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                                REGIONE UMBRIA 
                                LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 16-12-2002 "NORME 
                                PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO ALLO STUDIO". 
                                ARTICOLO 1 (Oggetto) 
                                 
                              1. 
                                La presente legge detta norme volte ad assicurare 
                                lattuazione del diritto allo studio, attraverso 
                                la più efficiente ed efficace organizzazione 
                                ed erogazione di servizi e provvidenze, collettive 
                                e individuali. 
                                ARTICOLO 2 (Finalità) 
                                1. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine 
                                economico, sociale e culturale che limitano la 
                                partecipazione dei cittadini al sistema scolastico 
                                e formativo, il pieno sviluppo della persona e 
                                linserimento nella società e nel 
                                lavoro, nonché per concorrere alla qualificazione 
                                del sistema scolastico e formativo, la Regione 
                                promuove ed incentiva anche con risorse economiche, 
                                gli interventi dei Comuni, singoli od associati, 
                                volti a favorire laccesso alla scuola materna, 
                                a garantire l'attuazione del diritto allo studio 
                                nella scuola dellobbligo e ad assicurare 
                                la prosecuzione degli studi o la frequenza di 
                                percorsi formativi agli studenti privi di mezzi, 
                                agli adulti, ai portatori di handicap, ad alunni 
                                in situazione di marginalità o comunque 
                                svantaggiati. 
                                2. Per il raggiungimento delle finalità 
                                di cui al comma 1 e in particolare per lattuazione 
                                degli interventi in funzione della 
                                qualificazione del sistema scolastico e formativo, 
                                i Comuni singoli od associati, curano lintegrazione 
                                dei servizi, coordinandosi con gli organismi scolastici 
                                e in collegamento con le organizzazioni culturali, 
                                sociali ed economiche presenti nel territorio. 
                                ARTICOLO 3 (Destinatari) 
                                1. Gli interventi della presente legge sono destinati 
                                a coloro che frequentano: 
                                a) scuole del sistema nazionale di istruzione; 
                                b) corsi di formazione professionale, di base 
                                e superiore, organizzati da soggetti accreditati 
                                ai sensi della legislazione 
                                vigente; 
                                c) corsi per adulti che comportano il conseguimento 
                                di titoli di studio o di certificazione di competenze. 
                                ARTICOLO 4 (Funzioni e compiti della Regione) 
                                1. La Regione concorre alla realizzazione delle 
                                finalità di cui allarticolo 2 attraverso: 
                                a) lemanazione di criteri e di indirizzi 
                                programmatici; 
                                b) la promozione di iniziative per la realizzazione 
                                e la diffusione di studi, documentazioni e ricerche 
                                intese ad acquisire gli elementi conoscitivi necessari 
                                per il conseguimento degli obiettivi previsti 
                                dalla presente legge; 
                                c) la promozione di iniziative per la realizzazione, 
                                anche tramite progetti pilota, di attività 
                                specifiche volte a raggiungere 
                                obiettivi finalizzati anche allo studio di problematiche 
                                emergenti; 
                                d) la promozione, il sostegno, il coordinamento 
                                e la partecipazione a progetti di sperimentazione 
                                e di integrazione didattica in ambito internazionale 
                                con particolare riferimento allUnione Europea 
                                per leducazione alla cittadinanza europea. 
                                e) la promozione, il sostegno, il coordinamento 
                                e la partecipazione a progetti generali a carattere 
                                regionale, o particolarmente significativi, coinvolgenti 
                                le scuole e la realtà territoriale, favorendo 
                                ogni forma associativa per la più efficace 
                                realizzazione dei progetti stessi; 
                                f) lindividuazione di criteri per la qualificazione 
                                delle sedi e strutture scolastiche, in funzione 
                                di una fruizione polivalente o polifunzionale 
                                sia delle attività didattiche che sociali. 
                                ARTICOLO 5 (Funzioni e compiti di Province e Comuni) 
                                1. Le Province e i Comuni, per il perseguimento 
                                delle finalità di cui allarticolo 
                                2, nel rispetto dellarticolo 139 del decreto 
                                legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano 
                                le seguenti funzioni, realizzando: 
                                a) interventi volti a facilitare laccesso 
                                e la frequenza delle attività scolastiche 
                                e formative, quali: 
                                1. sussidi e servizi individualizzati per soggetti 
                                in situazione di handicap o in condizioni di svantaggio; 
                                2. servizi di trasporto, anche mediante facilitazioni 
                                di viaggio sui mezzi di linea ordinaria e relativo 
                                accompagnamento, laddove necessario; 
                                3. servizi di mensa, erogati anche in forma indiretta 
                                tramite convenzioni, garantendone la qualità 
                                anche ai fini di una corretta educazione alimentare. 
                                Nelle scuole del sistema nazionale di istruzione 
                                in cui funziona il servizio mensa, i Comuni possono 
                                costituire e regolamentare un organismo di gestione, 
                                di concerto con gli organi collegiali delle scuole 
                                interessate; 
                                4. fornitura gratuita o semigratuita dei libri 
                                di testo, ai sensi dellarticolo 156, comma 
                                1 del testo unico 16 aprile 1994, n. 297 e dellarticolo 
                                27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dei 
                                relativi provvedimenti attuativi; 
                                5. erogazione di borse di studio, ai sensi della 
                                legge 10 marzo 2000, n. 62; 
                                6. assunzione totale o parziale delle rette per 
                                il servizio di convitto o semiconvitto a favore 
                                di studenti in condizioni disagiate che frequentino 
                                istituzioni scolastiche distanti dalla propria 
                                abitazione; 
                                b) interventi volti a favorire lintegrazione 
                                e la socializzazione, nelle strutture scolastiche 
                                e formative, dei minori disadattati o in difficoltà 
                                di sviluppo o apprendimento; 
                                c) interventi volti a favorire lintegrazione 
                                e a facilitare il processo di apprendimento degli 
                                alunni stranieri; 
                                d) interventi volti a favorire la qualificazione 
                                del sistema scolastico e formativo e a migliorare 
                                i livelli di qualità dellofferta 
                                formativa ed educativa, con particolare riferimento 
                                a: 
                                1. facilitazione per lutilizzo a fini didattico-educativi 
                                delle strutture culturali, sportive e scientifiche 
                                presenti sul territorio; 
                                2. sostegno di progetti di innovazione e sperimentazione 
                                in ambito didattico ed educativo, anche attraverso 
                                la messa a disposizione di supporti didattici 
                                e strumentali; 
                                3. sostegno ad iniziative attivate in raccordo 
                                tra le scuole e gli enti locali per il miglioramento 
                                e la qualificazione 
                                dellaccoglienza degli alunni al di fuori 
                                dellorario scolastico; 
                                e) interventi tesi a favorire la riorganizzazione 
                                della rete scolastica, attraverso azioni di sostegno 
                                didattiche, culturali ed organizzative, nonché 
                                la partecipazione negli organismi collegiali della 
                                scuola; 
                                f) interventi volti ad accrescere la qualità 
                                dellofferta educativa nelle scuole dellinfanzia 
                                del sistema nazionale di istruzione, compresi 
                                i progetti di qualificazione e aggiornamento del 
                                personale, anche in riferimento al raccordo con 
                                i servizi di asilo nido e collaterali, nonché 
                                con la scuola dellobbligo; 
                                g) azioni di prevenzione degli abbandoni e della 
                                dispersione scolastica; 
                                h) iniziative volte a favorire il raccordo tra 
                                scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, 
                                al fine di favorire lo sviluppo locale e in coerenza 
                                con la programmazione regionale. 
                                2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), 
                                numeri da 1 a 6, sono a carico del Comune di residenza 
                                dellalunno, fatti salvi accordi diversi 
                                fra gli enti locali territoriali interessati. 
                                ARTICOLO 6 (Integrazione di soggetti in situazione 
                                di handicap) 
                                1. La Regione e gli enti locali territoriali promuovono, 
                                nellambito delle rispettive competenze e 
                                in conformità alle leggi 5 febbraio 1992, 
                                n. 104 e 8 novembre 2000, n. 328 e relativi provvedimenti 
                                attuativi, interventi diretti a garantire il diritto 
                                alleducazione, allistruzione e allintegrazione 
                                nel sistema scolastico e formativo di soggetti 
                                in situazione di handicap, rimuovendo gli ostacoli 
                                al loro percorso educativo e formativo. 
                                2. Per lattuazione degli interventi vengono 
                                adottati accordi di programma fra enti locali 
                                territoriali, istituzioni scolastiche e 
                                aziende sanitarie locali, finalizzati a una programmazione 
                                coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, 
                                socio assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi 
                                e con altre attività gestite sul territorio 
                                da soggetti pubblici e privati. 
                                3. Nellambito degli accordi di programma, 
                                in particolare: 
                                a) i Comuni, singoli o associati e le Province, 
                                in relazione alle rispettive competenze, provvedono, 
                                nei limiti delle proprie 
                                disponibilità e sulla base del piano educativo-formativo 
                                individualizzato predisposto con lamministrazione 
                                scolastica e le 
                                aziende sanitarie locali, agli interventi diretti 
                                ad assicurare laccesso e la frequenza al 
                                sistema scolastico e formativo, 
                                attraverso la fornitura di servizi di trasporto 
                                speciale, di materiale didattico e strumentale, 
                                nonché di servizi di assistenza 
                                specialistica volti a favorire e sviluppare lautonomia 
                                e la capacità di comunicazione; 
                                b) le aziende sanitarie locali provvedono alla 
                                certificazione, partecipano alla definizione del 
                                piano educativo-formativo 
                                individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie 
                                al suo aggiornamento, assicurando altresì 
                                le attività di consulenza e di supporto 
                                richieste dal personale docente, educativo e socio 
                                - assistenziale impegnato nel processo di integrazione; 
                                c) la scuola provvede a formulare programmi operativi 
                                formativi ed a gestire il piano educativo-formativo 
                                individualizzato assicurando altresì larmonizzazione 
                                dei diversi interventi nel rispetto dei ruoli 
                                e delle competenze demandate a ciascun soggetto 
                                istituzionale. 
                                ARTICOLO 7 (Piano triennale) 
                                1. La Giunta regionale, adotta ai sensi dellart. 
                                5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, 
                                tenuto conto delle indicazioni degli organismi 
                                collegiali scolastici, il piano triennale per 
                                il diritto allo studio e lo trasmette al Consiglio 
                                regionale, per l'approvazione. 
                                2. Il piano triennale, con riferimento agli interventi 
                                dellarticolo 4, determina gli obiettivi 
                                generali da conseguire, le priorità, 
                                definisce i progetti di interesse regionale, unitamente 
                                ai relativi piani finanziari. 
                                3. Il piano triennale stabilisce i criteri per 
                                la selezione dei progetti particolarmente significativi, 
                                coinvolgenti le scuole e la 
                                realtà territoriale, di cui all'articolo 
                                4, comma 1, lettera e), le modalità per 
                                la loro presentazione e verifica. 
                                4. Il piano triennale contiene in particolare: 
                                a) gli indirizzi rivolti alle Province e ai Comuni 
                                ai fini del conseguimento degli obiettivi programmati; 
                                b) i mezzi e le risorse destinati dalla Regione 
                                per il perseguimento degli obiettivi programmati; 
                                c) i parametri e gli indirizzi in base ai quali 
                                la Giunta regionale adotta il programma annuale 
                                di cui all'articolo 8. 
                                5. Il piano triennale resta in vigore fino alla 
                                approvazione del successivo. 
                                ARTICOLO 8 (Programma annuale) 
                                1. La Giunta regionale, in applicazione degli 
                                indirizzi e dei parametri indicati nel piano triennale, 
                                entro il 30 luglio di ogni 
                                anno, adotta il programma annuale di interventi 
                                finanziari relativi all'anno scolastico successivo. 
                                2. Il programma annuale stabilisce, in particolare, 
                                lentità delle risorse regionali da 
                                assegnare: 
                                a) per lattuazione di servizi a sostegno 
                                della frequenza scolastica, di cui allarticolo 
                                5, comma 1, lettera a); 
                                b) per la realizzazione dei progetti di cui allarticolo 
                                4, comma 1, lettere b), c), d), e). 
                                ARTICOLO 9 (Contribuzione degli utenti agli oneri 
                                dei servizi. Esoneri) 
                                1. Gli utenti concorrono agli oneri dei servizi 
                                di cui allarticolo 5, comma 1, lettera a), 
                                numeri 2) e 3) in maniera differenziata secondo 
                                fasce di reddito. I Comuni individuano le fasce 
                                di reddito cui rapportare tale partecipazione. 
                                2. Sono esonerati da ogni contribuzione i frequentanti 
                                la scuola del sistema nazionale di istruzione 
                                che versano in condizioni di particolare disagio 
                                economico. 
                                ARTICOLO 10 (Assistenza socio-sanitaria) 
                                1. I Comuni definiscono, in collaborazione con 
                                gli organi collegiali della scuola, gli interventi 
                                di assistenza sociale, medico-psico-pedagogica 
                                e di assistenza ai minori disabili psico-fisici, 
                                in ogni ordine e grado di scuola, da attuare direttamente 
                                o anche tramite il servizio ASL, secondo quanto 
                                disposto dalle leggi in materia di sanità 
                                e assistenza. 
                                2. Le modalità di attuazione del servizio 
                                di cui al comma 1 sono 
                                regolate da appositi protocolli dintesa. 
                                ARTICOLO 11 (Abrogazione) 
                                1. La legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 
                                è abrogata. 
                                ARTICOLO 12 (Norme finali e transitorie) 
                                1. I procedimenti pendenti alla data di entrata 
                                in vigore della presente legge sono portati a 
                                compimento ai sensi della legge abrogata dallart. 
                                11, comma 1. 
                                2. Entro sei mesi dallentrata in vigore 
                                della presente legge il Consiglio regionale approva 
                                il primo piano triennale per il diritto allo studio. 
                                3. Entro tre mesi dallapprovazione del piano 
                                di cui al comma 2 la Giunta regionale adotta il 
                                programma annuale per lanno scolastico successivo. 
                                4. Il Consiglio regionale, nelle more della adozione 
                                del piano di cui al comma 2, approva, per lanno 
                                2003, un piano di interventi con i criteri e le 
                                procedure deliberate per il piano del diritto 
                                allo studio 2002. 
                                ARTICOLO 13 (Norma finanziaria) 
                                1. Al finanziamento degli interventi previsti 
                                dalla legge si fa fronte per lanno 2002 
                                con le risorse disponibili previste per la 
                                legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77 nella 
                                unità previsionale di base 10.1.001 denominata 
                                Interventi per il diritto allo studio nellambito 
                                dellistruzione prescolastica, primaria e 
                                secondaria. 
                                2. Per gli anni 2003 e successivi lentità 
                                della spesa è determinata annualmente con 
                                la legge finanziaria regionale, ai sensi dellart. 
                                27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale 
                                di contabilità. 
                                3. La Giunta regionale, a norma della vigente 
                                legge regionale di contabilità, è 
                                autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni 
                                di cui ai precedenti commi, sia in termini di 
                                competenza che di cassa. 
                                Formula Finale: 
                                La presente legge regionale sarà pubblicata 
                                nel Bollettino Ufficiale 
                                della Regione. 
                                È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla 
                                e di farla osservare come legge della Regione 
                                dell'Umbria.    |