REGIONE SICILIA
LEGGE REGIONALE N. 14 DEL 03-10-2002 NORME
PER L'EROGAZIONE DEL BUONO SCUOLA ED INTERVENTI
PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO NELLE SCUOLE
DELL'INFANZIA, ELEMENTARI E SECONDARIE.
ARTICOLO
1 Finalità
1. La Regione riconosce e garantisce la libertà
della famiglia nell'educazione dei figli e il
diritto allo studio per tutti gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado, nel quadro dei
principi sanciti dagli articoli 2, 30, 31 e 33
della Costituzione.
2. Al fine di favorire l'esercizio di tale libertà
la Regione promuove interventi volti a rimuovere
gli ostacoli di ordine
economico, sociale e culturale che si frappongono
alla piena attuazione dei principi indicati al
comma 1. La Regione, inoltre, combatte, ai fini
della tutela dei fanciulli e dei giovani, ogni
forma di sfruttamento minorile e giovanile e di
lavoro nero, illegale e sottopagato, utilizzando
le strutture e gli uffici periferici preposti
alla prevenzione e repressione di tali fenomeni.
3. La Regione riconosce e tutela il diritto dei
fanciulli alla crescita equilibrata della loro
persona nel quadro dei principi sanciti dagli
articoli 8.33 e 8.37 della Carta Europea dei diritti
del fanciullo dell'8 luglio 1992.
4. La Regione garantisce su tutto il suo territorio
il diritto allo studio e promuove ogni condizione
affinché tale diritto possa essere esercitato
da tutti i cittadini a prescindere dal sesso,
dal credo religioso, dalle opinioni politiche,
dalla razza e dalle condizioni socio-economiche.
5. La Regione riconosce il ruolo centrale del
sistema nazionale di istruzione nell'educazione
e nella formazione dei cittadini nelle diverse
età, scolare e adulta.
6. Gli interventi previsti dalla presente legge
sono finalizzati a garantire il diritto allo studio
e la qualità dell'offerta formativa nella
Regione siciliana. Tali interventi sono integrativi
e complementari a quelli previsti da altre norme
regionali e statali in materia.
ARTICOLO
2 Destinatari degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge
sono destinati alle famiglie, agli studenti e
agli altri soggetti che esercitano la potestà
parentale per figli a carico che frequentino scuole
dell'infanzia, di base e secondarie.
2. Accedono agli interventi previsti dalla presente
legge anche i soggetti di nazionalità straniera,
quelli ai quali sia stata
riconosciuta la condizione di apolide o di rifugiato
politico o il permesso di soggiorno, secondo gli
accordi internazionali e le vigenti disposizioni
statali e comunitarie.
3. Nel caso di interventi in favore di portatori
di handicap non tutelati da nucleo familiare i
contributi sono erogati secondo le norme del codice
civile.
ARTICOLO
3 Buono scuola
1. Per l'attuazione delle finalità previste
dalla presente legge, l'Assessorato regionale
dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione eroga in favore dei soggetti indicati
dall'articolo 2, nei limiti degli stanziamenti
di bilancio, un contributo annuo denominato "buono
scuola" destinato a concorrere, sino ad un
massimo del 75 per cento, e per un importo comunque
non superiore a 1.500 euro per ogni buono, alle
spese di frequenza, o per tasse e contributi disposti
dalle scuole dell'infanzia, di base e secondarie,
statali e paritarie, effettivamente sostenute
per ciascun figlio durante l'anno scolastico.
2. Il contributo è pari al 90 per cento
delle spese sostenute, nei limiti dell'importo
massimo stabilito al comma 1, per la frequenza
di soggetti portatori di handicap.
3. Con decreto del Presidente della Regione, adottato
su proposta dell'Assessore regionale per i beni
culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, previo parere della competente
Commissione legislativa dell'Assemblea regionale
siciliana, sono determinati in particolare:
a) il limite di reddito per l'accesso al buono,
da definire mediante sommatoria del quoziente
familiare da attribuire a ciascuno dei componenti
a carico del nucleo familiare stesso, con maggiorazione
nel caso di componente interessato alla frequenza
scolastica, e con priorità per le situazioni
di maggiore svantaggio economico;
b) la quota percentuale di copertura delle spese,
da articolare, nel rispetto del limite massimo
di cui al comma 1, in due o più fasce proporzionali
a corrispondenti livelli di reddito, definiti
secondo i parametri di cui alla precedente lettera
a);
c) le spese di frequenza da classificare ammissibili
ai fini dell'assegnazione del buono e l'eventuale
franchigia da applicare;
d) le procedure e i termini d'inoltro delle istanze
e le modalità di erogazione dei buoni scuola;
e) le eventuali deroghe all'obbligo di frequenza
presso lo stesso istituto per l'intero anno scolastico;
f) i criteri di rappresentanza delle associazioni
di cui al comma 1 dell'articolo 4.
ARTICOLO
4 Vigilanza e controllo
1. In sede di valutazione sull'attuazione della
presente legge, l'Osservatorio regionale permanente
per la dispersione scolastica, istituito presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali ed
ambientali e della pubblica istruzione, è
integrato da cinque rappresentanti di associazioni
delle famiglie, scolastiche, sindacali e professionali
degli insegnanti, di rilievo nazionale presenti
nel territorio della Regione. Tra i compiti dell'Osservatorio
regionale rientra il monitoraggio dell'offerta
formativa fornita dalla scuola statale e paritaria.
2. E' istituito presso il Dipartimento pubblica
istruzione dell'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
un servizio con compiti ispettivi e di vigilanza
da svolgere con cadenza almeno annuale, anche
in collaborazione con gli organi dello Stato presenti
nel territorio regionale, al fine di assicurare
nel comparto scuola il rispetto della normativa
regionale o statale in materia di diritto allo
studio, parità scolastica ed erogazione
del buono scuola.
3. L'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione presenta
alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea
regionale siciliana, a conclusione di ogni anno
scolastico, una relazione sull'attività
di vigilanza e sui dati di applicazione della
presente legge.
ARTICOLO
5 Decorrenza degli interventi
1. Gli interventi previsti dalla presente legge
e coordinati con il decreto del Presidente della
Regione, di cui al comma 3
dell'articolo 3, sono attuati a partire dall'anno
scolastico 2002-2003.
ARTICOLO
6 Interventi per il diritto allo studio
1. La Regione siciliana, in collaborazione con
gli Enti locali, con le Autonomie scolastiche
e con le organizzazioni no profit del settore,
promuove interventi volti a rendere effettivo
il diritto di ogni persona ad accedere a tutti
i gradi del sistema scolastico e formativo.
2. Ad integrazione degli interventi già
previsti dalla vigente legislazione regionale
e statale in materia di libri di testo;
sussidi didattici; borse di studio; scambi culturali
e viaggi d'istruzione; educazione permanente e
legalità; servizi di ristorazione e trasporti;
obbligo scolastico e formativo, il Presidente
della Regione, con decreto adottato su proposta
dell'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione, previo
parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, individua
l'importo e le modalità di erogazione,
attraverso le istituzioni scolastiche statali,
di un assegno una tantum da destinare in favore
delle famiglie e degli altri soggetti indicati
all'articolo 2, in condizione di disagio economico.
3. Il reddito complessivo lordo per l'accesso
all'assegno una tantum è determinato dal
decreto del Presidente della Regione di cui al
comma 3 dell'articolo 3.
4. L'importo dell'assegno non può superare
l'ammontare di 750 euro e, in caso di più
soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare
che frequentino scuole statali di ogni ordine
e grado, non può superare l'ammontare di
500 euro per ciascun soggetto.
ARTICOLO
7 Tassa rifiuti solidi urbani. Annualità
pregresse
1. L'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione è
autorizzato a concedere contributi alle istituzioni
scolastiche statali di ogni ordine e grado della
Sicilia per il pagamento della tassa rifiuti solidi
urbani iscritta a ruolo fino all'anno 2000.
ARTICOLO
8 Modifiche di norma e proroga di termini
1. Il comma 36 dell'articolo 56 della legge regionale
3 maggio 2001, n. 6 è così sostituito:
"36. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge
regionale 24 febbraio 2000, n. 6 è così
modificato: Le norme di cui al presente articolo
entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre
2002, con esclusione delle disposizioni di cui
alle lettere a) e b) del comma 2 che entreranno
in vigore alla data del 1° ottobre 2004. Nella
fase transitoria l'Assessorato regionale dei beni
culturali ed ambientali e della pubblica istruzione
continua a svolgere i compiti e le funzioni per
l'organizzazione della rete scolastica, sulla
base delle proposte formulate dai dirigenti degli
uffici scolastici periferici del Ministero della
pubblica istruzione, previo parere dei consigli
scolastici provinciali, sentite le associazioni
dei dirigenti scolastici".
ARTICOLO
9 Trasporto gratuito alunni scuole dell'obbligo
e medie superiori
1. Gli articoli 1 e 2 della legge regionale 26
maggio 1973, n. 24, sono sostituiti dal seguente:
"Art. 1. - 1. La Regione siciliana garantisce
attraverso i comuni il trasporto gratuito agli
alunni della scuola dell'obbligo e delle scuole
medie superiori che si recano presso altro comune
per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie
qualora non esista nel comune di residenza la
corrispondente scuola pubblica.
2. Sono esclusi dai benefici di cui al comma 1
gli alunni che usufruiscono di provvidenze regionali
per la frequenza scolastica presso scuole paritarie.
3. Il sindaco, sulla base delle certificazioni
attestanti la frequenza scolastica, assicura agli
alunni il trasporto gratuito attraverso il rilascio
di abbonamenti a servizi pubblici di linea o,
su richiesta motivata degli interessati, mediante
altri mezzi gestiti direttamente dal comune o
mediante servizio affidato a terzi.
4. In alternativa, ove tale scelta risulti economicamente
più vantaggiosa o funzionale, il sindaco
eroga agli interessati, che sceglieranno autonomamente
le modalità di trasporto, un contributo
pari al costo dell'abbonamento per il servizio
pubblico di linea.
5. Il contributo per il trasporto scolastico è
commisurato al costo dell'abbonamento per il servizio
pubblico di linea per la
scuola allocata nel comune più vicino,
anche se lo studente sceglie una scuola più
lontana.
6. Il contributo per il trasporto gratuito è
riconosciuto per i giorni di effettiva frequenza.
Se lo studente documenta una frequenza scolastica
inferiore a quindici giorni non ha diritto per
il mese corrispondente ad alcun rimborso. Per
i mesi in cui ricadono le festività infrasettimanali
o i periodi di vacanza o la chiusura e l'inizio
dell'anno scolastico, i giorni di frequenza minima
ai fini del rimborso del trasporto sono ridotti
proporzionalmente.
7. Per l'anno 2002 continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 13
della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8".
ARTICOLO
10 Ulteriore contributo per l'acquisto dei libri
di testo per gli alunni della scuola media inferiore
1. A decorrere dall'anno scolastico 2002-2003
è erogato nei limiti dell'attuale stanziamento
di bilancio a favore dei soggetti individuati
dall'articolo 2 per la frequenza della prima,
seconda e terza classe della scuola media inferiore,
un contributo aggiuntivo pari al 30 per cento
di quello spettante ai sensi dell'articolo 17
della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57.
2. Il contributo è erogato a favore dei
soggetti medesimi il cui indicatore della situazione
economica equivalente per l'anno 2001 non sia
superiore a euro 14.177,25. Negli anni scolastici
successivi si farà riferimento all'anno
fiscale immediatamente precedente. L'indicatore
della situazione economica equivalente è
determinato con le modalità previste dal
D.P.C.M. 18 maggio 2001.
ARTICOLO
11 Museo interdisciplinare
1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17 è aggiunta la seguente
lettera:
e) Museo regionale di storia naturale e mostra
permanente del carretto siciliano di Terrasini.
2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale
15 maggio 1991, n. 17 è abrogata la lettera
l).
ARTICOLO
12 Stamperia regionale Braille
1. Gli avanzi di amministrazione discendenti dai
contributi per gli anni 1998, 1999 e 2000 di cui
alla legge regionale 30
dicembre 1980, n. 152 e successive modifiche ed
integrazioni, concessi all'Unione Italiana Ciechi
per il funzionamento della stamperia regionale
Braille, possono essere utilizzati per acquisto
di immobili, lavori di riattamento, ristrutturazione
e manutenzione straordinaria anche degli immobili
di proprietà dell'Unione Italiana Ciechi
ed utilizzati esclusivamente per l'attività
ed il funzionamento della stamperia regionale
Braille.
2. Gli immobili, eventualmente già acquistati
o da acquistare con tali fondi, restano comunque
acquisiti al patrimonio della Regione siciliana
e sono concessi in uso gratuito all'Unione Italiana
Ciechi per le finalità connesse al funzionamento
della stamperia regionale Braille.
ARTICOLO
13 Ulteriori finanziamenti per le scuole materne
ed elementari
1. Per l'erogazione di assegni, premi, sussidi
e contributi per il mantenimento delle scuole
materne non statali è autorizzata per l'anno
2002 l'ulteriore spesa di 2.221 migliaia di euro
da iscrivere all'U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373701).
All'onere di cui al presente comma si provvede
con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2 - capitolo 215704 - accantonamento 1015
del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio
della Regione siciliana per l'esercizio finanziario
2002 sono
introdotte le seguenti variazioni:
- U.P.B. 9.2.1.1.2 (capitolo 372514) + 130 migliaia
di euro;
- U.P.B. 9.2.1.3.1 (capitolo 373702) + 4.127 migliaia
di euro.
3. Agli oneri di cui al comma 2 si provvede con
parte delle disponibilità della U.P.B.
4.2.1.5.2 - capitolo 215704 -
accantonamento 1015 del bilancio della Regione
per l'esercizio finanziario medesimo.
ARTICOLO
14 Norma finanziaria (omissis).
ARTICOLO
15
1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed
entrerà in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione. |