzazione
dei contributi e delle rette percepite al termine
di ogni anno.
La Regione emanerà apposite direttive alle
quali i Comuni dovranno ispirarsi nella stipula
della convenzione.
Art.3 - Interventi straordinari regionali per
la scuola materna
In considerazione del grave indice di carenza
di strutture pubbliche adeguate, al fine di garantire
ed estendere l'esercizio del diritto allo studio
e in attuazione delle finalità indicate
nell'articolo 1, la Regione, sulla base del programma
annuale degli interventi per il diritto allo
studio da sottoporre al parere della competente
Commissione consiliare entro il 31 marzo di ogni
anno, eroga contributi alle scuole materne nel
limite del 75 per cento e nei limiti degli stanziamenti
regionali, per:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonchè il riattamento eventuale degli immobili,
sentito il parere delle amministrazioni comunali
sedi della scuola;
b) gli arredamenti e le attrezzaure d'uso;
c) le spese di gestione. Sono escluse dalla erogazione
dei contributi le spese che per legge sono di
competenza dello Stato. Art.4 Edifici scolastici
ESMAS.
La Regione con successiva legge regionale regolarmenterà
il regime di proprietà degli edifici scolastici,
costruiti con fondi pubblici e attualmente affidati
alla gestione dell'ESMAS.
Art.5 Rappresentanti della Regione negli organi
dell'ESMAS
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale della pubblica istruzione,
sentito il parere della competente Commissione
consiliare, designa al Ministro della pubblica
istruzione, un rappresentante dell'Amministrazione
regionale, da chiamare a far parte del Consiglio
di amministrazione dell'ESMAS ai sensi dell'articolo
7, secondo comma, n. 6, della legge 1º giugno
1942, n. 901, e un altro rappresentante da chiamare
a far parte del Collegio dei revisori dei conti
ai sensi dellarticolo 10 della medesima
legge 1º giugno 1942, n. 901.
Art.6 Scuola dell'obbligo
Nel settore della scuola dell'obbligo, ivi compresi
i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di Comuni,
sentiti gli organi collegiali, attuano i seguenti
interventi:
a) servizio di trasporto, da realizzarsi sia mediante
facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea ordinaria
sia mediante l'eventuale acquisto degli appositi
mezzi e la loro gestione.
I mezzi adibiti al trasporto degli alunni possono
essere utilizzati anche quando gli alunni debbano
partecipare ad attività scolastiche o parascolastiche
o alle attività ricreative o sportive connesse
con la programmazione scolastica; possono essere
altresì utilizzati, purchè le norme
sulla circolazione stradale lo consentano, per
il trasporto di alunni frequentanti scuole anche
di grado diverso;
b) servizio di mensa, al fine di favorire le iniziative
di sperimentazione di tempo pieno e di tempo prolungato;
c) forniture gratuite dei libri di testo per gli
alunni delle scuole elementari secondo le modalità
per l'acquisto e per la distribuzione determinate
dai Comuni;
d) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per
l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani
e di periodici, attinenti alla realtà della
Sardegna - con precisi riferimenti alla storia
civile, politica, economica, letteraria e artistica,
alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle
usanze e alla cultura in generale del popolo sardo
- per le biblioteche di classe, di circolo e di
istituto e di attrezzature e materiale didattico
di uso collettivo;
e) fornitura gratuita o semigratuita di libri
di testo, pubblicazioni didattiche, attinenti
alla realtà della Sardegna - con precisi
riferimenti alla storia civile, politica, economica,
letteraraia e artistica, alla lingua, alle tradizioni,
ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale
del popolo sardo - e di materiale didattico ad
uso individuale a favore degli studenti della
scuola dell'obbligo capaci e meritevoli in disagiate
condizioni economiche;
f) organizzazione o erogazione di mezzi finanziari
per le visite didattiche e d'istruzione nell'ambito
della programmazione educativa di circolo o di
istituto;
g) erogazione di mezzi finanziari per le attività
integrative, di sostegno, di sperimentazione,
di tempo pieno e di tempo prolungato; h) erogazione
di mezzi finanziari per l'integrazione dei servizi
socio - psico - pedagogici, di medicina scolastica
e per l'inserimento dei soggetti colpiti da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi
di medicina scolastica e medico - socio - psico
- pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico
psichica, sono attuati d'intesa con le competenti
autorità scolastiche e le Unità
sanitarie locali;
i) provvidenze e contributi anche per posti gratuiti
e semigratuiti in convitti o pensionati per alunni
che, in carenza di altre forme di assistenza ed
in presenza di particolari motivi di ordine sociale
ed economico, non possano assolvere l'obbligo
scolastico nel proprio ambiente; l) servizi ed
iniziative volte a prevenire e combattere il diffondersi
dell'uso della droga e a rimuovere le cause di
devianza e di disadattamento sociale;
m) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo
1.
Art.7 Scuola secondaria superiore
Nel settore dell'istruzione secondaria superiore
ed artistica, ivi compresi i conservatori musicali
ed i corsi per adulti, i Comuni o i Consorzi di
Comuni, sentiti gli organi collegiali, attuano
i seguenti interventi:
a) servizi di trasporto. I servizi di trasporto
consistono:
- in facilitazioni di viaggio sui mezzi di linea
ordinaria;
- nella istituzione, in mancanza o carenza dei
mezzi di linea ordinaria, di appositi servizi
gestiti direttamente dai Comuni o dai Consorzi
di enti locali;
- in altre forme di facilitazioni e di servizi,
anche privati, sostitutivi di quelli pubblici
mancanti o carenti.
Per l'organizzazione dei suddetti servizi, dovrà
essere previsto anche l'utilizzo, mediante la
stipulazione di apposite convenzioni, di mezzi
di trasporto di istituti scolastici, nonchè
l'impiego degli stessi per l'attuazione della
normale attività didattica;
b) servizi di mensa.
Il servizio di mensa sarà organizzato dai
Comuni a favore degli studenti che si trovino
in condizioni di difficoltà per il rientro
nella propria abitazione a causa della distanza,
della incongruità degli orari dei mezzi
pubblici o a causa di esigenze scolastiche, ed
altresì a beneficio di quegli studenti
che, per comprovate ragioni, siano costretti a
soggiornare normalmente nella sede della scuola.
Esso consiste:
- nell'istituzione o nell'utilizzazione di mense
collettive;
- nella predisposizione di altri interventi sostitutivi;
c) acquisto o erogazione di mezzi finanziari per
l'acquisizione di pubblicazioni, di quotidiani
e di periodici, attinenti alla realtà della
Sardegna - con precisi riferimenti alla storia
civile, politica, economica, letteraria e artistica,
alla lingua, alle tradizioni, ai costumi, alle
usanze e alla cultura in generale del popolo sardo
- per biblioteche di classe e di istituto, di
attrezzature, di materiale didattico di uso collettivo;
d) fornitura gratuita o semi gratuita di libri
di testo, di pubblicazioni didattiche, attinenti
alla realtà della Sardegna - con precisi
riferimenti alla storia civile, politica, economica,
letteraria e artistica, alla lingua, alle tradizioni,
ai costumi, alle usanze e alla cultura in generale
del popolo sardo - di materiale didattico ad uso
individuale, a favore di studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche; e) organizzazione
o erogazione di mezzi finanziari per attività
didattiche, integrative, di sostegno e di sperimentazione
e per viaggi di istruzione nell'ambito della programmazione
educativa d'istituto;
f) erogazione di mezzi finanziari per l'integrazione
dei servizi socio - psico - pedagogici, di medicina
scolastica e per l'inserimento dei soggetti colpiti
da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali.
Gli interventi per l'integrazione dei servizi
di medicina scolastica e medico - socio - psico
- pedagogici, per gli aspetti di assistenza medico
psichica, sono attuati d'intesa con le competenti
autorità scolastiche e le Unità
sanitarie locali;
g) servizi e iniziative volte a prevenire e combattere
il diffondersi dell'uso della droga e a rimuovere
le cause di devianza e di disadattamento sociale;
h) istituzione di assegni di studio o erogazione
di contributi per posti gratuiti o semigratuiti
in pensionati o convitti a favore degli studenti
residenti nel proprio territorio;
i) ogni altro intervento volto al perseguimento
delle finalità di cui al precedente articolo
1.
Art.8 Servizio di mensa per il personale
Nelle scuole materne e dell'obbligo nelle quali
si realizzano esperienze di tempo pieno, di tempo
prolungato, o di attività integrative,
il personale interessato può fruire, a
prezzo agevolato, del servizio di mensa insieme
agli alunni.
Possono, altresì , usufruire del servizio
di mensa a prezzo agevolato gli Istitutori ed
il personale ausiliario dei convitti annessi agli
Istituti professionali di Stato, ove non previsto
dal loro rapporto di lavoro.
L'entità della contribuzione sarà
stabilita dal Consiglio di istituto per il personale
dei convitti, dal Comune per quello delle altre
scuole.
Art.9 Attuazione dei servizi
I servizi e gli interventi previsti dalla presente
legge sono attuati e gestiti dai Comuni o dai
Consorzi di Comuni, relativamente alle competenze
attribuite ai Comuni o Consorzi di Comuni dal
successivo Titolo III della presente legge, direttamente
oppure indirettamente tramite appalto o convenzione.
Nell'affidamento della gestione deve essere data
la preferenza alla scuola.
All'attuazione dei servizi predetti partecipano,
per gli opportuni controlli, gli organismi scolastici
e collegiali.
Art.10 Contributi degli utenti
I destinatari degli interventi di cui all'articolo
2, lettere a) e b), all'articolo 6, lettere a)
e b), e all'articolo 7, lettere a) e b), usufruiscono
degli interventi stessi contribuendo alla copertura
finanziaria dei relativi costi con una quota determinata
dai Comuni o dai Consorzi di Comuni, in base alle
loro condizioni economiche.
In attuazione della lettera b) e della lettera
c) dell'articolo 1, sulla base della programmazione
e delle direttive regionali, sono esonerati da
ogni contribuzione gli studenti capaci e meritevoli,
in disagiate condizioni economiche, della scuola
materna, dell'obbligo e della secondaria superiore.
TITOLO III - (COMPETENZE DEI COMUNI)
Art.11 Competenze dei Comuni
I Comuni o i Consorzi di Comuni, sulla base della
programmazione e delle direttive regionali:
a) determinano le fasce di reddito cui rapportare
la contribuzione degli utenti, di cui al precedente
articolo 10, per i servizi di trasporto, di mensa
e per quelli convittuali;
b) stabiliscono modalità e criteri per
l'ammissione a convitti;
c) attuano gli interventi di cui al successivo
articolo 12;
d) concorrono, in forma singola o associata, alla
realizzazione degli obiettivi della programmazione
educativa e didattica erogando contributi diretti
a sostenere la scuola a tempo pieno, a tempo prolungato
e le diverse attività di sperimentazione,
di integrazione e di sostegno; e) decidono, sentito
il Consiglio scolastico distrettuale, le forme
e i modi di partecipazione democratica alla organizzazione
dei servizi di propria competenza, assicurando
il concorso degli organi collegiali della scuola;
f) promuovono ed attuano, oltre agli interventi
di cui ai precedenti articoli, sentiti gli organi
collegiali della scuola e in raccordo con i servizi
sociali e sanitari, iniziative di assistenza scolastica
individualizzata, anche mediante la concessione
di mezzi finanziari alla famiglia, al fine di
consentire la frequenza e l'apprendimento scolastico
degli alunni minorati fisici e psichici;
g) promuovono ed incentivano, su parere del competente
consiglio di circolo o d'Istituto, l'attuazione
di particolari attività di sostegno didattico
ed educativo atte ad agevolare l'inserimento scolastico
dei figli degli emigrati, rientrati in Sardegna;
h) provvedono, anche avvalendosi degli appositi
finanziamenti regionali, al riattamento e alla
manutenzione delle strutture degli Istituti professionali
di Stato, nonchè dei convitti annessi.
I Comuni esercitano le funzioni amministrative
di cui alla presente legge, per l'attuazione dei
servizi destinati agli alunni che frequentano
le scuole materne, dell'obbligo e gli istituti
di istruzione secondaria superiore situati nei
rispettivi territori. Le funzioni concernenti
il trasporto degli alunni delle scuole materne,
dell'obbligo e della scuola secondaria superiore,
e l'erogazione degli assegni di studio vengono
esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel
cui territorio risiedono gli alunni stessi. Art.12
Interventi per studenti capaci e meritevoli in
disagiate condizioni economiche
Al fine di consentire agli studenti capaci e meritevoli
in disagiate condizioni economiche il proseguimento
degli studi oltre la scuola dell'obbligo, i Comuni
attuano gratuitamente in loro favore gli interventi
di cui all'articolo 7, lettere a), b) e d). In
mancanza di istituti raggiungibili quotidianamente
dalla residenza dello studente senza eccessivo
disagio, i Comuni possono intervenire con contributi
anche per posti gratuiti o semigratuiti in pensionati,
convitti, ad eccezione di quelli annessi agli
Istituti professionali di Stato, o con altri interventi
individuali sostitutivi. I benefici previsti dai
due precedenti commi vengono attribuiti per concorso.
I benefici vengono attribuiti per l'intera durata
dell'anno scolastico e confermati per gli anni
successivi del corso di studio ove sia conseguita
la promozione alla classe superiore o permanga
la condizione di disagio economico; in casi eccezionali,
motivati o documentati, i benefici possono essere
confermati anche in difetto della promozione alla
classe superiore. I Comuni possono altresì
istituire assegni di studio a favore degli studenti
residenti nel proprio territorio, iscritti a scuole
secondarie di secondo grado. I Comuni stabiliscono,
sulla base della programmazione e delle direttive
regionali, il numero degli assegni di studio da
mettere a concorso, il loro importo, le modalità
di assegnazione ed i criteri di valutazione dei
titoli, i quali
devono tener conto delle condizioni economiche
e sociali delle famiglie e del merito scolastico.
L'assegno di studio non è cumulabile con
altri assegni o borse di studio, col posto gratuito
in convitto, nonchè con altri benefici
previsti dalla presente legge.
All'alunno è data facoltà di opzione.
TITOLO IV (COMPETENZE DELLA REGIONE)
Art.13 Competenze della Regione
La Regione: a) predispone il piano pluriennale
del diritto allo studio e il relativo programma
annuale degli interventi di cui al successivo
articolo 14;
b) impartisce le direttive per l'attuazione degli
interventi;
c) eroga ai Comuni o ai Consorzi di Comuni i finanziamenti
per l'attuazione degli interventi di cui agli
articoli 2, 6 e 7 nonchè i finanziamenti
per gli interventi imprevisti o aggiuntivi di
cui agli articoli 14, secondo e terzo comma, e
15, terzo comma;
d) attua il collegamento informativo e conoscitivo
permanente con i distretti scolastici e con gli
organi collegiali della scuola; promuove ricerche
ed indagini sulle problematiche della scuola in
Sardegna e ne cura la pubblicazione e la diffusione;
e) promuove altresì incontri di studio,
convegni e congressi. A tal fine la Regione si
avvale anche degli istituti di ricerca di cui
alla legge 30 luglio 1973, n. 477, e successivi
decreti delegati;
e) promuove la realizzazione di un quadro informativo,
con particolare riferimento ai servizi di orientamento
scolastico, nel rispetto delle funzioni attribuite
in materia ai distretti scolastici ai sensi dell'articolo
28 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 348 del 19 giugno 1979. In attesa di apposita
normativa la Regione eroga agli stessi distretti
contributi per lo svolgimento di iniziative di
informazione e orientamento;
f) favorisce e finanzia idonee forme di assicurazione
degli alunni e del personale docente, ausiliario
e di vigilanza delle scuole materne, dell'obbligo
e secondarie superiori per gli eventi dannosi
connessi alle attività scolastiche ed extrascolastiche;
g) eroga contributi agli Istituti professionali
di Stato, con annesso convitto, per l'assegnazione
di posti gratuiti e semigratuiti agli alunni che
li frequentano, nonchè contributi per l'acquisto
di suppellettili necessarie per il loro funzionamento;
h) eroga contributi agli Istituti professionali
di Stato per l'acquisto di attrezzature didattiche
e scientifiche nonchè per la gestione di
mezzi di trasporto per sopralluoghi didattici
ed aziendali;
i) effettua gli interventi di cui all'articolo
3;
l) le eroga finanziamenti straordinari ai Comuni
per il riattamento e la manutenzione straordinaria
delle strutture degli Istituti professionali di
Stato, nonchè dei convitti annessi.
La competenza in materia di turismo scolastico
di cui all'articolo 1, lettera a), della legge
regionale 21 aprile 1955, n. 7, è attribuita
all'Assessorato regionale della pubblica istruzione,
informazione, spettacolo e sport.
TITOLO V (PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI)
Art.14 Programmazione regionale
Il Consiglio regionale approva, su proposta della
Giunta regionale, in coerenza con le previsioni
del piano regionale di sviluppo, il piano pluriennale
per il diritto allo studio. Per il periodo corrispondente
a quello del bilancio pluriennale esso assume
come riferimento il quadro delle risorse che il
bilancio pluriennale rappresenta. Il piano indica
i criteri per la ripartizione dei finanziamenti,
le direttive per lo svolgimento dei servizi, con
particolare riferimento al coordinamento delle
attività comunali con gli altri servizi
socio - sanitari, tenendo conto delle indicazioni
fornite dai Comuni, o dai Consorzi di Comuni,
dai consigli scolastici distrettuali e provinciali,
nonchè delle esigenze di zone particolarmente
depresse dal punto di vista economico e culturale.
La Giunta regionale approva, sentita la competente
Commissione consiliare, entro il 31 marzo di ogni
anno, il programma degli interventi per il diritto
allo studio relativo all'anno scolastico successivo.
Il programma indica gli obiettivi prioritari da
realizzare e le direttive da impartire agli enti
locali; definisce gli interventi gestiti direttamente
dalla Regione, determina l'ammontare del finanziamento
per ciascun Comune e dei finanziamenti straordinari
di cui all'articolo 3, nonchè l'entità
dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali
esigenze impreviste. I finanziamenti per esigenze
impreviste non devono superare il 5 per cento
dello stanziamento annuale complessivo, destinato
agli enti locali o ai Consorzi di enti locali,
e sono attribuiti, sentita la competente Commissione
consiliare, all'inizio dell'anno scolastico.
La Giunta regionale è , comunque, autorizzata
ad erogare entro il 15 giugno di ogni anno, un
acconto sui finanziamenti regionali destinati
alle attività previste della presente legge
per un ammontare pari alla metà della somma
già assegnata per ciascun Comune nell'anno
scolastico precedente.
Art.15 Programmazione dei Comuni
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, deliberano,
entro il mese di giugno, il programma annuale
di interventi per l'attuazione del diritto allo
studio coordinando con le proprie risorse i finanziamenti
regionali e tenendo conto delle indicazioni degli
organi collegiali e delle proposte formulate dai
distretti scolastici in base all'articolo 12 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
1974, n. 418.
I Comuni decidono, nel quadro degli indirizzi
stabiliti dalla programmazione regionale, le modalità
di realizzazione e di coordinamento dei servizi.
I Comuni che gestiscono i servizi di cui alla
presente legge, in forma associata, ricevono,
sulla base di documentate richieste, un incentivo
finanziario non superiore alla misura del 5 per
cento rispetto all'ammontare del finanziamento
ordinario loro attribuito nel corso dell'anno
precedente.
I Comuni, o i Consorzi di Comuni, sono tenuti
a trasmettere alla Giunta regionale entro il 30
novembre di ogni anno, una dettagliata relazione
contenente i dati essenziali relativi alla condizione
della scuole nell'ambito del loro territorio e
il consuntivo sull'attività svolta, sui
costi sostenuti e sui risultati conseguiti nell'anno
scolastico precedente. Copia della relazione è
trasmessa ai consigli scolastici distrettuali
e provinciali.
TITOLO VI (NORME FINANZIARIE)
Art.16 Ripartizione dei finanziamenti
Allo scuola dell'obbligo è assicurato un
finanziamento non inferiore al 45 per cento dello
stanziamento complessivo per i diversi settori
di intervento.
Nel riparto dei fondo l'Assessore regionale della
pubblica istruzione riserva, come previsto dal
secondo comma del precedente articolo 14, una
quota non superiore al 5 per cento dello stanziamento
annuale complessivo destinato ai Comuni, o ai
Consorzi di Comuni. Art.17 Norma finanziaria
omissis
TITOLO VII (NORME FINALI E TRANSITORIE)
Art.18 Somme non utilizzate
Le somme dell'assegnazione annua ai Comuni, o
ai Consorzi di Comuni, che non sia stato possibile
utilizzare e i relativi interessi maturati sulla
stessa assegnazione, saranno destinati dagli stessi
per le medesime finalità , per far fronte
alle spese dell'anno successivo.
Art.19 Abrogazione
Sono abrogate la legge regionale 23 marzo 1965,
n. 6, e la legge regionale 11 ottobre 1971, n.
26.
Gli interventi di cui ai capitoli del bilancio
della Regione per il 1984 corrispondenti ai capitoli
11012, 11013, 11025 e 11026 del bilancio della
Regione per il 1983, che con la presente legge
vengono soppressi, verranno regolamentati con
la legge finanziaria.
Art. 20 Somme residuate
Le somme eventualmente residuate da erogazioni
effettuate in esercizi precedenti ai sensi della
legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26, e i relativi
interessi maturati sulle stesse somme, possono
essere utilizzati per le stesse finalità
per far fronte alle spese dell'anno scolastico
successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge.
Le somme residuate devono essere impegnate dal
Comune con formale atto deliberativo entro il
30 novembre successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge. Di esse dovrà
essere data comunicazione alla Regione e dovrà
essere presentato un consuntivo sulla utilizzazione.
Art.21 Prima applicazione della legge
Il programma di cui al secondo comma dell'articolo
14, limitatamente al primo anno scolastico successivo
alla entrata in vigore della presente legge, sarà
formulato sui dati trasmessi dai Comuni.
A tal fine le Amministrazioni comunali, entro
sessanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, sono tenuti a comunicare all'Assessorato
regionale della pubblica istruzione i dati sui
trasporti degli alunni, sulla popolazione scolastica,
sugli abitanti residenti nel proprio territorio,
nonchè tutte le indicazioni relative ai
turni scolastici, alla sperimentazione, al tempo
pieno, al tempo prolungato e alle attività
di integrazione e di sostegno attuate nelle scuole
esistenti nel Comune.
Art.22 La presente legge entra in vigore nel giorno
della sua pubblicazione. La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.
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